LE REGOLE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’ PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI

Per poter compensare nel modello F24 crediti IVA di importo superiore a 5.000,00 euro annui, sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge tale credito, deve essere apposto il visto di conformità o la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale della società. Vista la prossima scadenza di invio della dichiarazione IVA, ricordiamo che possono rilasciare il visto di conformità i seguenti soggetti:

  • gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
  • I soggetti iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
  • I responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese

Ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA, deve essere verificata:

  1. La regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie
  2. La corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione
  3. La corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili
  4. La correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti

Di conseguenza, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve esibire al professionista abilitato o al CAF-imprese la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.
In particolare, vengono richiesti i seguenti controlli:

  • controllo del codice attività. Deve essere verificata la corrispondenza, con i dati risultanti dalla documentazione contabile del codice di attività economica prevalente indicato nella dichiarazione IVA in caso di contabilità unificata. In caso di contabilità separate, deve essere verificata la corrispondenza, con i dati risultanti dalla documentazione contabile dei codici di attività economica indicati nella dichiarazione IVA;
  • controllo delle fattispecie che generano il credito IVA. Deve essere verificata la sussistenza di una delle fattispecie che, in linea di principio portano alla formazione del credito IVA come la presenza di operazioni non imponibili.
  • riscontro dei saldi delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti con quanto viene riportato nella dichiarazione IVA;
  • verifica della corrispondenza del credito riportato dall’anno precedente;
  • riscontro che al modello IVA 2017, qualora siano state fatte compensazioni orizzontali per importi superiori a 15.000 euro, sia stato apposto il visto di conformità.

Qualora il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale risulti pari o superiore al volume d’affari sarà necessario, per poter rilasciare il visto di conformità, verificare integralmente la corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili. Ai fini del computo dell’ammontare del credito, si deve tenere conto anche dell’eventuale credito di anni precedenti non richiesto a rimborso né utilizzato in compensazione.
Qualora, invece, il credito IVA sia inferiore al volume d’affari, la C.M. n. 57/E del 2009 ha stabilito che la verifica dovrà riguardare soltanto la documentazione rilevante ai fini dell’IVA con imposta superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’imposta detratta nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Attenzione: il soggetto che rilascia il visto di conformità deve conservare:

  • la copia della documentazione verificata;
  • la check list dei controlli svolti.

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