Irap dichiarata ma non dovuta? Il rimborso l’unica strada

Lo svolgimento di un’attività senza autonoma organizzazione non esonera il contribuente dal versamento dell’Irap, ma legittima eventualmente solo la richiesta di rimborso dell’imposta pagata.
Questo, in sintesi, il principio di diritto adottato dalla Ctp di Pisa con la sentenza 59/6/08, depositata il 14 maggio 2008, relativa a una controversia sorta per una cartella di pagamento con cui era stato chiesto il pagamento dell’Irap risultante dalla dichiarazione e mai versata.

Le posizioni delle parti in giudizio possono essere così riassunte:

il contribuente chiedeva l’annullamento della cartella perché l’imposta richiesta non era dovuta in quanto l’attività professionale svolta era priva di autonoma organizzazione
l’ufficio dell’Agenzia, pur riconoscendo in via di principio che il presupposto dell’Irap è l’esercizio di un’attività autonomamente organizzata, eccepiva che quanto affermato dal contribuente non era supportato da alcuna prova.
La motivazione della sentenza
I giudici pisani, pur riconoscendo, in astratto, che l’attività svolta dal contribuente (consulente informatico) poteva essere esercitata in assenza di organizzazione e pur verificando, in concreto, che dalle dichiarazioni dei redditi presentate emergevano solo un minimo compenso a terzi e una modesta quota di ammortamento, hanno rigettato il ricorso per una questione pregiudiziale assorbente le questioni di merito.

Infatti, quando il contribuente nell’Unico compila il quadro IQ, determinando il valore della produzione netta e liquidando l’entità del tributo dovuto, l’Irap va in ogni caso versata e l’unica possibilità per recuperare l’imposta ritenuta indebita è la domanda di rimborso.
Da tale premessa il collegio ha fatto derivare l’inammissibilità del ricorso in quanto, poiché l’iscrizione a ruolo per omesso versamento era stata originata dall’autoliquidazione del tributo operata in dichiarazione dal contribuente, la conseguente cartella poteva essere impugnata solo per vizi propri dell’atto, ma non per contestare in radice la pretesa tributaria in essa contenuta.

Paolo Napolitano – Fisco Oggi

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