Duemila aste in dieci anni, così, per evasione? Dell’Iva sicuramente

La nozione "tributaria" di impresa non coincide con quella civilistica. Ai fini fiscali, infatti, e in particolare ai fini Iva, per attività d’impresa si intende l’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, delle attività commerciali indicate dall’articolo 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma d’impresa. Prescindendo, quindi, dal requisito organizzativo che, invece, costituisce elemento necessario per la qualificazione dell’impresa agli effetti civilistici.
Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 1456, depositata il 21 gennaio 2009.

La pronuncia è stata emessa a seguito di un contenzioso sorto intorno a un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria contestava a un contribuente l’omessa fatturazione di operazioni imponibili, relativamente all’aggiudicazione, nel corso di circa 2mila aste tenutesi dal 1988 al 1994, di oggetti, poi rivenduti, in parte negli stessi locali dell’aggiudicazione, con una percentuale di ricarico stimata presuntivamente dall’ufficio.

I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza dell’operato dell’ufficio, ritenendo ragionevolmente probabile la sussistenza di operazioni imponibili attuate in evasione d’Iva, da parte del contribuente esercente abitualmente, anche se non in forma organizzata, una vera e propria attività imprenditoriale. Nel caso di specie, l’esistenza di un’attività d’impresa era stata presunta dal fatto noto dell’acquisto abituale, da parte del contribuente, di un gran numero di oggetti d’arte, senza che gli stessi rimanessero interamente nella sua disponibilità.
Ad avviso della Corte, ciò era in grado di far ragionevolmente ritenere lo svolgimento, per professione abituale, di un’attività commerciale avente a oggetto la vendita di opere d’arte, con conseguente soggettività passiva ai fini Iva.

Per inciso, con la sentenza 1456/2009, la Cassazione ha colto l’occasione per ritornare su un altro principio di diritto, oramai acquisito: l’avviso di accertamento può essere legittimamente motivato per relationem alle conclusioni contenute nel processo verbale di constatazione, se le valutazioni dell’ufficio coincidono – in quanto condivise – con quelle contenute nel verbale notificato al contribuente.

La Cassazione, conformemente all’orientamento, del tutto prevalente, della giurisprudenza della Suprema corte, ha riconosciuto la legittimità dell’operato dell’ufficio che, nel caso di specie, aveva emesso un avviso di accertamento richiamando, in motivazione, le valutazioni contenute nel processo verbale di constatazione redatto a carico del contribuente. In tal caso, il principio di motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria – immanente nell’ordinamento giuridico ancor prima del suo riconoscimento espresso nello Statuto dei diritto del contribuente – è stato ritenuto fatto salvo in quanto il processo verbale di constatazione era stato preventivamente notificato al contribuente, salvaguardando, in tal modo, l’esigenza che lo stesso fosse a conoscenza del contenuto e delle conclusioni del verbale di constatazione.

Nuovo Fisco Oggi

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