I requisiti necessari per svolgere l’attività di agente di commercio e l’iter procedurale per l’iscrizione alla CCIAA

L’attività di rappresentante è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

Gli agenti e rappresentanti di commercio, pur operando nel settore commercio, non possono definirsi commercianti bensì ausiliari del commercio, in quanto agiscono in nome e per conto di altri soggetti preponenti (comunemente chiamati case mandanti), sulla base di un contratto di agenzia.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 75 è stato soppresso dall’8 maggio 2010 il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.

L’ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro stesso se l’attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (r.e.a.) assegnando la relativa qualifica; nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l’Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg.. .

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese dell’attività di agenzia e rappresentanza e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Ruolo.

REQUISITI E INCOMPATIBILITA’

L’aspirante agente deve possedere requisiti morali (assenza di condanne per determinati reati e assenza di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa) e uno dei seguenti requisiti professionali che consistono in:

  • aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o alcuni ad indirizzo turistico (anche diplomi di qualifica triennali) o laurea in materie commerciali o giuridiche;

          Elenco dei titoli di studio validi per l’esercizio delle attività di agente e di rappresentante di commercio

oppure

  • aver superato, con esito positivo, apposito corso abilitante, organizzato o riconosciuto dalla Regione;

oppure

  • aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque come viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite o lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (inquadramento nei primi due livelli contrattuali del CCNL di riferimento: es. 1 e 2 livello del CCNL Commercio o 6 e 7 livello del CCNL Industria);

oppure

  • di essere stato dipendente per almeno due anni negli ultimi cinque con mansioni di intermediazione finanziaria presso una Società operante nel settore finanziario, creditizio e fiduciario;

oppure

  • di essere o essere stato titolare/legale rappresentante per almeno due anni negli ultimi cinque di un’impresa commerciale all’ingrosso/dettaglio/somministrazione di alimenti e bevande o di un’impresa artigiana (per la produzione di beni e servizi e con esclusione quindi dell’impresa artigiana di prestazione di servizi);

oppure

  •  di essere stato delegato per almeno due anni negli ultimi cinque di un esercizio per l’attività di somministrazione;

oppure

  • di essere o essere stato coadiuvante per almeno due anni negli ultimi cinque con mansioni direttive e organizzative di un’’impresa commerciale.

Il requisito professionale può essere costituito, inoltre, mediante:

  • titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo);

oppure

  • essere iscritto nel soppresso ruolo agenti e rappresentanti di commercio (Att.ne: requisito valido fino al 12/5/2017);

oppure

  • essere iscritto nell’apposita sezione Rea.

L’attività di agente e rappresentante di commercio è incompatibile con l’essere dipendente di enti pubblici e privati ad eccezione dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto e con l’attività di agente di affari in mediazione o altre attività di mediazione.

SCIA

L’attività di agente e rappresentante di commercio può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza secondo quanto previsto dall’art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 con un’unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.

Per effettuare la SCIA, tutti coloro che intendono esercitare l’attività devono utilizzare il modello “ARC” e il modello intercalare “Requisiti” (allegati al DM 26 ottobre 2011) disponibili direttamente nell’applicativo ComunicaStarweb; i modelli compilati e sottoscritti dal soggetto interessato dovranno essere allegati all’istanza telematica diretta all’ufficio del Registro delle Imprese . Entrambi i modelli devono essere individuati con il codice documento C34 per il modello “ARC” e C35 per il modello intercalare “Requisiti”.

La data di inizio attività inserita nei modelli delle pratiche telematiche (I1 – I2 – S5 – UL) presentate al Registro Imprese deve coincidere con la data di invio delle stesse.

La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l’attività.

In caso di Scia richiesta da società l’oggetto sociale presente nell’atto costitutivo, deve individuare l’attività che la stessa intende svolgere (agenzia e rappresentanza).

Tutti i legali rappresentanti, preposti se nominati e tutti coloro che svolgono l’attività di agenzia e rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti che devono essere dichiarati nel modello intercalare “Requisiti” da allegare alla pratica telematica.

UNITA’ LOCALI

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia in cui è ubicata la localizzazione.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa.
 

MODIFICHE

L’agente e rappresentante di commercio (persona fisica o società) ha l’obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute: in particolare le Società devono comunicare, entro 30 gg. dall’evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività (es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando un’istanza telematica con allegata la sezione “Modifiche” del modello “ARC” e la sezione “Requisiti”.

ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE

I soggetti (persone fisiche) che cessano di svolgere l’attività richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell’apposita sezione del REA mediante la compilazione della sezione “Iscrizione nell’apposita sezione (a regime) del modello “ARC ” da allegare alla pratica telematica (modello I2) da inviare al Registro Imprese.
L’impresa presso la quale il soggetto cessa di svolgere l’attività dovrà comunicare entro 30 giorni la modifica (cessazione dell’attività del soggetto) compilando le sezioni “Anagrafica Impresa” e “Modifiche” del modello “ARC” sottoscritto ed allegato alla pratica telematica (modello S5) da inviare al Registro Imprese.
 

REGIME TRANSITORIO

Il DM 26 ottobre 2011 in vigore dal 12 maggio 2012, disciplina il passaggio di tutte le notizie contenute nel soppresso Ruolo rispettivamente nel Registro Imprese per soggetti che svolgono l’attività in forma imprenditoriale, nel Rea sezione speciale per tutti gli iscritti (dipendenti, collaboratori ecc…).

Il transito dei dati dovrà avvenire su espressa richiesta degli interessati.

Le imprese di agenzia e rappresentanza (ditte individuali e società) attive alla data del 12 maggio 2012 dovranno presentare entro un anno un’istanza telematica utilizzando la procedura ComunicaStarweb con allegato il modello “ARC” sezione Aggiornamento Posizione RI/REA per richiedere il passaggio dei dati contenuti nell’ex Ruolo al RI/REA per ciascuna sede o unità locale dell’impresa pena l’inibizione della continuazione dell’attività.

Nel modello, nell’apposita sezione l’impresa attiva dovrà indicare anche tutti quei soggetti già abilitati ed iscritti nel soppresso Ruolo (dipendenti, collaboratori ecc…) che a qualsiasi titolo svolgono l’attività di agenzia e rappresentanza per l’impresa stessa.

AVVERTENZA: l’aggiornamento della posizione dell’impresa consiste nella conferma dei dati e requisiti dal soppresso ruolo al registro delle imprese; pertanto prima di inviare l’istanza di aggiornamento della posizione, l’impresa deve verificare che i dati del Ruolo e del Registro Imprese, in particolare quelli relativi ai legali rappresentanti, devono coincidere; in caso contrario l’istanza di aggiornamento potrà essere inoltrata soltanto dopo aver presentato la SCIA di modifica con l’autocertificazione del possesso dei requisiti utilizzando la procedura informatica ComunicaStarweb.
 

Le imprese che esercitano l’attività presso più localizzazioni devono presentare l’aggiornamento della posizione per ciascuna unità locale operativa indicando i soggetti in possesso dei requisiti ed abilitati che svolgono l’attività per conto dell’impresa.
 

Le persone fisiche iscritte al Ruolo ma inattive alla data del 12 maggio 2012, entro un anno, potranno presentare un’istanza telematica utilizzando la procedura ComunicaStarweb con allegato il modello “ARC” sezione “Iscrizione apposita Sezione (Transitorio)”.

Decorso tale termine non potranno più chiedere l’iscrizione nell’apposita sezione del Rea, tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore del decreto, requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività.

REVISIONE – VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

L’ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla data di presentazione della SCIA la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché di quelli dei soggetti che svolgono l’attività per conto dell’impresa.

In caso di sopravvenuta mancanza di uno di essi, il Conservatore del Registro delle Imprese avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative.

Le posizioni iscritte nell’apposita sezione del Rea sono soggette a verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni cinque anni dalla data di iscrizione.Diritto di stabilimento

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l’attività medesima, hanno titolo all’iscrizione nel Registro Imprese e nel Rea dimostrando di svolgere la stessa attività e di essere iscritte al corrispondente registro delle imprese del paese comunitario. Se tali imprese estere si avvalgono in Italia di soggetti che svolgono l’attività per conto della stessa, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. In ogni caso tali imprese hanno l’obbligo di stipulare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, anche di compagnia straniera purchè riconosciuta dall’ISVAP.

Libera prestazione di servizi

La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, che in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l’attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano.

Fonte: CCIAA di Roma

 

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