Dichiarazioni Ici. Se necessarie, in calendario a fine settembre

L’obbligo non sussiste quando le variazioni sugli immobili sono fruibili tramite la banca dati del Territorio
Entro il 30 settembre prossimo, in concomitanza con la presentazione telematica di Unico 2010, i proprietari di immobili (o coloro che godono di diritti reali sugli stessi) oggetto di modifiche intervenute nel corso del 2009, che conducono a rideterminare l’ammontare dell’imposta comunale, devono presentare – direttamente al Comune competente o, per posta, tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno – la dichiarazione Ici. L’adempimento, però, non sempre è dovuto.
Si deve trattare, infatti, di variazioni per le quali non è stato possibile utilizzare il modello unico informatico (Mui), con il quale i notai registrano, trascrivono, effettuano le volture catastali e tutte le altre formalità relative ai diritti sugli immobili. Questo perché la presentazione del Mui attiva l’aggiornamento automatico del catasto ed esclude la necessità di ulteriori informazioni, come la dichiarazione in questione.

Il modello di denuncia Ici va, inoltre, compilato e presentato nei casi in cui gli immobili siano ubicati sul territorio di Comuni che non possono attingere alle informazioni necessarie per verificare il corretto assolvimento dell’adempimento tributario. Sono casi rari, in quanto l’Agenzia del Territorio ha attivato, con un provvedimento del 18 dicembre 2007, la piena operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni.

La dichiarazione, abolita nella maggior parte dei casi dal Dl 223/2006, rimane in vigore in specifiche ipotesi come, ad esempio:

  • costituzione o estinzione di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie
  • concessione in locazione finanziaria (leasing)
  • mutazione delle caratteristiche degli immobili (terreno agricolo diventato area fabbricabile, immobili dichiarati inagibili e/o inabitabili; quelli ai quali viene riconosciuta la storicità o che hanno perduto tale requisito; immobili che non risultano più adibiti ad abitazione principale o viceversa).

Per sommi capi, è necessaria quando:

  • gli immobili godono di riduzioni d’imposta
  • gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il Mui
  • il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

In ogni caso, l’elenco completo delle situazioni per cui l’obbligo continua a sussistere è reperibile nelle istruzioni al modello ministeriale – approvato con decreto del 12 maggio 2009 – da utilizzare per la denuncia.

Una volta stabilito il "perché", chi deve presentarla?
Tra le varie ipotesi, ad esempio, nei casi di variazione di titolarità su diritti reali sugli immobili, l’obbligo riguarda sia colui che ha "smesso" di essere soggetto passivo sia chi ha acquisito la stessa passività; oppure, se ci sono più titolari di diritti reali su di un immobile, ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota a esso spettante e, ancora, se l’immobile è stato venduto nell’ambito di procedure fallimentari o di liquidazione coatta, la dichiarazione spetta al curatore o al liquidatore.

La dichiarazione Ici, quando dovuta, rispetta la stessa scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi. L’imposta comunale, però, a differenza dell’Irpef, deve essere versata nello stesso anno in cui si verifica il presupposto impositivo, mentre la denuncia va presentata nell’anno successivo. Pertanto, la scadenza del 30 settembre si riferisce, in sostanza, al perfezionamento di operazioni avvenute nel 2009 e già "saldate".

Fonte : IlFiscoOggi

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