ERRORI NELLE DICHIARAZIONI D’INTENTO ECCO LE PRINCIPALI SANZIONI

La disciplina delle dichiarazioni d’intento negli ultimi anni ha subito diverse modifiche. In generale, in caso di errori, l’attuale impianto normativo prevede sanzioni per entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione:

  • il fornitore/prestatore che riceve la dichiarazione d’intento
  • l’esportatore abituale che la emette.

Di seguito, le principali sanzioni distinte a seconda che l’errore o omissione sia di tipo formale o sostanziale.

SANZIONI PER ERRORE FORMALE

  1. Se sulle fatture emesse nei confronti di un esportatore abituale non è riportato il numero ad essa attribuito dal cessionario e quello attribuito dal cedente, si applica la sanzione unica per irregolarità formali, da 250 a 2.000 euro.
  2. L’omessa numerazione e annotazione è sanzionabile da 516 a 2.582 euro.
  3. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 8.000 euro ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza.
  4. È punito con la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR 633/72, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate.

SANZIONI PER ERRORE SOSTANZIALE

  1. Chi effettua operazioni senza addebito d’imposta in mancanza della dichiarazione d’intento è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione d’intento sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell’omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa. Attenzione: Tale sanzione trova applicazione anche nel caso in cui il fornitore o prestatore emetta la fattura senza applicazione dell’IVA superando il plafond IVA riportato nella dichiarazione d’intento ricevuta dall’esportatore abituale. Pertanto, il cedente/prestatore è tenuto a monitorare costantemente l’importo del plafond del proprio cessionario/committente scalando volta per volta per l’importo delle fatture emesse in ragione della dichiarazione d’intento ricevuta.
  2. È punito con la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all’altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell’imposta ovvero ne beneficia oltre il limite consentito.

Fonte: Fisco e Tasse

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