Immobili d’Abruzzo: entra in Unico il credito per la ricostruzione

Il bonus per l’abitazione principale va ripartito in 20 quote, negli altri casi in 5 o 10, a scelta del contribuente
Nel quadro CR del modello Unico PF 2010 è stata introdotta la sezione IV "Crediti d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo", riservata ai contribuenti colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo in cui è situato l’immobile, un credito d’imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.
L’articolo 3 del Dl 39/2009, ha previsto, infatti, la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità del credito d’imposta, e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale e di immobili diversi dall’abitazione principale danneggiati o distrutti, nonché per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive di quella principale distrutta.

Nel caso dell’abitazione principale, il contributo copre integralmente le spese di riparazione, di ricostruzione o di acquisto di una nuova abitazione, mentre nel caso di immobili non destinati ad abitazione principale o di immobili non a uso abitativo, il contributo copre l’80% delle spese per la riparazione o per la ricostruzione, fino a un importo massimo di 80mila euro. Solo nel caso in cui l’unità immobiliare a uso non abitativo sia adibita all’esercizio dell’impresa o della professione questo contributo è cumulabile con il contributo per l’abitazione principale.
Anche i proprietari di unità immobiliari date in locazione alla data del 6 aprile 2009 e danneggiate dal sisma possono usufruire del contributo per la ricostruzione o riparazione di abitazioni a uso abitativo3. Il contributo è concesso solo se i contratti di locazione vengono rinnovati alle stesse condizioni dei precedenti, per la durata di almeno 2 anni. Il contributo per la riparazione è cumulabile con quelli previsti per l’abitazione principale e gli altri immobili, ma è riconosciuto nel limite complessivo di 80mila euro.

L’agevolazione è concessa, a scelta dell’interessato, tramite contributo a fondo perduto, contributo mediante finanziamento agevolato o credito d’imposta.
Il credito d’imposta compete a condizione che le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste, ai fini dell’imposizione diretta, per le medesime spese.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Per fruire del credito d’imposta, è necessario compilare la sezione IV del quadro CR. Nel caso in cui il credito riconosciuto si riferisca all’abitazione principale, va compilato il rigo CR10. Nella colonna 2 del rigo CR10 va indicato il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’apposito domanda per l’accesso al contributo. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, va indicato il codice fiscale del condominio.
Nella colonna 4 (Totale credito) va riportato l’importo del credito d’imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell’abitazione principale danneggiata o distrutta ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta. Il credito è utilizzabile in diminuzione dell’Irpef e va ripartito in 20 quote costanti.
Nella colonna 5 (Quota annuale) va indicata la quota del credito d’imposta fruibile nell’anno 2009.

Tale importo, che si ottiene dividendo per venti l’importo indicato in colonna 4, va riportato nel rigo RN29, entro i limiti dell’imposta netta (rigo RN27). La parte eventualmente eccedente deve essere indicata nella colonna 4 del rigo RN44 e potrà essere utilizzata nella prossima dichiarazione dei redditi.

Se il credito riconosciuto riguarda un immobile diverso dall’abitazione principale deve essere compilato il rigo CR11.
In questo caso il credito d’imposta va ripartito, a scelta del contribuente, in 5 o in 10 quote costanti e non può eccedere, in ciascuno degli anni, l’imposta netta.
Nel caso in cui sia stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi.
Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di 80mila euro.

La casella di colonna 1 (Impresa/professione) deve essere barrata se l’immobile per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all’esercizio d’impresa o della professione.
Nella colonna 2 va indicato il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’apposita domanda per l’accesso al contributo.
Nella colonna 3 (Rateazione) va indicato il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d’imposta.
Nella colonna 4 (Totale credito) va riportato l’importo del credito d’imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell’immobile diverso dall’abitazione principale danneggiato o distrutto.
Nella colonna 5 (Quota annuale) deve essere indicata la quota del credito d’imposta fruibile nell’anno 2009. Tale importo, da riportare nel rigo RN28 entro i limiti dell’imposta netta (rigo RN27), si ottiene dividendo l’importo indicato nella colonna 4 per il numero delle quote indicato nella colonna 3.

Quadro RN – Determinazione dell’Irpef
Abbiamo già fatto riferimento ad alcuni nuovi righi presenti nel quadro RN, dedicati alla detrazione riconosciuta per il comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RN21) e ai crediti d’imposta per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (righi RN28 e RN29).

Ulteriore novità è rappresentata dall’inserimento della colonna 4, denominata "eccedenza di versamento compensata in F24", nel rigo RN38, riservato all’indicazione degli acconti.
Ricordiamo che il decreto legge 168/2009, i cui effetti sono stati fatti salvi dall’articolo 2, comma 251, della Finanziaria 2010, ha disposto il differimento del versamento di 20 punti percentuali dell’acconto Irpef per l’anno 2009 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno. Ai contribuenti che hanno effettuato comunque il pagamento dell’acconto nella misura del 99%, spetta un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24.
La colonna 4 del rigo RN38 è riservata proprio ai contribuenti che hanno effettuato il pagamento dell’acconto Irpef per il 2009 nella misura del 99% in luogo del 79% previsto dal Dl 168/2009, i quali devono indicare l’importo del credito d’imposta, pari alla differenza pagata in eccesso, utilizzato in compensazione con il modello F24, utilizzando il codice tributo 40354.

Infine, nel rigo delle ritenute (RN33) è stata inserita una nuova colonna per accogliere la recente interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la circolare 56/2009. Il documento di prassi, infatti, ha chiarito che, in presenza di un preventivo assenso dei soci o associati manifestato in apposito atto avente data certa o nello stesso atto
costitutivo, le ritenute che vengono imputate ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili possono essere riattribuite alla società di persone, all’associazione tra artisti e professionisti e agli altri soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, per la quota che residua dopo lo scomputo operato dal singolo socio o associato dal proprio debito Irpef. La società o associazione può utilizzare in compensazione con il modello F24 (codice tributo 68305) il credito relativo a tali ritenute residue per il pagamento di altre imposte e contributi. Tuttavia, perchè la compensazione possa operare, è necessario che ricorra l’ulteriore condizione enunciata dall’articolo 17 del Dlgs 241/1997, ossia che il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società6.
Pertanto, nella colonna 3 del rigo RN33 va indicato l’ammontare delle ritenute, imputate al socio o associato dal soggetto indicato nell’articolo 5 del Tuir, che eccedono il debito Irpef e che il socio-dichiarante intende riattribuire alla società o associazione.

Fonte : IlFiscoOggi

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