La ricerca sui vaccini per l’estero trova l’Iva italiana

L’attività di analisi e ricerca sui vaccini svolta da una società italiana per la committente svizzera è assoggettabile a Iva in Italia, luogo di materiale esecuzione, perché si inscrive all’interno delle prestazioni scientifiche, in ragione del fatto che arricchisce il bagaglio di conoscenze attuali con un quid novi dato dalla scoperta. E’ attratto nel regime fiscale previsto per l’attività principale anche il servizio di assistenza fornito alla società svizzera ai fini della brevettabilità dei vaccini, poiché strumentale al risultato finale della ricerca.
Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 138/E del 9 aprile, a fronte dell’interpello di una società operante nel settore della ricerca, che ha stipulato un accordo con una committente svizzera per la produzione e la commercializzazione di nuovi vaccini.

Nel dettaglio, l’interpellante chiede chiarimenti sulla corretta applicazione del requisito di territorialità delle prestazioni ai fini Iva, domandando se i servizi forniti dalla società italiana a quella svizzera si configurano come prestazioni scientifiche o piuttosto come prestazioni di consulenza tecnica. Il decreto Iva, all’articolo 7, quarto comma, lettera b), prevede infatti che, qualora ci si trovi in un’attività di ricerca inquadrabile come prestazione di carattere scientifico, allora questa è assoggettabile a Iva nel luogo di materiale esecuzione della stessa, quindi, nel caso in oggetto in Italia.

L’Agenzia, nel formulare il parere e circostanziare correttamente il concetto di territorialità, riprende la definizione di "consulenza", al fine di distinguerla da quella di "prestazione scientifica". Nel primo concetto, infatti, rientrano tutte quelle attività professionali che si manifestano come giudizi o chiarimenti in cui ha un peso decisivo la valutazione soggettiva del consulente. Il discrimen tra le due nozioni, entrambe poggianti su un bagaglio di conoscenze tecnico-scientifiche, consiste proprio nella diversa finalizzazione dell’attività, che nel caso della consulenza verte alla produzione di un giudizio o di un parere. Elemento, quest’ultimo, assente nell’idea di prestazione scientifica, che si caratterizza invece per il quid novi che, con la scoperta, si introduce nel tessuto conoscitivo attuale.

Sulla base di queste premesse concettuali, le Entrate concordano con l’istante e chiariscono che i servizi prestati sono tassabili ai fini Iva in Italia, luogo di materiale esecuzione, poiché sono riconducibili alla nozione di prestazioni scientifiche. L’attività svolta dalla società italiana per la committente straniera comprende infatti momenti di sperimentazione pre-clinica, analisi, ricerca di base o applicata finalizzata alla scoperta di nuovi vaccini o al miglioramento di quelli esistenti. Tutti elementi che definiscono uno studio innovativo e volto ad arricchire il patrimonio conoscitivo attuale.

La soluzione delle Entrate collima con quella dell’interpellante anche in merito al secondo quesito, concernente il trattamento fiscale dell’attività di assistenza fornita dall’istante alla committente, per ottenere i brevetti industriali sui nuovi vaccini. L’Agenzia precisa che i servizi messi in atto per conseguire la brevettabilità dei nuovi beni sono inglobati nell’attività principale in quanto a essa strumentali. Come tali, dunque, risultano soggetti allo stesso regime fiscale e assoggettati a Iva nel luogo di materiale esecuzione della prestazione. La ratio che riconnette questa attività strumentale di assistenza a quella principale è data dalla finalità cui si tende. I servizi di assistenza per la brevettabilità dei nuovi vaccini sono volti all’applicazione tecnica delle scoperte scientifiche, per una concreta realizzazione industriale delle stesse. L’ottenimento dei brevetti necessari alla commercializzazione dei vaccini riveste un’importanza decisiva per la finalità economica della ricerca.

A sostegno della propria tesi, l’Agenzia richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia, che, con sentenza del 27 ottobre 2005, ha affermato che, ai fini dell’applicazione dell’Iva, si considera operazione unica quella composta da elementi o atti "così strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale".

Giulia Marconi – Fisco Oggi

 

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