Le regole per il versamento dell’acconto IRPEF

Vista la prossima scadenza della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, riteniamo opportuno ripercorrere le regole generali per il versamento o meno degli acconti IRPEF.
I contribuenti che nel 2010 presentano il modello Unico Persone Fisiche devono controllare, nel quadro RN, l’importo indicato nel rigo RN31 “DIFFERENZA” per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF.

La regola generale prevede che l’acconto non è dovuto se tale importo non supera 51,65 euro. Considerato che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, in realtà, l’acconto non risulta dovuto quando l’importo del rigo RN31 risulta inferiore ad euro 52.

Se invece l’importo supera 51,65 euro (ovvero se l’importo del rigo RN31 risulta pari o superiore ad euro 52), l’acconto è dovuto nella misura del 99 per cento del suo ammontare.

L’acconto così determinato deve essere versato:
in unica soluzione, entro il 30 novembre 2010, se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui: –

> la prima, nella misura del 40 per cento dell’acconto, già versato o entro il 16 giugno 2010, oppure entro il 16 luglio 2010 (con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse);

> la seconda, nella restante misura del 60 per cento dell’acconto, entro il 30 novembre 2010.

La prima rata di acconto dell’IRPEF può essere versata ratealmente, mentre la seconda deve essere versata in un’unica soluzione.

L’acconto è calcolato con le stesse regole anche per il contribuente che ha presentato il modello 730.

In questo caso si deve fare riferimento al rigo 31 del “MODELLO 730-3” (prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata dal CAF, altri intermediari o dal sostituto d’imposta); l’importo trattenuto, a titolo d’acconto, dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico è riportato al rigo 47 (prima rata di acconto) e/o al rigo 48 (seconda o unica rata di acconto) dello stesso prospetto.

I contribuenti, che hanno presentato la dichiarazione dei redditi con il modello Unico, dovranno, invece, effettuare il pagamento dell’acconto mediante il modello F24.

L’importo relativo all’acconto, secondo la regola generale, sarà arrotondato al centesimo di euro e, per il suo pagamento, si utilizzeranno i seguenti codici tributo:
4033 per il primo acconto IRPEF
4034 per il secondo o unico acconto IRPEF.

Il contribuente, inoltre, con il modello F24, potrà compensare eventuali importi a credito, in genere derivanti dalla liquidazione della propria dichiarazione dei redditi, con le somme a debito riferite agli acconti.

In questo caso è bene ricordare che il modello F24 va compilato e presentato anche nel caso in cui, a seguito della compensazione, nulla risulti dovuto, cioè nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero.
Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare:
– nella colonna “codice tributo” o “causale contributo”, i relativi codici dai quali scaturisce il credito (ad esempio se si tratta di un credito IRPEF il codice da indicare sarà “4001”);
– nella colonna “anno di riferimento” o “periodo di riferimento”, il periodo d’imposta cui si riferisce il credito (se si tratta di un credito scaturito dalla dichiarazione presentata nel 2010 si dovrà indicare l’anno d’imposta “2009”);
– nella colonna “importi a credito compensati”, l’ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione.

Nel caso in cui il contribuente, nel corso del 2010, prevede di sostenere oneri o di percepire minori redditi, può determinare gli acconti da versare sulla base della minore imposta che prevede di dichiarare. Questo è possibile sia se si presenta la dichiarazione con il modello Unico, sia con il modello 730.

Bisogna, però, prestare molta attenzione alla corretta determinazione di tale minore imposta, perché in caso di errore, sulla differenza tra acconto effettivamente dovuto e somma versata a titolo d’acconto, è dovuta la sanzione del 30% maggiorata degli interessi moratori.
E’ bene comunque ricordare che, anche in caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute a titolo di acconto, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso versando la sanzione ridotta al:
2,5%, in caso di pagamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza prescritta; –
3% se il pagamento è effettuato oltre 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della successiva dichiarazione.

I codici tributo da utilizzare per il versamento degli interessi (1% dall’anno 2010) e delle sanzioni, in questo caso, sono:
– 1989: Interessi ravvedimento IRPEF; – 8901: Sanzione pecuniaria IRPEF.

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