Liti avverso atti dell’agente della riscossione: chiarimenti

Con la Circolare 23 del 25.09.2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle liti pendenti rispondendo alle domande poste dai professionisti. In particolare è stato chiesto se è possibile definire le liti instaurate avverso gli atti dell’agente della riscossione, come ad esempio avviso di iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo, qualora l’Agenzia delle entrate non sia stata chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.

Come ricordato nel documento di prassi, sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio …”. Come già chiarito già al paragrafo 1.1 della circolare n. 22/E del 201 “Per identificare le liti “in cui è parte l’agenzia delle entrate”, si ritiene che occorra fare riferimento alla nozione di parte in senso formale e, quindi, alle sole ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l’Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.

“Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione, ancorché inerenti ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.”.

Tenuto conto di quanto già chiarito con la predetta circolare, si conferma che non sono definibili le liti instaurate avverso i provvedimenti dell’agente della riscossione, nelle quali l’ufficio dell’Agenzia delle entrate non figuri come parte in senso “formale”. Oltre al presupposto relativo alla qualità di parte “formale” dell’Agenzia delle entrate, per la definibilità della controversia occorre anche che la materia del contendere riguardi la legittimità del credito affidato all’agente della riscossione. Non è definibile la controversia in cui il contribuente contesti un atto dell’agente della riscossione senza chiedere l’annullamento del credito.
Possono quindi essere definite in via agevolata le controversie sorte a seguito dell’impugnazione della cartella di pagamento, quando viene chiesto l’annullamento del credito iscritto a ruolo. In tale ipotesi, gli importi che rilevano per la definizione agevolata sono quelli iscritti a ruolo, anche qualora il ricorrente abbia asserito di non aver ricevuto valida notifica dell’atto presupposto, ad esempio l’avviso di accertamento.

Discorso analogo vale in riferimento alla controversia instaurata impugnando:

  • il ruolo e la cartella di pagamento asseritamente conosciuti solo attraverso la consultazione del cosiddetto estratto di ruolo o conto;
  • l’avviso di accertamento “esecutivo” asseritamente conosciuto solo attraverso l’avviso dell’agente della riscossione di presa in carico, conseguente all’affidamento da parte dell’Agenzia delle entrate.

Occorre precisare, infine, che nelle liti definibili aventi ad oggetto atti dell’agente della riscossione, gli importi dovuti vanno determinati con riguardo all’atto presupposto dell’Agenzia delle entrate oggetto di contestazione (ad esempio, ruolo); pertanto, ai fini della definizione non sono dovuti gli importi di spettanza dell’agente della riscossione (aggi, rimborsi spese).

Fonte: Fisco e Tasse

 

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