Le agevolazioni fiscali per le donazioni al no profit

Agevolazioni ad hoc per i contribuenti benevoli nei confronti del no profit, della cultura, dello sport, dell’istruzione e della ricerca scientifica. Due le strade offerte, in base al tipo di erogazione, o la detrazione del 19% dall’Irpef o la deduzione dal reddito complessivo delle somme versate. Per le Onlus, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni e associazioni riconosciute operanti nel settore artistico e culturale, invece, si può scegliere tra detrazione o deduzione.

Ecco come compilare le sezioni del modello 730 ad esse dedicate.
 
Detrazione d’imposta del 19%
Il Fisco prevede una detrazione d’imposta del 19% per le liberalità effettuate a favore di iniziative e organismi che operano in campo sociale e umanitario. Le “spese” in questione vanno indicate, all’interno del quadro E “Oneri e spese”, nella sezione I, “Oneri per i quali è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19%”, nei righi da E19 a E21: nella colonna 1 va indicato il codice identificativo del tipo di erogazione, nella colonna 2 il suo importo.
 

Il codice 20 va inserito per le erogazioni a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e per le iniziative umanitarie promosse da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri e operanti in Paesi non aderenti all’ Ocse.

Nello stesso ambito rientrano anche le erogazioni destinate alle popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari, avvenuti anche in altri Stati, realizzate tramite Onlus, organizzazioni internazionali di cui fa parte l’Italia, organismi che prevedono tra le proprie finalità istituzionali tali tipi di interventi, amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, enti pubblici non economici e associazioni sindacali di categoria.
La detrazione spetta su un importo complessivo non superiore a 2.065,83 euro per uno sconto massimo, quindi, di 245,32 euro.
 
Codice 21, invece, per gli aiuti in denaro a favore di associazioni sportive dilettantistiche, per un importo massimo di 1.500 euro, con una detrazione massima di 285 euro.
 
Sconto del 19% (codice 23) anche per le erogazioni rivolte ad associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri previsti dalle disposizioni di legge, per una detrazione non superiore a 392,51 euro, con somma massima detraibile di 2.065,83 euro.
 
Ma il Fisco riserva uno spazio anche all’arte e alla cultura.
Va indicato il codice 24 per le erogazioni in denaro a favore della Fondazione “La Biennale di Venezia”. In questo caso, la detrazione spetta nel limite del 30% del reddito complessivo.
 
Codice 26, invece, per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti che operano nel settore culturale artistico e per il costo specifico (o, in mancanza, il valore normale) dei beni ceduti gratuitamente sulla base di una apposita convezione.
 
Le erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti e la produzione nel settore dello spettacolo (codice 27) possono essere detratte per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.
 
Stessa regola valida per gli “aiuti” rivolti agli enti operanti in ambito musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (codice 28). In quest’ultimo caso, il limite è aumentato al 30% del reddito per le somme destinate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione o come contributo alla sua gestione.
 
Non è previsto alcun limite di importo, invece, per le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica, all’ampliamento dell’offerta formativa (codice 31).
 
Deduzione dal reddito complessivo
Alcune erogazioni liberali, invece, possono seguire la strada della deducibilità dal reddito complessivo dichiarato.
In questo caso, le somme vanno indicate, sempre all’interno del quadro E “Oneri e spese”, nella sezione II “Oneri deducibili dal reddito complessivo”, nel rigo E27, annotando nella colonna 1 il codice relativo e nella colonna 2 l’importo.
Rientrano in questa categoria i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle Organizzazioni non governative riconosciute idonee (il cui elenco è consultabile nel sito www.esteri.it), operanti nell’ambito della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. In questo caso, il codice da indicare è il 2, se l’erogazione è dedotta nella misura massima del 2% del reddito complessivo.
Oppure, si può optare per la deduzione nel limite del 10% del reddito, e comunque entro i 70mila euro, indicando il codice 3. Tale codice è riferibile anche alle erogazioni in denaro o in natura riservate a Onlus (le Ong sono considerate anche “Onlus di diritto” ai sensi del Dlgs 406/1997), ad associazioni di promozione sociale e a fondazioni e associazioni riconosciute aventi come finalità la tutela, la promozione e la valorizzazione di beni di interesse artistico, storico e paesaggistico. Per questo tipo di erogazioni, quindi, il contribuente può optare, alternativamente, per la detrazione o per la deduzione. All’interno del codice 3, inoltre, rientrano anche le liberalità destinate a fondazioni e associazioni riconosciute che promuovono la ricerca scientifica.
Codice 4, invece, per le liberalità in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati, e degli enti parco regionali e nazionali.
 
Come documentare le spese
Si può fruire degli sconti previsti dal Fisco per le erogazioni liberali in denaro solo quando le stesse sono state effettuate tramite versamento bancario o postale, carte di debito, di credito o prepagate, bancomat, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni effettuate tramite carta di credito, basta conservare l’estratto conto della società che gestisce tale strumento di pagamento ed esibirlo, se richiesto, all’Amministrazione finanziaria. Negli altri casi, invece, il beneficiario deve rilasciare a chi elargisce le somme un’apposita ricevuta.
 
Fonte: Alessandra Gambadoro da nuovofiscooggi.it
 
 

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