Mancata deduzione dell’Irap. Come e quando chiedere i rimborsi

Approvato, con provvedimento 17 dicembre 2012 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, il modello, con relative istruzioni e specifiche tecniche, con cui sarà possibile richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi (Irpef o Ires) versate per effetto della mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (articolo 2 del decreto legge n. 201/2011).
 
Legittimati a presentare la domanda sono i soggetti che determinano la base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive in base agli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del Dlgs n. 446/1997 (“decreto Irap”): le società di capitali e gli enti commerciali, le società di persone e le imprese individuali, le banche e gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione, le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni.
Possono, inoltre, presentare l’istanza di rimborso coloro che determinano la base imponibile Irap secondo la disciplina prevista per le imprese commerciali per opzione (imprenditori agricoli e pubbliche amministrazioni per l’attività commerciale eventualmente esercitata) o per regime naturale (enti privati non commerciali con riferimento esclusivamente all’attività commerciale esercitata).
 
Le domande di rimborso devono essere presentate all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, secondo i tempi dettati dall’articolo 38 del Dpr n. 602/1973 e dal provvedimento di oggi. In generale, dunque, l’istanza va prodotta entro 48 mesi dalla data del versamento, tenendo presente che, per gli acconti, il termine decorre dal momento del saldo.
Fa eccezione il caso in cui il termine quadriennale indicato dalla normativa e ancora pendente al 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della legge n. 214/2011, che ha convertito il Dl n. 201) ricada nei 60 giorni dall’attivazione della procedura telematica che consente l’invio della richiesta di rimborso: in questa ipotesi, l’istanza va presentata proprio entro i 60 giorni dalla data di attivazione della procedura.
Inoltre, per evitare potenziali difficoltà tecniche di gestione a seguito dell’eventuale concentrazione degli invii nelle prime ore della data di avvio della procedura, l’Agenzia ha predisposto un piano di invio, in base al quale la trasmissione delle istanze sarà scaglionata con tempi diversi a seconda dell’area geografica in cui il soggetto ha il domicilio fiscale, come previsto dal programma allegato.

Fonte: Fabrizio Ortu da nuovofiscooggi.it
 

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