Limite alla compensazione dei crediti I.V.A.

Rammentiamo brevemente la disciplina ultima delle compensazioni dei crediti I.V.A. 

A decorrere dal 1 gennaio 2010 sono stati introdotti nuovi obblighi per poter compensare il credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno con altre imposte e contributi.

Più precisamente le compensazioni di credito IVA superiori a Euro 10.000,00 possono essere effettuate solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA o dell’Istanza di rimborso infra-annuale.

Si precisa che la dichiarazione IVA può essere presentata non prima del mese di febbraio, ma che la compensazione può essere operata solo nel mese successivo.

Inoltre se si intende compensare crediti IVA con altre imposte e contributi per importi superiori a Euro 15.000,00 è istituito l’obbligo di richiedere preventivamente l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Da Studio Spidalieri

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