Gli adempimenti da effettuare per mantenere in regola il registratore di cassa

Entro il 20 luglio è prevista la trasmissione telematica delle verifiche effettuate nel seconda tranche dell’anno
La comunicazione, da parte dei fabbricanti e dei laboratori di verifica abilitati, delle operazioni effettuate nel secondo trimestre 2010 va inviata entro il 20 luglio.
Si tratta di una operazione obbligatoria per gli esercenti di attività commerciali in cui è previsto l’utilizzo del registratore di cassa. Gli utilizzatori devono provvedere, a loro spese, a richiedere il controllo dell’apparecchio, almeno una volta all’anno, rivolgendosi ad appositi laboratori e fabbricanti il cui elenco è reperibile anche sul sito delle Entrate.
Si ricorda che con il provvedimento direttoriale del 6 maggio 2010 è stata approvata la targhetta autoadesiva che i laboratori e i fabbricanti abilitati utilizzano per le operazioni di verifica periodica.

Nello specifico è previsto che nelle attività commerciali che utilizzano il registratore di cassa siano presenti i seguenti documenti.

  • Libretto di dotazione del registratore di cassa, composto da pagine progressivamente numerate in cui oltre ai dati dell’azienda, vengono di volta in volta annotate sia le variazione di ragione sociale che le verifiche periodiche effettuate e trascritte dal tecnico
  • Registro dei corrispettivi giornalieri in cui trascrivere l’incasso del giorno
  • Registro per mancato o irregolare funzionamento del misuratore fiscale, su cui annotare l’importo totale pagato da ogni singolo cliente
  • Copia dei documenti relativi alla messa in servizio del misuratore fiscale e ricevuta di ritorno della copia spedita all’Agenzia delle Entrate.

L’esercente deve quindi rivolgersi ad un centro di assistenza, pena la non utilizzabilità dell’apparecchiatura.

Nel momento in cui si effettua la verifica con esito positivo viene apposta sul registratore di cassa una targhetta su cui è indicata la data della prossima scadenza e il numero di riconoscimento del tecnico che ha eseguito il controllo. La targhetta non può essere modificata o rimossa. L’utilizzatore è responsabile del corretto funzionamento del suo apparecchio e risponde dell’integrità del sigillo fiscale e dell’etichetta di verificazione periodica.

I costruttori e i laboratori di verifica devono, quindi, tenersi pronti per l’invio delle comunicazioni delle verifiche fatte nel secondo trimestre di quest’anno.

Fonte : IlFiscoOggi

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