GPS su auto aziendali: circolare dell’Ispettorato del lavoro

Con la circolare n. 2 del 2016, l’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce indicazioni operative circa l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS  su autovetture aziendali . La norma (art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970 ) è stata modificata recentemente dal decreto correttivo del Jobs act  e prevede ora in particolare,  che le procedure autorizzative concordate con le rappresentanze sindacali  , previste per i sistemi di controllo a distanza dei lavoratori, non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze“.

Per definire la necessità o meno dell’autorizzazione è necessario quindi , in primo luogo, individuare se  l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS su auo aziendali  è funzionale  a rendere la prestazione lavorativa o no.
In linea di massima, chiarisce l’ispettorato – “si può affermare  che i sistemi di sistemi di geolocalizzazione non sono utilizzati in via primaria per l’esecuzione dell’attività ,  ma rappresentano un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro  per rispondere ad esigenze  ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo  o per garantire la sicurezza . Ne consegue che, in tali casi, le  apparecchiature GPS possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Solo in casi del tutto particolari , ossia :

  • se  i sistemi di localizzazione sono installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non può essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), ovvero
  • se l’installazione è  richiesta da specifiche  normative (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.)

 si possono ritenere  veri e propri strumenti di lavoro , rientranti nell art. 4 , comma 2 L.300/70 per cui si può prescindere sia dall’intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento  autorizzativo previsti dalla legge.

Fonte: Fisco e Tasse

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