Esentasse il bonus che concilia il lavoro

Ma ha natura reddituale ed è imponibile se liquidato direttamente alla struttura che ha fornito il servizio
Il contributo previsto dal Por (Programma operativo regionale) della Regione Piemonte per favorire l’occupazione o il mantenimento del posto di lavoro in situazioni familiari oggettivamente difficili, non costituisce reddito e non è, quindi, sottoposto a Irpef, se speso direttamente dal titolare del bonus; viceversa è reddito imponibile, autonomo o d’impresa, se corrisposto alla struttura a cui il beneficiario del contributo si è rivolto per la prestazione del servizio.
 
L’Agenzia delle Entrate, chiarisce così, con la risoluzione n. 119/E del 22 novembre, il dubbio di una Provincia che deve assegnare, per conto della Regione Piemonte, voucher di “conciliazione” o di “servizio” nel territorio di sua competenza. L’Ente chiede se tali sovvenzioni abbiano natura reddituale.
 
Il bonus che aiuta a conciliare
I voucher di conciliazione sono titoli di spesa, finanziati in parte dal Fondo sociale europeo e in parte da fondi regionali e nazionali, stanziati a sostegno dell’occupazione, soprattutto femminile. L’intenzione è quella di fornire strumenti che favoriscano la “conciliazione” tra esigenze lavorative e private, aiutando a risolvere problemi di ordine pratico ed economico, spesso a carico delle donne.
Il contributo è diretto, infatti, a coloro che devono assistere o curare, in famiglia, anziani, figli piccoli, malati gravi o cronici, disabili, affinché possano essere aiutati nella gestione delle particolari situazioni private, da strutture o figure esterne – come babysitter o badanti – e avere così modo di frequentare corsi di formazione professionale o di avviamento all’occupazione. La finalità, insomma, è l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, nonostante le difficoltà familiari.
Condizione imprescindibile è, però, il conseguimento dell’obiettivo per il quale il voucher è stato attribuito, ossia, il mantenimento del posto di lavoro per la durata del contratto o per tutto il periodo di pagamento del bonus, oppure, che il periodo di formazione abbia determinato effettivamente un avanzamento occupazionale.
Il valore massimo del titolo è di mille euro al mese per non più di dodici mesi precedenti l’inserimento o reinserimento lavorativo, prorogabili al massimo per i dodici mesi successivi all’inserimento, oppure, sempre per un periodo massimo di dodici mesi in caso di immediato inserimento lavorativo.
 
Doppio binario per il fisco
Il contributo può essere corrisposto seguendo due strade diverse, che generano, spiega la risoluzione, anche una diversa configurazione fiscale.
Il voucher, infatti, può essere assegnato al titolare del contributo come rimborso, totale o parziale, del servizio acquistato autonomamente dal beneficiario oppure utilizzato dalla Provincia per pagare direttamente la struttura (che deve far parte di un apposito elenco predisposto dell’Ente locale) fornitrice.
 
L’Agenzia chiarisce che una somma, per essere qualificata come reddito imponibile, deve appartenere a una delle categorie individuate dall’articolo 6 del Tuir (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e da redditi diversi), condizione che non ritroviamo nella prima delle ipotesi descritte.
Il rimborso al titolare del bonus, infatti, non può essere definito un “compenso”, l’importo non è riconducibile alla qualità e quantità dell’attività formativa o lavorativa svolta, ma si tratta di un aiuto finanziario attribuito per acquistare servizi di cura e assistenza diretti a una terza persona, in modo da non dover rinunciare, a causa delle impegnative responsabilità familiari, a opportunità occupazionali.
La risposta, in questo caso, quindi, è no, il voucher non ha natura reddituale e non sconta Irpef.
 

Non è esentasse, invece, ma è configurabile come reddito di lavoro autonomo o d’impresa, la somma liquidata dalla Provincia alla struttura per il servizio reso al destinatario del titolo, perché, questa volta, rappresenta sì un compenso per l’attività svolta.

Fonte : IlFiscoOggi

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