Domanda e Risposta: Nuovo redditometro l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti della stampa specializzata

1.1 Redditest
Domanda
Durante la presentazione del Redditest si è confermato che in presenza di “luce verde” il contribuente non sarà selezionato ai fini dei controlli da accertamento sintetico.
Ciò significa che se per ipotesi tale contribuente fosse comunque chiamato al contraddittorio preventivo potrà eccepire la tenuta del suo reddito con lo strumento di compliance Redditest?

Risposta
Il ReddiTest è esclusivamente uno strumento di autodiagnosi e orientamento per il contribuente nel quale lo stesso inserisce tutti i dati relativi alle spese sostenute dalla sua famiglia al fine di orientarsi circa la coerenza del proprio reddito familiare rispetto alle spese sostenute.

1.2 Redditometro e beni ad uso promiscuo
Domanda
Il decreto sul redditometro considera come non sostenute le spese per i beni e servizi relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività d’impresa o di lavoro autonomo ma non dice nulla circa i beni ad uso promiscuo, quali ad esempio le autovetture. Come rileveranno pertanto tali beni ed in quale misura?

Risposta
I beni e servizi non esclusivamente ed effettivamente relativi all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, come ad esempio le auto ad uso promiscuo, rilevano per la parte non riferibile al reddito professionale o d’impresa ovvero per la quota parte di spesa non fiscalmente deducibile.

1.3 Rapporti tra vecchio e nuovo redditometro
Domanda
Il nuovo redditometro presentato lo scorso 20 novembre a Roma è senza dubbio una versione “evoluta” di quello costruito sulla base del paniere di beni e servizi di cui al dm 105 settembre 1992. Come tale potrà essere utilizzato dai contribuenti se ad essi più favorevole durante i contraddittori relativi ad annualità basate ancora sul vecchio redditometro?

Risposta
La disposizione introdotta dall’art. 22 del decreto legge n. 78/2010, alla quale il decreto del 24 dicembre 2012 dà piena attuazione, prevede espressamente che le modifiche all’articolo 38, commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del D.P.R. n. 600 del 1973 hanno “…effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di
dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del …decreto”, ossia per gli accertamenti relativi ai redditi dell’anno 2009 e seguenti.

1.4 Redditometro e ”quota di risparmio riscontrata”
Domanda
In che termini, secondo l’Agenzia, rileva ai fini del redditometro la “quota di risparmio riscontrata”, prevista dal decreto attuativo del redditometro (articolo 3, comma 1, lettera e)?

RispostaLa quota di risparmio formatasi nel corso dell’anno e non utilizzata per spese di
investimento o per consumi concorre alla determinazione del reddito complessivo
accertabile, come previsto dall’art. 3 del decreto ministeriale 24/12/2012.

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