Le cartelle mute non sono nulle. Consulta: infondata l’illegittimità

La Corte costituzionale pone l’avallo sulla norma, introdotta dal "milleproroghe" dello scorso anno, che "limitava" la nullità delle cartelle di pagamento cosiddette "mute", prive cioè dell’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione delle stesse, a quelle relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. Con la sentenza n. 58/2009 la Consulta ha, difatti, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 36, comma 4-ter, del Dl 248/2007, sollevata con riferimento agli articoli 3, 23, 24, 97 e 111 della Costituzione.

La pronuncia arriva in risposta alle censure, riunite in un unico giudizio, mosse dalle Commissioni tributarie provinciali di Lucca e Isernia, nonché dal giudice di pace di Genova. Censure non tutte prese in esame dalla Corte (in particolare quelle relative agli articoli 2, 101, 102 e 108 della Costituzione), per la confusione o la genericità delle argomentazioni alla loro base, che ne hanno causato l’inammissibilità.

Con la sentenza n. 58/2009 si chiude, in un certo senso, il cerchio apertosi a seguito di un precedente intervento della Consulta. Il chiaro riferimento è all’ordinanza n. 377/2007, con la quale i giudici di piazza del Quirinale avevano affermato che l’indicazione del responsabile del procedimento fosse un "adempimento di non scarsa utilità", correlato al diritto di difesa del cittadino e al buon andamento della Pubblica Amministrazione; dalla quale, però, diverse Corti di merito avevano tratto spunto per arrivare a sancire la nullità delle cartelle che di tale indicazione fossero sprovviste. Una incertezza interpretativa che nemmeno l’entrata in vigore della disposizione contenuta nel Dl 248/2007 aveva contribuito a sciogliere.

Anche a questo servirà la sentenza n. 58/2009. A parte l’aver "smontato" le esaminate questioni di legittimità, infatti, la pronuncia da un lato ribadisce come sia da escludere la nullità per le cartelle "mute" emesse prima dell’emanazione della norma incriminata, dall’altro ricorda il rango non costituzionale dello Statuto del contribuente. Legge che, tra l’altro, pur stabilendo (all’articolo 7, comma 2) che gli atti dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare il responsabile del procedimento, non prevede affatto la nullità quale conseguenza di tale mancanza. Una nullità che nemmeno può farsi discendere, "in mancanza di un’espressa previsione normativa…dai principi di cui all’art. 97 Cost. o da quelli del diritto tributario e dell’azione amministrativa".

Non resta, infine, che porre in evidenza, leggendo la sentenza, un principio che va oltre il caso in questione: prevedere, a partire da un certo momento, un effetto più grave, rispetto alla disciplina previgente, per la violazione di una norma, non è irragionevole e, quindi, non viola l’articolo 3 della Costituzione.
Meglio tenerlo a mente la prossima volta che si invocherà l’ingiustificata disparità di trattamento fra i contribuenti.

 
Fisco Oggi
 
 

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