Francia, dal 1

Fra le misure adottate dalla Francia per incoraggiare la crescita delle piccole imprese individuali, riveste particolare importanza la creazione del regime di "auto-entrepreneur". La misura, in vigore dal 1° gennaio 2009, è rivolta ai piccoli imprenditori che operano, a titolo individuale, nel commercio, nell’artigianato, nei servizi e in qualunque attività professionale indipendente. Per poterne usufruire occorre essere sottoposto al regime di microimpresa diretto a ditte individuali che realizzano un volume d’affari inferiore a 80mila euro (per la cessione di beni) o inferiore a 32mila euro (per le prestazioni di servizio); operano in regime di franchigia di Tva (taxe sur la valeur ajoutée); non esercitano una delle attività escluse da norma di legge (quali, ad esempio, attività immobiliari, la vendita di autoveicoli nuovi in altri Stati europei); non optino per il regime normale.

I vantaggi
I vantaggi per i piccoli imprenditori sono di natura fiscale, sociale e dichiarativa. Ai fini Iva l’imprenditore non è tenuto alla fatturazione delle operazioni attive, ma contemporaneamente non può detrarre l’imposta sulle operazioni passive. Opera dunque in regime di franchigia, e la condizione è necessaria per usufruire di tutte le altre agevolazioni. Operando in tale regime l’auto-imprenditore ha il vantaggio di versare, anche ai fini contributivi, in misura proporzionale al proprio guadagno (un forfait del 12 per cento per le cessioni di beni, il 21,3 per cento per le prestazioni di servizio e il 18,3 per cento per i professionisti) e, se non incassa nulla, non versa nulla. Per usufruirne, occorre optare per il "micro sociale semplificato" in sede di compilazione del modello di inizio attività. L’opzione contestuale all’apertura dell’attività dispensa l’imprenditore anche dall’obbligo di registrazione alla camera di commercio o al "repertorio dei mestieri". È sufficiente la compilazione di un unico modello che può essere spedito anche via internet.

Regime "micro fiscale semplificato" e adempimenti
Sarà compito del centro di formalità per le imprese avvisare le Amministrazioni interessate. Ai fini delle imposte sul reddito, si può usufruire di un regime "micro fiscale semplificato" se nell’anno precedente il reddito complessivo non ha superato i 25.195,00 euro. In caso di superamento, viene meno soltanto il regime fiscale semplificato mentre permangono tutti gli altri benefici. Questa agevolazione permette di assolvere le imposte sul reddito in misura forfetaria, sempre avendo come parametro di partenza gli incassi del periodo di riferimento. Come per i tributi e i contributi, l’imprenditore versa solo se incassa. Anche l’imprenditore già in attività può optare per il regime del "micro sociale semplificato" inviando istanza alla cassa previdenziale di appartenenza e del "micro fiscale semplificato" inviando istanza all’amministrazione di appartenenza entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Ulteriori agevolazioni
L’auto-imprenditore potrà inoltre usufruire di ulteriori agevolazioni. La contabilità può essere tenuta in modo oltremodo semplificato: sarà sufficiente trascrivere giornalmente l’importo e l’origine degli incassi e i commercianti dovranno tenere un registro annuale. Con una dichiarazione d’impignorabilità, fatta con atto notarile, potranno essere protetti i beni fondiari non adibiti alla professione, rendendoli non aggredibili da parte dei creditori. Infine c’è la possibilità di accedere alle procedure previste per le imprese in difficoltà. Dal regime di "auto-imprenditore" si esce per: cessazione dell’attività; uscita volontaria dal regime; superamento del plafond massimo del volume d’affari.

Fisco Oggi

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