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\\ Home Page : Storico : Tasse (inverti l'ordine)
Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
La pretesa erariale grava su entrambe le parti, a meno che non è dovuta per un fatto imputabile a una solaÈ legittimo l'avviso di accertamento della maggiore imposta di registro notificato al venditore dell'immobile. Acquirente e venditore sono tenuti in solido, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, al pagamento del tributo. Il fisco non può avanzare alcuna pretesa nei confronti di chi vende, soltanto se l'imposta è liquidata a seguito di un'istanza di condono presentata dall'acquirente. È in sintesi quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 16743 del 16 luglio. La pronuncia in esame, infatti, si sofferma sulla solidarietà passiva in materia di imposta di registro, con particolare riferimento all'articolo 55, comma 4 del Dpr 634/1972, in base al quale "l'imposta dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa". Secondo i fatti esposti, un ente ecclesiastico aveva ricevuto un avviso di accertamento, per la rettifica del valore di un terreno venduto a una società di capitali, con il quale si richiedeva il pagamento di un'imposta di registro complementare rispetto a quella già corrisposta per l'atto di compravendita. L'ente proponeva ricorso dinanzi alla Ctp competente, che veniva però respinto. A seguito della decisione di primo grado, l'ente ricorreva in appello ottenendo l'accoglimento della domanda dalla Commissione tributaria regionale. Contro tale pronuncia l'Amministrazione finanziaria propone il ricorso in Cassazione, lamentando l'erronea applicazione dell'articolo 55 del Dpr 634/1972. La Corte accoglie il ricorso pervenendo alle seguenti conclusioni. Il venditore e l'acquirente sono tenuti in solido nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per il pagamento dell'imposta di registro (articolo 55 del Dpr 634/1972). Inoltre, in capo al compratore sussiste l'obbligo di rivalere il venditore (articolo 1475 del codice civile) ove l'amministrazione finanziaria abbia ricevuto il pagamento dell'imposta. Ciò posto, la Corte di cassazione si è pronunciata sull'ambito applicativo del richiamato comma 4 dell'articolo 55 precisando che, soltanto se la pretesa tributaria riguarda l'imposta liquidata a seguito di istanza di condono presentata dalla parte acquirente, l'Amministrazione finanziaria non può chiedere il pagamento del tributo anche al venditore. Tuttavia, nel caso in esame, tale condizione non sussiste, dal momento che il condono non era stato applicato. Pertanto, considerato che la pretesa erariale non era stata determinata da un comportamento dell'acquirente, il Fisco è legittimato a pretendere l'adempimento del debito tributario anche dal venditore dell'immobile.
Fonte ROBERTO PETRINI da http://www.repubblica.it
Nuovo Fisco Oggi Un importante e forse decisivo tassello per dirimere la questione sulla natura giuridica della Tia è rappresentato da un recente orientamento della Corte costituzionale che, con due sentenze pronunciate nel marzo (la n. 64) e nel maggio (la n. 130) del 2008, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 2 del Dlgs 546/1992 nella parte in cui attribuisce alle Commissioni tributarie le controversie in materia di Cosap e in materia di sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non tributarie. Nella sentenza 14 marzo 2008, n. 64, la Consulta afferma con chiarezza che non è "sufficiente, al fine di negare lo "snaturamento" della materia attribuita alla giurisdizione tributaria, affermare che le controversie relative ad alcuni particolari canoni, pur non avendo natura tributaria, sono legittimamente attribuite alla cognizione delle commissioni tributarie per la sola ragione che il fatto generatore delle suddette prestazioni patrimoniali è simile al presupposto che, in passato, avevano avuto alcuni tributi…Al contrario, come già rilevato, il difetto della natura tributaria della controversia fa necessariamente venir meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario, con la conseguenza che l'attribuzione a tale giudice della cognizione della suddetta controversia si risolve inevitabilmente nella creazione, costituzionalmente vietata, di un "nuovo" giudice speciale". Ciò significa che è necessario fare un esame sostanzialistico e non meramente nominalistico per accertare se esiste un tributo oppure no, e che non si può dedurre la natura tributaria da una norma che attribuisce una competenza giurisdizionale; in altri termini, non conta il "nomen iuris" dato dal legislatore, ma è necessario verificare se il canone o la tariffa risponde a quei criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per qualificare come tributarie alcune entrate erariali, criteri che "consistono nella doverosità della prestazione e nel collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante (ex multis sentenze 334/06 e n. 73/05)". Decisiva diventa, allora, secondo la Consulta, la valutazione che del Cosap fornisce la Cassazione che "…dopo aver inserito il denunciato art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 203 del 2005 nell'ambito di una tendenza del legislatore ad ampliare progressivamente l'oggetto della giurisdizione tributaria mediante successive modificazioni dell'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ha costantemente dichiarato che le controversie attinenti al COSAP non hanno natura tributaria". Da qui, la conseguenza dell'illegittimità costituzionale della norma in oggetto. Stesso discorso vale anche per la sentenza n. 130 del 14 maggio 2008, che dichiara "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria; tale norma, così come interpretata dal diritto vivente, finisce infatti per attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni unicamente sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell'organo competente ad irrogarle e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto cui tali sanzioni ineriscono. Essa, dunque, si pone in contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale". Da rilevare, anche in questo caso, come qualche mese prima la Cassazione, con l'ordinanza delle sezioni unite n. 3144 dell'11 febbraio 2008, avesse escluso un qualunque dubbio di costituzionalità della norma. I due pronunciamenti della Consulta pongono un limite considerevole alla dilatazione della giurisdizione del giudice tributario e minano il fondamento su cui la Cassazione aveva costruito la natura tributaria della Tia; a tal proposito, va ricordato che, prima della modifica normativa dell'anno 2005, che ha introdotto la norma oggetto delle sentenze della Consulta, la Cassazione era orientata sulla natura privatistica della Tariffa. Conclusioni L'analisi della giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale dimostra la centralità della norma processuale contenuta nell'articolo 2 del Dlgs 546/1992. La disposizione, infatti, da un lato, fonda il convincimento della Cassazione circa la natura giuridica della Tia, dall'altro subisce un ridimensionamento da parte dalla Corte costituzionale mediante la dichiarazione di incostituzionalità per situazioni assolutamente assimilabili al canone/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti. Auspicabile, pertanto, sarebbe proprio un pronunciamento diretto da parte della Consulta anche sulla quella parte della norma che devolve la giurisdizione in materia di Tariffa di igiene ambientale alle Commissione tributarie. Una certezza, tuttavia, la si può rinvenire all'interno di questo intricato coacervo legislativo e giurisprudenziale: l'incompatibilità tra l'applicazione dell'Iva alla Tariffa e la sua devoluzione alle Commissioni tributarie. Matteo Vagli - Fisco oggi A distanza di oltre 10 anni dall'emanazione del "decreto Ronchi" (febbraio 1997) non c'è ancora stato il completo e totale passaggio dal regime della "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" a quello della "Tariffa di igiene ambientale". Di fatto si è creato una sorta di "sistema binario", laddove in alcuni Comuni vige ancora il regime Tarsu (Dlgs 507/1993) mentre in altri è già operativa la Tia(1) (Dlgs 22/1997). In più, la stessa normativa in materia di Tariffa è stata riformata (Dlgs 152/2006), prima ancora di essere applicata concretamente, da una norma che non ha, al momento, ancora trovato, essa stessa, concreta applicazione. Esempio concreto di tale situazione è la determinazione della Tariffa: l'articolo 238 del Dlgs 152/2006, al comma 3, sottrae tale potere ai singoli Comuni e lo attribuisce alle "Autorità di ambito", subordinando, tuttavia, questa nuova competenza all'emanazione di uno specifico regolamento che, al momento, non è stato ancora emanato. In ogni modo, i decreti legislativi sopra citati forniscono il quadro normativo di riferimento della materia; a essi si deve aggiungere un'altra norma di carattere processuale, l'articolo 2, comma 2, del Dlgs 546/1992(2), che, come si dirà, risulterà essere decisivo in questa analisi. Natura tributaria o privatistica della Tariffa Il dettato legislativo non fornisce soluzioni univoche in merito alla natura giuridica della nuova Tariffa. Sotto questo aspetto, infatti, sia la dottrina sia la giurisprudenza di ogni stato e grado hanno fornito interpretazioni discordi, tanto da sostenere, talvolta, la tesi della natura privatistica dell'entrata (sulla base del fatto che l'obbligazione risulta collegata alla fruizione di un servizio reso dal Comune secondo uno schema sinallagmatico), talvolta la tesi della natura tributaria (riconducendo l'imposizione a uno schema coattivo tipico dell'obbligazione ex lege). La scelta di aderire a una tesi piuttosto che all'altra non rappresenta affatto una mera disquisizione teorico-giuridica, ma, al contrario, il presupposto di partenza da cui muovere per analizzare la conformità e la coerenza dei vari aspetti operativi che ne derivano. Infatti, dall'eventuale natura tributaria della Tia dovrebbero discendere, quali conseguenze, l'autoritatività del prelievo, la posizione di supremazia dell'ente impositore verso il soggetto privato che si estrinseca mediante la potestà di accertamento e la disciplina sanzionatoria, l'emanazione di atti o provvedimenti amministrativi, le modalità di riscossione delineate da leggi e regolamenti, l'esclusione dall'Iva, la giurisdizione riservata alle Commissioni tributarie con l'applicazione delle regole che disciplinano tale processo (vedi, in particolare, gli articoli 10 e 19 del Dlgs 546/1992). Se, invece, si propende per la natura privatistica della Tia, in quanto corrispettivo di un servizio, ne dovrebbe discendere il rapporto paritario tra le parti contrattuali, così da far venire meno ogni potestà di accertamento e disciplina sanzionatoria, la mancanza di atti o di provvedimenti amministrativi, l'esistenza di un vincolo sinallagmatico, l'assoggettabilità all'Iva del corrispettivo, la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale viene portata una fattura, quale comune documento commerciale con cui il gestore chiede il pagamento del servizio reso. E' abbastanza evidente, da un lato, la differenza esistente tra le due impostazioni sopra delineate, dall'altro, la necessità di trovare un punto fermo di sintesi tra le varie posizioni per evitare di avere una molteplicità di comportamenti diversi applicati a situazioni analoghe. Molteplicità che ben si può evincere dall'analisi della copiosa giurisprudenza in materia, che ha fornito risposte diametralmente opposte, addirittura all'interno dello stesso Collegio giudicante e a distanza di breve tempo. Dall'analisi di queste pronunce l'impressione che se ne ricava è proprio quella di una quasi totale discrezionalità di giudizio, trovando sempre una sentenza successiva che smentisce quella precedente che, apparentemente, aveva messo la parola fine all'annosa querelle. Analisi della giurisprudenza di legittimità Esemplificative(3) di tutto ciò sono due pronunce della Cassazione, emesse nel 2006 a nemmeno un mese di distanza l'una dall'altra, che affermano i due principi opposti. Allo stesso modo, la medesima Suprema corte, con altre due sentenze del 2007, ha prima ribadito e poi smentito alcuni orientamenti, dati in precedenza per certi. L'ordinanza del 15 febbraio 2006, n. 3274, della Cassazione, a sezioni unite, ha escluso la natura tributaria della Tia, devolvendo la controversia al giudice ordinario, precisando, altresì, la non competenza del tribunale amministrativo "in quanto non vi è dubbio che l'obbligo di pagamento del corrispettivo sorge da presupposti interamente preregolati dalla legge e da atti amministrativi generali, senza che siano riservati alla pubblica amministrazione spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo dovuto". La sentenza n. 4895 dell'8 marzo 2006, anch'essa emessa dalle sezioni unite, è di tenore diametralmente opposto: in materia di Tia, la competenza è delle Commissioni tributarie. E' vero che questo pronunciamento tiene conto dell'intervenuta modifica legislativa avvenuta nel dicembre 2005, per cui "il legislatore, superando le incertezze già insorte in materia in dottrina e nella giurisprudenza di merito, ha ricondotto le controversie in materia di TIA nell'ambito della giurisdizione tributaria". Ma è altresì vero che per la Corte "Tale norma si sottrae al sospetto di illegittimità costituzionale sotto il profilo della possibile violazione dell'art. 102 Cost., per inosservanza del limite - richiamato a suo tempo da Corte Cost. 144/1998 - della natura tributaria delle materie attribuite alle commissioni tributarie, indispensabile per non farle ritenere "nuovi" giudici speciali. L'argomento si rivela infatti privo di riscontri, tanto più se si considera che i "canoni" indicati nella disposizione sopravvenuta (senza che acquisti rilievo l'impiego del termine "tariffa", presente anche in materia tributaria in senso stretto; es.: i.v.a., imposta di registro) attengono tutti ad entrate che in precedenza rivestivano indiscussa natura tributaria". In sostanza, per i giudici, il legislatore, poiché ha attratto in maniera chiara e inequivocabile questa materia nella giurisdizione tributaria, ha voluto chiarire che la Tia ha natura di tributo; per questo motivo, risulta infondata la questione di legittimità costituzionale sopra riportata. Quest'ultima posizione viene non solo riaffermata ma anche sviluppata ulteriormente nei suoi aspetti operativi da un'altra pronuncia della Suprema corte, la n. 17526 del 9 agosto 2007: "Il giudizio circa una pubblica pretesa costituisce elemento caratterizzante del contenzioso tributario (ordinanza n. 8956 del 16 aprile 2007 delle S.U.). E quando il legislatore colloca un'entrata all'interno del sistema processuale tributario, è da presumere che - in ossequio all'art. 102 Cost., - abbia ravvisato il carattere tributario della pretesa stessa (o comunque una stretta connessione ed assimilabilità della pretesa alla materia tributaria)". L'articolo 49 ha sì previsto la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni, "ma non sembra che la "tariffa" presenti caratteri sostanziali di diversità, rilevanti ai fini che qui interessano, rispetto alla "tassa". Da qui emergerebbe che "l'entrata in questione ha natura sicuramente pubblicistica, non costituendo, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta; e rappresentando invece una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, un beneficio. Ma senza che vi sia sul piano individuale una corrispondenza costi-benefici (evidente è il parallelo con i contributi consortili)… gli atti con cui il Gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di Tariffa di Igiene Ambientale hanno natura di atti amministrativi impositivi e debbono perciò rispondere ai requisiti sostanziali propri di tali atti…". Quando la questione sembrava esser stata delineata con sufficiente certezza, le sezioni unite hanno pronunciato un'altra sentenza, la n. 25551 del 7 dicembre 2007, che, invece, ha riaperto il dibattito. Partendo, infatti, dalle modalità di copertura degli oneri economici derivanti da un servizio pubblico, la Corte ha stabilito che "il legislatore può sia ricorrere ad una tassa sia utilizzare altri moduli estranei al regime fiscale in un ottica più moderna di defiscalizzazione di taluni prelievi e della loro sostituzione con tariffe, canoni o prezzi pubblici". Si distingue, pertanto, "tra tassa, da una parte, che condivide la natura tributaria delle imposte, e, dall'altra, canoni (o tariffe, o diritti speciali) e prezzi pubblici, che rientrano nella categoria delle entrate patrimoniali pubbliche extratributarie; distinzione questa che si racchiude in una qualificazione formale prima ancora che contenutistica. E' il legislatore che assegna ad una determinata prestazione del soggetto che fruisce il servizio la qualificazione di tassa - e così la assoggetta al regime dei "tributi" - ovvero di canone o prezzo pubblico; e costruisce alternativamente il nesso tra entrata pubblica ed erogazione del servizio vuoi in termini di mera paracommutatività (tassa), vuoi di commutatività o di vera e propria sinallagmaticità (entrate pubbliche extratributarie)". Quindi, una tassa è tale innanzi tutto ove questa qualificazione sia espressamente assegnata dal legislatore a un'entrata pubblica. Ove non risulti siffatta qualificazione, deve ritenersi che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, abbia optato per un diverso modulo di copertura finanziaria dei costi del servizio pubblico (quello a mezzo delle entrate extratributarie), a meno che non emergano elementi univoci e convergenti, ovvero chiari e inequivocabili, in senso contrario. Questa ricostruzione ha fornito lo spunto per la risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 250/E del 17 giugno 2008 che, tornata sull'argomento, ha riaffermato la natura privatistica della Tia e, quindi, la sua assoggettabilità all'Iva. Nel documento di prassi è stata considerata superata la sentenza emanata nell'agosto del 2007 proprio in virtù del ragionamento che porta il legislatore a scegliere discrezionalmente in base al "nomen iuris" dato: in questo caso si parla, infatti, espressamente di "Tariffa" definita addirittura come corrispettivo di un servizio (articolo 238, Dlgs 152/2006). Fin qui la ricostruzione fatta dall'agenzia delle Entrate; ma se si prosegue nella lettura della sentenza n. 25551/2007 si scopre, ancora una volta, come la chiave di volta di tutto il sistema sia incentrato sull'articolo 2, commi 1 e 2, del Dlgs 546/1992. Si afferma, infatti, che, in base alla suddetta norma "le tasse in generale, in quanto "tributi", radicano la giurisdizione del giudice tributario; invece le controversie aventi ad oggetto i canoni (o tariffe o "diritti") ed i prezzi pubblici sono devolute al giudice ordinario e talora al giudice amministrativo, salvi specificamente i "canoni" previsti dall'art. 2 cit., comma 2. La ragione di quest'ultima eccezionale devoluzione alla giurisdizione del giudice tributario risiede in una qualche connessione con tributi che hanno avuto in passato un similare presupposto: una matrice tributaria che il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto di conservare. Ragione questa che peraltro la giustifica anche sul piano costituzionale stante altrimenti la preclusione derivante dal divieto di istituzione di giudici speciali che non consente una dilatazione della giurisdizione del giudice tributario al di là della materia tributaria". Da un lato, quindi, è qualificante il "nomen iuris" (sotto questo aspetto sarebbe perciò inequivocabile la dizione di "Tariffa" quale corrispettivo), ma, dall'altro, ci sarebbero delle eccezioni che si fondano proprio su una antica matrice tributaria di alcuni canoni, che deve essere conservata a prescindere dalla loro riqualificazione come corrispettivi di una concessione o di un servizio. Questa interpretazione, tuttavia, risulta essere forzata sulla necessità di ricondurre la norma in oggetto nell'alveo della sua costituzionalità: la Corte non si pone il problema della natura sostanziale della Tariffa, ma la fa discendere da una norma esistente di carattere processuale che, se diversamente interpretata, sarebbe incostituzionale. 1 - continua NOTE: 1) Per fornire alcuni dati che riguardano la Toscana, su 287 Comuni soltanto 93 sono passati al regime Tia, un terzo circa del totale. In termini di popolazione, questi 93 Comuni coprono il 64,4% dei residenti nella Regione (dati ricavati dalla XIII edizione del rapporto sui servizi in Toscana da parte della Cispel). 2) Comma aggiunto dal Dl 203/2005, che attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative al canone per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 3) Tra le altre pronunce, a favore della natura tributaria della Tia: Ctp Venezia, sentenza n. 5/2004; Ctp Treviso, sentenza n. 87/2004; Ctp Firenze, sentenza n. 47/2006; Ctp Lecce, sentenza n. 528/2007; Tar Veneto, sentenza n. 2010/2005; Tar Toscana, sentenza n. 800/07. A favore della natura privatistica della Tia: Ctp Caserta, sentenza n. 53/2004; Ctp Venezia, sentenza n. 13/2004; Tar Puglia, sentenza n. 492/2007; Tar Sicilia, sentenza n. 52/2008. Matteo Vagli - Fisco Oggi Niente bollo per il versamento del canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico tramite bollettino di conto corrente postale. E' una delle risposte fornite dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 366/E del 3 ottobre, documento con il quale l'Amministrazione ha chiarito il trattamento tributario da riservare ad atti e documenti relativi al pagamento del "Cosap" e al recupero, da parte dell'ente preposto, del canone non versato. La questione era stata posta da un Comune che, su istanza di parte, e dietro pagamento del relativo canone, rilascia autorizzazioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico. Sia l'istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di 14,62 euro. La complessità della fattispecie proposta ha determinato che il quesito si articolasse in tre punti distinti. In particolare l'ente territoriale chiedeva di conoscere se: il versamento del canone di occupazione del suolo pubblico, tramite bollettino di conto corrente postale fosse soggetto all'imposta di bollo, pari a 1,81 euro, per gli importi superiori a 77,47 euro l'eventuale ricorso amministrativo diretto a ottenere l'annullamento del provvedimento ingiuntivo di recupero del canone non pagato scontasse l'imposta di bollo l'atto di opposizione all'ordinanza-ingiunzione comunale di pagamento, presentato all'autorità giudiziaria competente, fosse esente dall'imposta di bollo. Versamento del Cosap tramite bollettino c/c postale Il versamento del canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico (Cosap), tramite bollettino di conto corrente postale, non sconta l'imposta di bollo. L'agenzia delle Entrate, nell'esaminare il quesito, ha richiamato l'articolo 13, comma 1, della tariffa, parte I, del Dpr 642/1972, secondo il quale sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 1,81 euro per ogni esemplare, le "ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria". Inoltre, "L'imposta non è dovuta: quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)…" (nota 2 dell'articolo 13). L'eccezione alla regola è contenuta nell'articolo 7 della tabella allegata al Dpr 642/1972, che esclude dal pagamento dell'imposta le "ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti ed accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste italiane SPA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto…". Il pagamento del Cosap tramite "Poste italiane Spa" rientra, ai fini del bollo, proprio in tale previsione esentativa. Il trattamento di favore è applicabile indipendentemente dalla causale del pagamento (cfr risoluzione del ministero delle Finanze 20 giugno 1987, protocollo n. 350765). Ricorso amministrativo proposto ai sensi della legge n. 689 del 1981 Gli "scritti e memorie difensive", con cui è proposto il ricorso amministrativo diretto a ottenere l'annullamento del provvedimento ingiuntivo di recupero del canone non pagato, sono escluse dal regime impositivo del bollo. Considerazioni normative a parte (l'articolo 23 della legge 689/1981 prevede l'espressa esenzione da ogni tassa e imposta per gli atti del processo e la decisione), l'agenzia delle Entrate ha riportato le valutazioni dell'Avvocatura generale dello Stato - poi trasfuse nella risoluzione del ministero delle Finanze del 30 giugno 1994, protocollo n. 103 - che si era pronunciata per l'esclusione dall'imposta di bollo di tali scritti in virtù dell'espressa previsione esentativa del citato articolo 23. Atto di opposizione all'ordinanza-ingiunzione Sostenendo quanto già affermato in precedenti documenti di prassi (cfr risoluzioni del ministero delle Finanze 11 gennaio 1994, protocollo n. 1030, e 30 giugno 1994, protocollo n. 103), l'Amministrazione ha chiarito che l'atto di opposizione all'ordinanza-ingiunzione del Comune non è assoggettabile all'imposta di bollo. L'agenzia delle Entrate ha dapprima escluso l'applicabilità, al caso in esame, dell'articolo 5 della tabella allegata al Dpr 642/1972, in base al quale sono esenti dall'imposta di bollo gli "atti dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso e libri contabili", poi chiarito che la corretta disciplina tributaria è da rinvenire tra le disposizioni della legge 689/1981. In particolare, l'articolo 22 della legge 689/1981 prevede che "Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento (…) gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'art. 22-bis…". Considerando che, come precisato a proposito del secondo quesito, "Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni imposta e tassa", la conclusione è agevole. Per completezza, l'Amministrazione ha ricordato come, in seguito all'introduzione del contributo unificato (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che ha sostituito, tra l'altro, l'imposta di bollo per gli atti e i provvedimenti giudiziari per ciascun grado di giudizio - il bollo rivesta natura residuale in materia di atti giudiziari, essendo generalmente dovuto quando non opera il contributo unificato stesso (risoluzione 130/2006), le cui problematiche interpretative non rientrano tra le materie di competenza dell'agenzia delle Entrate, bensì tra quelle attribuite al ministero della Giustizia (cfr risoluzione 319/2002). Maurizio Delvecchio - Fisco Oggi
Fonte: Associazione Contribuenti Italiani Con l'articolo 1, comma 145, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), ai Comuni italiani è stata riconosciuta la facoltà di deliberare, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997, l'istituzione di un'imposta di scopo (Iscop), destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche, da versare secondo le disposizioni del decreto del 30 aprile del ministero dell'Economia e delle Finanze. La ratio della disposizione è quella di far partecipare direttamente i cittadini alla realizzazione di specifiche opere che saranno utilizzate dalla comunità in cui risiedono. Le opere che potranno essere finanziate per il tramite dell'imposta di scopo sono individuate dal comma 149 della Finanziaria 2007. Si tratta di: opere per il trasporto pubblico urbano opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere esistenti opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini opere di realizzazione di parcheggi pubblici opere di restauro opere di conservazione dei beni artistici e architettonici opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica. Per ogni opera, il regolamento che istituisce l'imposta, la cui competenza è dell'organo consiliare, deve determinare: l'opera pubblica da realizzare l'ammontare della spesa da finanziare l'aliquota di imposta l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'Ici sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20mila euro le modalità di versamento degli importi dovuti. Normativa applicabile e aliquota Per l'Iscop, il legislatore prende come riferimento normativo la disciplina prevista per l'imposta comunale sugli immobili, alla quale parametrare l'ammontare del nuovo tributo e le regole concernenti gli adempimenti contributivi. Con tale scelta, le disposizioni sull'imposta di scopo riguarderanno tutti coloro, imprese e privati, che, ai sensi dell'articolo 3 del Dlgs 504/1992, risulteranno proprietari ovvero titolari di diritti reali sugli immobili situati nel territorio comunale. Per pervenire all'ammontare dell'imposta da destinare alla realizzazione dell'opera, si dovrà fare riferimento alla base imponibile ai fini Ici, con applicazione di un'aliquota di contribuzione - la cui determinazione resta nelle competenze del Comune - che non potrà superare lo 0,5 per mille. Anche la durata dell'imposta è soggetta a un vincolo; essa, per singola opera, non potrà essere superiore a cinque anni, così come l'ammontare complessivo dell'Iscop non potrà eccedere il 30% dell'intera opera finanziata. La riscossione potrà essere gestita direttamente dal Comune o attraverso agenti della riscossione; tuttavia, nel caso in cui i lavori dell'opera non iniziano entro due anni dall'approvazione del progetto esecutivo, quanto riscosso dal Comune andrà restituito ai contribuenti. Le modalità di versamento Il decreto 30 aprile 2008 approva le modalità di versamento dell'Iscop attraverso l'introduzione di uno specifico bollettino di pagamento, per la stampa e distribuzione del quale la competenza è sia dell'ente comunale che dell'agente della riscossione. Si tratta di un "classico" bollettino di conto corrente postale reperibile, gratuitamente, presso gli uffici del Comune, dell'agente riscossore e presso gli uffici postali del territorio. Potrà essere pagato, oltre che con le consuete modalità (ossia alle Poste), anche presso le aziende di credito convenzionate con gli enti impositori o con gli affidatari del servizio di riscossione dell'imposta. Oltre che con bollettino, il pagamento potrà avvenire in modalità telematica attraverso il servizio gestito direttamente da Poste italiane Spa. Consigli anti-frode Al fine di evitare il pagamento di importi non dovuti, peggio ancora se a favore di soggetti che inviano materiale volto a indurre i contribuenti in errore (il cui unico scopo è la frode), bisognerà prestare attenzione al fatto che i bollettini, i quali potranno pervenire direttamente al domicilio, contengano alcuni elementi essenziali: l'intestazione del Comune, la dicitura Iscop (imposta di scopo comunale per opere pubbliche), ad esempio Comune di Roma - Iscop, il numero del conto corrente. Se il servizio di riscossione è affidato a un agente esterno, oltre all'intestazione dell'ente locale e la natura dell'imposta, ci sarà indicata la denominazione sociale dell'agente della riscossione. Per chi, invece, provvederà a effettuare i versamenti in modalità telematica, riceverà l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello ovvero una comunicazione in formato testo con tutti i dati identificativi del pagamento e del bollo virtuale di accettazione, da conservare quale attestazione del versamento. Giuseppe Bennici - Fisco Oggi L'ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori) ha richiesto all'Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito alla nozione di "apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni" contenuta nel regio decreto-legge n. 246/1938. Secondo l'associazione solo gli apparecchi televisivi, e non altri apparecchi riceventi come ad esempio computer, mp3 player con display e videocellulari, sarebbero soggetti al pagamento del canone. La risposta dell'Agenzia è che "spetta al ministero delle Comunicazioni, e non alle Entrate, il compito di individuare le tipologie di apparecchi il cui possesso fa scattare l'obbligo di pagare il canone Rai". Inoltre "il canone di abbonamento è una imposta, ovvero una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva e alla volontà di fruire dei programmi della Concessionaria del servizio pubblico. Si tratta di un orientamento consolidato, più volte espresso dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione".
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