Elenchi Intrastat: Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulla nuova disciplina

Indicazioni di carattere generale e risposte a domande specifiche. Rappresentano il contenuto della circolare n. 36/E del 21 giugno, con la quale l’Agenzia fornisce interessanti chiarimenti sulla nuova disciplina riguardante gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, a seguito dei mutati criteri di territorialità delle prestazioni di servizi.

Soggetti obbligati alla presentazione dei modelli Intrastat

Per le prestazioni di servizi risulta decisivo il principio dello stabilimento: non vanno incluse negli elenchi le prestazioni di servizio rese o ricevute da soggetti passivi italiani se la controparte è un soggetto stabilito in un Paese extracomunitario che, anche se identificato ai fini Iva nella Comunità, non ha nel territorio comunitario né la sede principale né una stabile organizzazione.
Invece, per le cessioni e gli acquisti di beni, ciò che rileva è l’aspetto oggettivo dell’operazione: devono essere incluse negli elenchi tutte le operazioni qualificabili come intracomunitarie, a prescindere dal fatto che uno dei contraenti sia un soggetto stabilito in un Paese terzo, purché lo stesso sia identificato ai fini Iva nella Comunità.
L’obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni e di servizi riguarda anche enti, associazioni e altre organizzazioni che svolgono attività commerciali solo in via secondaria, e, se identificati ai fini dell’imposta, quelli che non svolgono alcuna attività rilevante ai fini Iva (ad esempio, gli enti non soggetti passivi, tenuti a identificarsi perché hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per oltre 10mila euro o hanno optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato).

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