Modello 730/2013: ecco le principali novità

Con il Provvedimento 5269/2013 l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva il modello 730/2013 relativo ai redditi 2012.
Il nuovo modello va presentato entro il 30/04/2013 al sostituto d’imposta oppure entro il 31/05/2013, al Caf o ad un professionista abilitato.
Tra le novità più rilevanti si segnala:
– reddito terreni: non sono dovute l’IRPEF e le relative addizionali, perché sostituite dall’IMU, sul reddito dominicale dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato ad IRPEF
– redditi fabbricati: ai fabbricati esenti IMU anche se non locati va applicata, se dovuta, l’IRPEF e le relative addizionali; in tal caso va barrata la nuova col. 12 “Esenzione IMU”.
– immobili storico artistici: i dati relativi agli acconti rideterminati nel 2012 vanno indicati nelle colonne da 7 a 10 del rigo F1.
– detrazione 50%: per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 30/06/2013 la detrazione è elevata dal 36% al 50%, nel limite di spesa di €. 96.000; la stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Infine, da quest’anno, non è più prevista la possibilità, per contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali
– detrazione 55%: è prorogata al 30/06/2013 ed è estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
– contributo SSN: i contributi sanitari obbligatori versati con l’RC auto sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 euro
– soci di società semplici: dovranno indicare le quote di spettanza dei redditi fondiari risultanti da Unico SP2013, riportando nella col. 2 “Titolo” del quadro A il codice 5 e/o 10 e nella col. 2 del quadro B “Utilizzo” il codice 16 e/o 17

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