La raccolta della spazzatura non è mai anonima

I gestori del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti devono sempre comunicare all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dell’utente. Devono essere comunicati anche quei dati – acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione – che sono identificativi del soggetto che gestisce il servizio di smaltimento rifiuti, che identificano l’occupante-detentore dell’immobile e i dati relativi all’immobile occupato o detenuto.
Nella risoluzione n. 355/E l’Agenzia ha puntualizzato la disciplina di comportamento da assumere in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione da parte dell’ente gestore obbligato alla trasmissione dei dati.

Il caso
Un Consorzio tra alcuni Comuni appartenenti alla stessa Provincia, costituito per la gestione associata del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ha richiesto chiarimenti in merito alla comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati acquisiti nell’ambito della attività di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. Nel particolare:
1) se il Consorzio istante è obbligato alla predetta comunicazione;
2) quali siano i dati oggetto di comunicazione. In particolare, è stato domandato se in presenza di un modello di determinazione della tariffa di igiene ambientale, c.d. T.I.A., che non tiene conto della superficie dell’immobile occupato, debbano essere, in ogni caso, comunicati anche i dati catastali dell’immobile per il quale il servizio è istituito;
3) quale sia la sanzione prevista a carico dell’utente che non fornisca i dati destinati ad essere comunicati all’Agenzia delle entrate.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante ha sottolineato che il punto 1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14/12/2007 dispone che gli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le società loro concessionarie che gestiscono la tariffa di igiene ambientale sono obbligati alla comunicazione senza, però, che siano annoverati i consorzi costituiti tra comuni per la gestione associata del servizio di smaltimento dei rifiuti. Malgrado ciò il consorzio istante ritiene “di essere obbligato ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 106, nella qualità di ente gestore della T.I.A.
Nel secondo punto, invece, il Consorzio ritiene che, in occasione del primo invio “debba essere trasmesso non l’intero archivio consolidato negli anni dai Comuni ed acquisito dall’ente gestore con il passaggio da tassa a tariffa bensì una frazione limitata alle sole modifiche intercorse nel 2007.
Inoltre, l’istante si considera obbligato a comunicare all’Agenzia delle entrate i soli dati in suo possesso ai fini dell’applicazione della T.I.A. senza dover richiedere agli utenti “informazioni circa i dati catastali degli immobili occupati, senza alcuna sanzione a carico dell’utente che non comunichi al comune e/o all’ente gestore i dati catastali eventualmente richiesti e destinati ad essere trasmessi all’Agenzia delle entrate.
Riassumendo, il Consorzio istante ravvisa che è competenza del comune (oppure dell’ente gestore del servizio rifiuti) “acquisire i predetti dati catastali e ciò possa avvenire mediante operazioni di incrocio con altri data base in possesso”.

La risposta dell’Agenzia
L’obbligo nel comunicare i dati relativi agli utenti del servizio di smaltimento rifiuti serve per esercitare una azione efficace di contrasto dei fenomeni evasivi ed elusivi riferiti al settore immobiliare. Il comma 106 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha introdotto l’obbligo per i soggetti che gestiscono il citato servizio di raccogliere e comunicare in una fase successiva i dati relativi agli immobili per i quali il servizio è istituito all’Agenzia delle entrate. Nel caso il servizio di smaltimento dei rifiuti sia gestito “in forma associata – a livello sovracomunale – da un consorzio costituito a tale scopo da vari enti locali, l’obbligo di comunicazione deve intendersi posto a carico del soggetto che opera la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti per conto degli enti locali”.
Per ciò che riguarda il secondo quesito, il punto 1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate del 14 dicembre 2007 ha stabiliti che i soggetti obbligati debbano effettuare la comunicazione “…dei dati in loro possesso relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione…”. Sono sempre oggetto di comunicazione i dati identificativi del soggetto che gestisce il servizio di smaltimento rifiuti (denominazione, codice fiscale), i dati identificativi (denominazione, codice fiscale) dell’occupante-detentore dell’immobile e i dati relativi all’immobile occupato o detenuto.
In conclusione, al terzo quesito l’Agenzia ha risposto evidenziando che “in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione da parte dell’ente gestore obbligato alla trasmissione dei dati, torna applicabile la sanzione amministrativa da Euro 258,00 ad Euro 2.064,00 prevista dall’articolo 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471”. La sanzione, però, non potrà essere applicata nei casi in cui il soggetto che gestisce il servizio di smaltimento rifiuti non abbia ricevuto tali dati poiché “il corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione, infatti, è impedito dal rifiuto dell’utente. In tali fattispecie è opportuno che l’ente gestore segnali all’Agenzia delle entrate la mancata comunicazione dei dati richiesti affinché la stessa Agenzia proceda per gli opportuni controlli fiscali a carico dell’utente.

Paolo Tenaglia – Fisco Oggi

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