L’accertamento fiscale continua anche in assenza dei libri contabili

Non si tratta di una causa di forza maggiore ma di uno dei casi ordinari – quali l’assenza, l’indisponibilità, la mancata esibizione e l’inattendibilità della contabilità – previsti dalla norma che autorizza l’ufficio a ricorrere a una forma di accertamento che prescinde in tutto o in parte dalle scritture contabili.

Questo il pronunciamento dei giudici della Cassazione, con la sentenza 20025 del 22 settembre, in merito al ricorso presentato da un contribuente che aveva visto distrutte in un incendio le scritture contabili.

Il fatto
L’ufficio Iva di Alessandria ha notificato a un contribuente avvisi di accertamento riguardanti gli anni d’imposta dal 1982 al 1986 nei quali, oltre a rideterminare l’imposta dovuta per gli anni presi in esame, venivano impartite sanzioni pecuniarie e interessi di mora.

Il contribuente ha impugnato gli atti davanti alla Ctp di Alessandria argomentando il proprio ricorso con il fatto che la documentazione contabile richiesta dall’ufficio era andata distrutta in un incendio, del quale non è stato responsabile, verificatosi la notte prima dell’ispezione e questo fatto ha reso impossibile, per causa di forza maggiore, l’esibizione dei libri contabili. In via subordinata il contribuente richiedeva la detraibilità dell’Iva sulle fatture passive e lo storno delle sanzioni: la Ctp di Alessandria dava ragione al contribuente su tutta la linea.

In secondo grado la Commissione tributaria regionale del Piemonte ribaltava il giudizio di primo grado ritenendo legittimo l’operato dell’ufficio finanziario.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente e l’Agenzia ha resistito con controricorso.

La decisione della Cassazione
Nella sentenza della suprema Corte, il primo punto che viene chiarito riguarda il carattere non sanzionatorio dell’accertamento induttivo. A parere del contribuente questo tipo di accertamento non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dall’articolo 55 del Dpr 633/1972, che presuppongono l’omissione cosciente e volontaria della corretta conservazione delle scritture contabili.

I giudici di Cassazione non riconoscono il carattere sanzionatorio dell’accertamento induttivo in materia di Iva, argomentando che tale tipo di verifica è consentita in tutti i casi ordinari – quali l’assenza, l’indisponibilità, la mancata esibizione e l’inattendibilità della contabilità – previsti dalla norma, che autorizza l’ufficio a ricorrere a una forma di accertamento che prescinde in tutto o in parte dalle scritture contabili.

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