Il giornalista che lavora di notte merita l’imposta con lo sconto

Applicabile il regime di favore, previsto per i premi di produttività, ai turnisti del mondo dell’informazione
Via libera all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle retribuzioni corrisposte a operai e impiegati dalle case editrici che stampano e producono giornali, per il lavoro articolato su turni. Grazie a esso, infatti, è possibile la diffusione di quotidiani e agenzie di stampa sempre "sulla notizia"; sì anche all’imposta sostitutiva del 10% per l’attività svolta dai giornalisti nelle ore notturne.
Per usufruire del trattamento fiscale di favore, in entrambi i casi, è sufficiente una dichiarazione – da inserire nello spazio riservato alle annotazione del Cud – con la quale il datore di lavoro attesti l’importanza dell’orario adottato ai fini dell’incremento della produttività e dell’organizzazione dell’impresa.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 130/E del 14 dicembre, torna, così, sull’agevolazione Irpef introdotta dal Dl 93/2008 a favore delle aziende, circoscritta in origine al secondo semestre dell’anno d’imposta 2008 e, successivamente, estesa alle annualità 2009 e 2010. La norma prevede, per il settore privato, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% ai premi di produttività o, in via più generale, alle maggiorazioni e indennità corrisposte per migliorare la produttività e la competitività dell’impresa.
Nel caso esaminato, le precisazioni sono richieste da una casa editrice che opera nel settore dell’informazione e che, riferendosi alla risoluzione n. 83/E del 17 agosto, chiede chiarimenti più specifici rispetto alla speciale tipologia di attività svolta dai suoi dipendenti.

In particolare, l’istante chiede se il regime è applicabile anche a quanto corrisposto ai "poligrafici" che, grazie all’orario su turnazione (turni promiscui e notturni) previsto dal loro contratto collettivo nazionale, consentono di far arrivare nelle edicole quotidiani con notizie sempre attuali e agenzie di stampa aggiornate al minuto.
Stesso chiarimento è richiesto dall’impresa per quanto erogato ai giornalisti che lavorano dopo le 23: prestazione, anche in questo caso, contemplata dal loro contratto collettivo.

Le Entrate confermano quanto già precisato con precedenti documenti di prassi (circolari 49/E e 59/E del 2008 e 47/E del 2010), ribadendo che, per applicare l’agevolazione, i cambiamenti e l’orario adottato devono comportare una migliore efficienza organizzativa, risultati economici e il mantenimento della competitività da parte dell’azienda.

Il servizio organizzato in turni, ad esempio, è considerato già di per sé vantaggioso per l’intero sistema produttivo e, quindi, il bonus (applicato solo alla maggiorazione in caso di turno diurno e, invece, all’intera somma corrisposta per le ore di lavoro notturne) è esteso anche ai dipendenti non turnisti, che lavorano però di notte o a quelli che, soltanto occasionalmente, si trovino in tali condizioni, come previsto dal loro contratto collettivo: è il caso dei giornalisti che, quindi, possono usufruire dello sconto Irpef quando, occasionalmente, ci forniscono notizie dopo le 23.
L’imposta sostitutiva può essere applicata su un importo massimo di 6mila euro annui, da coloro che nel 2008 o nel 2009 hanno ricevuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35mila euro, al lordo delle somme assoggettate all’imposta sostitutiva.

Via libera all’agevolazione, perciò, in entrambi i casi prospettati, ma a una condizione: il datore di lavoro, nello spazio del Cud riservato alle annotazioni, deve dichiarare che l’orario svolto dal dipendente ha comportato benefici riscontrabili al sistema economico dell’azienda.

Fonte : IlFiscoOggi

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