Interpello: trattamento speciale per i soggetti di grandi dimensioni

Sotto la lente di ingrandimento dell’agenzia delle Entrate sono terminate, con la circolare n. 5/2009, anche le istanze di interpello presentate dai cosiddetti “grandi contribuenti”, categoria introdotta ex novo dal comma 10 dell’articolo 27 del decreto “anticrisi” (Dl 185/2008), ai sensi del quale “si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate…”.

Questi contribuenti sono, in un certo senso, dei “sorvegliati speciali” del Fisco, come emerge dal comma 9 dell’articolo 27, che impone all’agenzia delle Entrate di attivare controlli sostanziali delle dichiarazioni dei redditi e Iva, entro l’anno successivo a quello della presentazione.

Tali controlli – ed è qui la prima novità – riguarderanno anche il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta alle seguenti istanze di interpello:
ordinario, di cui all’articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, alla cui procedura sono riconducibili anche gli interpelli prodotti per la continuazione del consolidato nazionale, per l’esercizio dell’opzione per il consolidato mondiale, per la disapplicazione dell’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti bancari, per la disapplicazione della disciplina sulle controlled foreign companies, per la parziale esenzione degli utili da partecipazione, per la parziale esenzione delle plusvalenze e dei dividendi
antielusivo, di cui all’articolo 21 della legge 413/1991
disapplicativo, di cui all’articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/1973.

La seconda rilevante novità è la previsione secondo cui, a decorrere dal 29 novembre 2008, le istanze di interpello dei soggetti di grandi dimensioni devono essere presentate “secondo le modalità di cui al D.M. 13 giugno 1997, n. 195”, decreto riguardante l’attuazione della procedura di gestione dell’interpello antielusivo. Tale scelta normativa – precisa la circolare – ha l’obiettivo di uniformare le modalità di presentazione delle differenti tipologie di istanze di interpello formulate dai grandi contribuenti; infatti, queste istanze devono essere rivolte all’agenzia delle Entrate – direzione centrale Normativa e Contenzioso, ma indirizzate alla direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente. In tal modo, si attribuisce alla direzione centrale Normativa e Contenzioso la trattazione nel merito di tutte le predette istanze di interpello, previo parere delle direzioni regionali competenti per territorio.

Tale novità riguarda anche le istanze di disapplicazione delle norme antielusive di cui all’articolo 37-bis del Dpr 600/1973, con la conseguenza che le determinazioni finali dell’Agenzia sono comunicate al contribuente dalla direzione centrale Normativa e Contenzioso.
Nel caso in cui le istanze di interpello dei soggetti di grandi dimensioni siano presentate direttamente alla direzione centrale, quest’ultima provvederà a inviarle alla direzione regionale competente perché provveda all’istruttoria. I termini per la risposta decorreranno però dalla data di ricezione dell’istanza da parte della direzione regionale competente.
Occorre, tuttavia, sottolineare che nulla cambia per quanto riguarda gli effetti giuridici delle risposte rese dall’agenzia delle Entrate, le procedure per la trattazione delle istanze, i termini e le modalità di comunicazione delle stesse.

Con riferimento alla procedura uniforme da seguire, a decorrere dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del Dl anticrisi), le predette istanze di interpello devono essere rivolte alla direzione centrale Normativa e Contenzioso, per il tramite della direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale del grande contribuente. La direzione regionale, compiuta l’istruttoria di propria competenza, trasmetterà l’istanza, unitamente al proprio parere in merito ed entro 15 giorni dalla sua ricezione, alla direzione centrale Normativa e Contenzioso per la successiva risposta al contribuente.

Da questo momento in poi, ogni procedura di interpello seguirà le sue vecchie regole (tranne quelle riguardanti l’organo deputato a prendere la decisione, che è esclusivamente la direzione centrale Normativa e Contenzioso), le principali delle quali sono le seguenti:
per quanto riguarda gli interpelli ordinari ex articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, la presentazione avviene mediante consegna a mano, tramite spedizione con plico raccomandato con avviso di ricevimento o anche via e-mail (occorre però che il contribuente ne regolarizzi la sottoscrizione), alla direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale; da tale data decorre il termine di 120 giorni entro il quale la direzione centrale Normativa e Contenzioso risponderà al contribuente secondo le previste modalità (notifica, raccomandata con avviso di ricevimento, via telematica). Decorsi i 120 giorni, in assenza di risposta, si formerà il silenzio-assenso sulla soluzione prospettata nell’istanza ritenuta ammissibile e, quindi, saranno nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta resa ovvero dell’interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso
con riferimento agli interpelli antielusivi, ex articolo 21 della legge 413/1991, a seguito della modifiche apportate proprio all’articolo 21 dal Dl 185/2008, la direzione centrale Normativa e Contenzioso è tenuta a rispondere entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza; in mancanza, trascorsi ulteriori 60 giorni dalla formale diffida, si formerà silenzio-assenso sulla soluzione prospettata nell’istanza
per quanto concerne le istanze di disapplicazione, ex articolo 37-bis, comma 8, Dpr 600/1973, le istanze rivolte alla direzione centrale Normativa e Contenzioso devono essere presentate alla direzione regionale competente per territorio mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento; la direzione centrale Normativa e Contenzioso formulerà le proprie determinazioni comunicandole al contribuente sempre mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza che si verifichi il silenzio-assenso in caso di mancata risposta dell’Agenzia.
Da ultimo, con la circolare n. 5/2009, l’Agenzia ha ritenuto opportuno intervenire per chiarire come devono essere gestite alcune tipologie di istanze presentate, invece, da soggetti diversi dalle imprese di più rilevante dimensione.
E’ il caso degli interpelli ordinari presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici a rilevanza nazionale, nonché dai contribuenti diversi dalle imprese di più rilevante dimensione, la cui disciplina non ha subito modifiche. Pertanto, questi ultimi saranno presentati presso gli uffici individuati all’articolo 2 del Dm 209/2001.

Le istanze di disapplicazione di cui all’articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/1973, presentate dai contribuenti diversi dalle imprese di più rilevante dimensione, devono essere rivolte al direttore regionale competente per territorio e spedite a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Fisco Oggi

 

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