Il Fisco “batte” le aste on line. Venditori a rischio accertamento

E’ partita l’indagine fiscale nei confronti di coloro che, qualificandosi come venditori occasionali, hanno in realtà gestito nel periodo d’imposta 2004-2007 rilevanti transazioni commerciali utilizzando un account di eBay per sfuggire al fisco.

La notizia
La notizia risalta quando si apprende del provvedimento di custodia cautelare emesso nei confronti di un residente nel comune di Gorizia che conduceva un elevato tenore di vita pur risultando nullatenente per il fisco. In particolare, aveva effettuato circa 26mila transazioni, importando da Paesi esteri materiale di telefonia mobile contraffatto, non dichiarando nulla alla dogana e vendendo il tutto su eBay come venditore occasionale.
Le Fiamme Gialle hanno calcolato una frode fiscale che si aggira intorno ai 600mila euro di guadagno non dichiarato. Di qui, l’avvio delle indagini rivolte ad alcuni venditori cosiddetti occasionali della popolare asta on line, al fine di verificare e smascherare chi, tramite il sito internet, è riuscito ad accumulare ingenti somme di denaro vendendo "beni" senza denunciare al fisco le entrate. Su eBay, infatti, coesistono due tipi di utenti venditori: quello professionale (che detiene regolare partita Iva e adempie agli ordinari obblighi tributari) e quello occasionale.

La e-mail di eBay
Proprio eBay si è fatta carico di comunicare agli utenti/venditori interessati, tramite una e-mail, che la Guardia di finanza avrebbe chiesto i loro dati fiscali per svolgere un approfondito controllo.
Gentile utente, eBay ha ricevuto dalla Guardia di Finanza una richiesta di informazioni relativamente agli utenti residenti in Italia ai quali eBay, negli anni dal 2004 al 2007, ha emesso fatture per importi complessivi annui superiori ad euro 1.000,00 e che, nel medesimo periodo di riferimento, hanno venduto 5 o più oggetti nel corso di un anno. Vogliamo informarti che il tuo account rientra in questi parametri e che i dati consegnati sono: Nome e Cognome, Ragione Sociale (per gli account business) ID utente, Indirizzo, Recapito telefonico, Indirizzo e-mail, Codice Fiscale, Estratto degli importi fatturati da eBay superiori ad euro 1.000,00 annui, per ogni anno dal 2004 al 2007 e numero di oggetti venduti per anno, se maggiore o uguale a 5.
La condivisione dei dati personali con le forze di polizia o altri funzionari di pubblica autorità è prevista dalle Regole sulla privacy di eBay.
Per ulteriori informazioni visita il sito www.gdf.it, oppure rivolgiti al tuo commercialista.

La vendita su eBay
La società eBay concede a chiunque la possibilità di vendere i propri oggetti al miglior offerente, pagando una commissione, senza incorrere in alcun obbligo fiscale.
Quando le transazioni superano una certa soglia, il venditore non è più considerato occasionale, ma professionale, quindi è soggetto alle leggi fiscali domestiche, deve aprire la partita Iva e pagare le imposte sulla parte di guadagno.
La prestazione meramente occasionale, invece, rientra nelle previsioni dell’articolo 67 del Tuir (redditi diversi) ed è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 5 del Dpr 633/1972 (carenza del presupposto soggettivo).
A ben vedere, il requisito di mille euro di fatturazione presente nella e-mail non corrisponde a mille euro di guadagni per l’utente, in quanto eBay prende una commissione su ogni vendita, che innalza la "soglia di tolleranza" a circa 13mila euro. Chi, negli ultimi quattro anni, ha superato questo tetto (e ha venduto almeno cinque prodotti) potrebbe essere sottoposto a verifica fiscale.

Il venditore occasionale
Nel caso in cui le attività sono svolte in modo occasionale (ovvero in modo saltuario e non professionale), senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi, i guadagni rientrano nella categoria dei redditi doversi ex articolo 67 del Tuir.
Le collaborazioni occasionali devono, quindi, essere caratterizzate dalla loro essenza sporadica, episodica, non professionale, minima e non organizzata.
Ai fini fiscali, per occasionalità si intende l’attività che non rientra nell’esercizio dell’arte o professione svolta dallo stesso soggetto.
Il comma 2 dell’articolo 61 del Dlgs 276/2003, inoltre, considera prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5mila euro.
Il reddito (da dichiarare) è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei proventi percepiti nel periodo di imposta e le spese inerenti, effettivamente sostenute e documentate, che comunque non possono essere superiori all’ammontare dei proventi (quadro RL di Unico o quadro D del 730). La documentazione delle spese deve essere conservata ed esibita all’Amministrazione finanziaria in caso di controllo del reddito dichiarato fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione annuale dei redditi.
Sui compensi derivanti da tali attività, il sostituto d’imposta deve operare una ritenuta d’acconto del 20 per cento.

Conclusione
Ciò che rileva, quindi, è non tanto la definizione di venditore privato quanto quella di venditore occasionale. L’occasionale del web è, ad esempio, colui che vende un proprio bene (lo scooter, l’automobile o un qualsiasi altro oggetto). Tale attività non richiede ovviamente il carattere professionale o l’organizzazione. Questa è di semplice dimostrazione nel caso di chi vuol vendere, ad esempio, una vecchia collezione di LP. Dimostrare, invece, l’occasionalità quando il processo di cessione diventa un fatto sistematico diventa più ardua.

Nuovo Fisco Oggi

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