Iva: l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti della stampa specializzata sulle ultime novità

3.1 Iva per cassa e cessione del credito

Domanda
In relazione ai casi in cui l’esigibilità dell’Iva si ricollega al pagamento del corrispettivo (regime di cassa art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012, esigibilità differita art. 6, quinto comma, del d.P.R 633/72), si chiede di sapere se, ad avviso dell’Agenzia, la cessione del credito realizzi oppure no il presupposto dell’esigibilità e se, in caso affermativo, occorra distinguere a seconda che si tratti di cessione pro soluto oppure pro solvendo.

Risposta
L’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nel nostro ordinamento il regime IVA di cassa, in vigore dal 1° dicembre 2012, ora pienamente operativo anche per effetto della presa d’atto formale da parte del Comitato IVA (in esito alla procedura di consultazione avviata ai sensi dell’articolo 167-bis della Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006), le cui modalità di applicazione sono contenute nel decreto ministeriale 11 ottobre 2012 e nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia 21 novembre 2012 .
In particolare, il citato articolo 32-bis prevede che “… per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi (…) nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi”.
Analogamente, l’articolo 6, comma 5, del DPR n. 633 del 1972 dispone che “…per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (…) fatte allo Stato, agli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali (…) l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi…” .
Dato il tenore letterale delle predette disposizioni si ritiene che la cessione del credito, pro solvendo o pro soluto, non realizzi il presupposto dell’esigibilità dell’imposta.
Conseguentemente l’incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie e il cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito. Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, pertanto, l’onere di informarsi circa l’avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l’Iva relativa all’operazione originaria diventa esigibile e, quindi, deve essere inclusa nella relativa liquidazione di periodo. In alternativa, il soggetto passivo qualora non voglia farsi carico del predetto onere, al fine di non incorrere in sanzioni, può includere, anticipatamente, l’IVA relativa all’operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito.

3.2 Iva per cassa e pagamento non in contanti

Domanda
Con riferimento al regime per cassa di cui all’art. 32-bis, del decreto legge n. 83/2012, nella circolare n. 44/E del 26/11/2012 è stato precisato che, in caso di pagamento non effettuato per contanti, il cedente/prestatore farà riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l’accreditamento del corrispettivo (es. RI.BA., bonifico bancario). Si chiede di chiarire se sia rilevante il momento in cui il creditore ha notizia dell’avvenuto
accreditamento, oppure il momento dell’accreditamento, del quale il creditore potrebbe avere notizia ad esempio verificando tramite home banking i movimenti sul conto, indipendentemente dall’effettiva, formale conoscenza.

Risposta
Nel caso di pagamento del corrispettivo con mezzi diversi dal denaro contante – ad esempio, mediante bonifico bancario – lo stesso si considera incassato nel momento in cui si consegue l’effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l’accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, che avviene attraverso l’invio del documento contabile da parte della banca. Si tratta, tecnicamente, della
cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.

3.3 Iva per cassa e note di variazione

Domanda
Il contribuente che si avvale del regime per cassa di cui all’art. 32-bis, del decreto legge n. 83/2012, può trovarsi ad emettere note di variazione comportanti la riduzione dell’Iva sulle operazioni imponibili effettuate, oppure a ricevere note di variazione comportanti aumento dell’Iva detraibile. In relazione al caso in cui tali documenti rettificativi siano emessi/ricevuti successivamente all’incasso/pagamento della fattura originaria, si chiede di sapere se il contribuente, per poter contabilizzare la riduzione dell’imposta dovuta o la maggiore imposta detraibile, debba attendere la previa regolazione dell’aspetto finanziario con la controparte (o il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione).

Risposta
Come è noto, per coloro che applicano il regime IVA per cassa, l’articolo 32-bis del
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, dispone che l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altri soggetti passivi IVA diventa esigibile al
momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero, al più tardi, decorso un anno dall’effettuazione operazione.
Nella circolare 44/E è stato chiarito che, qualora in pendenza del termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione, sia emessa una nota di variazione in aumento ai sensi del primo comma dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, anche per il nuovo ammontare dell’imponibile o dell’imposta l’anno decorre dalla effettuazione della originaria operazione.
In proposito si precisa che qualora la nota di variazione in aumento sia emessa dopo il decorso di un anno l’imposta va computata nella prima liquidazione utile.
Con riguardo alle variazioni in diminuzione, effettuate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 26, secondo e terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, la predetta circolare ha precisato che dette variazioni che intervengono prima che l’imposta diventi esigibile
rettificano direttamente l’imposta originaria. Diversamente, quelle che intervengono successivamente, possono essere computate nella prima liquidazione utile.

3.4 Iva per cassa e operazioni internazionali

Domanda
Secondo la circolare n. 44/2012, dal regime di cassa sono escluse anche le cessioni all’esportazione e intracomunitarie, le operazioni assimilate, le prestazioni di servizi internazionali. Posto che, trattandosi di operazioni non imponibili, la questione dell’esigibilità dell’Iva neppure si pone, si chiede se, affermando l’esclusione, la circolare abbia inteso salvaguardare l’ordinario criterio per la detrazione dell’Iva sugli acquisti afferenti tali operazioni. Inoltre, poiché, secondo la stessa circolare, per evitare che, in presenza di operazioni attive escluse dal regime di cassa, anche la detrazione degli acquisti afferenti tali operazioni sia differita al momento del pagamento, è necessario che il
contribuente adotti la contabilità separata, si chiede conferma che, nell’ambito del regime di cassa, la separazione contabile riguardi, da un lato, le operazioni attive/passive rientranti nel regime particolare e, dall’altro, quelle escluse, indipendentemente dal fatto che si possano configurare o meno due distinte attività.

Risposta
La relazione tecnica al decreto ministeriale 11 ottobre 2012 chiarisce che, previa separazione dell’attività, ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. n. 633/1972, il regime dell’IVA
per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, anche da soggetti che applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario.
Al riguardo si ricorda che, diversamente da quanto previsto dall’art. 7 del decreto legge n. 185/2008, il regime dell’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del decreto legge n. 1383/2012 si riferisce non alle singole operazioni, ma all’attività nel suo complesso, cioè all’insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente. Di conseguenza, il differimento della detrazione dell’IVA al momento del pagamento del prezzo opera con riferimento a tutti gli acquisti, e cioè anche per quelli relativi ad operazioni attive escluse dall’IVA per cassa, a meno che queste ultime e i relativi acquisti costituiscano, ai sensi del citato articolo 36 del DPR n. 633 del 1972, attività separate.
Non è pertanto, possibile gestire separatamente le operazioni attive/passive escluse dal regime IVA per cassa, qualora queste non possano configurare una attività separata ai sensi del citato articolo 36.

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