La risoluzione n. 7/E del 28 gennaio 2016 dell’Agenzia delle Entrate precisa che non verrà applicata alcuna sanzione ai quei sostituti d’imposta che hanno versato le ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015 non adeguandosi alla nuova disciplina. Ricordiamo, infatti che, dal 1° gennaio 2015, i sostituti d’imposta possono recuperare le somme rimborsate ai dipendenti in base ai prospetti di liquidazione dei modelli 730 e gli eventuali versamenti di ritenute o imposte sostitutive, effettuati in misura superiore a quella dovuta, esclusivamente mediante compensazione in F24, non più attraverso operazioni di compensazione “interna” di ritenute.
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