L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 17 aprile 2025 un provvedimento che introduce nuove modalità semplificate per comunicare ai contribuenti l’esito negativo dei controlli fiscali. Questa innovazione rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione e la semplificazione dei rapporti tra fisco e cittadini.
Le novità introdotte
Il provvedimento stabilisce che, quando un’attività istruttoria avviata tramite questionari o inviti di comparizione si conclude senza rilevare violazioni, l’Agenzia dovrà comunicarne l’esito al contribuente entro 60 giorni dalla conclusione della procedura. Questa novità attua quanto previsto dal DL n. 73/2022, che ha introdotto il comma 5-bis all’articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente.
I canali di comunicazione
Per inviare queste comunicazioni, l’Agenzia utilizzerà tre canali digitali:
1. App IO
La comunicazione verrà inviata tramite notifica push al dispositivo degli utenti che hanno l’app installata e non hanno disabilitato il servizio “Comunicazioni per te” dell’Agenzia delle Entrate.
2. App AgenziaEntrate
Per gli utenti dell’app AgenziaEntrate, verrà pubblicato un messaggio nell’area notifiche dell’applicazione, accessibile previa autenticazione tramite SPID o, nei casi previsti, tramite le credenziali rilasciate dall’Agenzia. La comunicazione sarà visibile anche nell’area riservata dell’utente.
3. Posta Elettronica Certificata (PEC)
L’Agenzia può trasmettere la comunicazione anche mediante l’invio di un messaggio PEC al domicilio digitale del contribuente, ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 1, del DPR n. 600/1973, introdotto dal recente decreto correttivo (D.lgs n. 13/2024).
Ambito di applicazione
Le comunicazioni riguarderanno l’esito dell’attività istruttoria di controllo avviata tramite:
- Questionari previsti dal DPR n. 600/1973 (imposte sui redditi)
- Inviti di comparizione previsti dal DPR n. 633/1972 (IVA)
- Controlli ai sensi del DPR n. 131/1986 (imposta di registro)
- Verifiche secondo il D.lgs n. 346/1990 (imposta sulle successioni e donazioni)
Limiti e precisazioni
È importante sottolineare che:
- La comunicazione di chiusura dell’istruttoria senza rilievi non impedisce all’Agenzia l’esercizio successivo dei poteri di controllo
- Le nuove disposizioni non si applicano alle liquidazioni delle imposte o dei rimborsi derivanti da dichiarazioni fiscali specifiche (come quelle previste dagli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972)
Questa iniziativa si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione delle comunicazioni tra amministrazione finanziaria e contribuenti, con l’obiettivo di rendere più immediato, trasparente ed economico il dialogo con i cittadini.