Fonte: Antonino Russo da nuovofiscooggi.it
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Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Di Admin (del 21/07/2010 @ 10:18:40, in Professionisti, linkato 67 volte)
A partire dal 3 agosto sarà possibile affiancare alla stipula in forma cartacea anche quella on lineVa in soffitta l'immagine del vecchio "notaro", sommerso da scartoffie, che legge con voce stentorea l'atto che sentenzia il passaggio, a vario titolo, di beni mobili e immobili tra le parti. Dal prossimo 3 agosto il notaio diventa "informatico".
Il via a questa operazione di "new look" di quella che è sempre stata considerata una professione fatta di carta e penna, lo dà il decreto legislativo n. 110 del 2 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio. La norma attuale si inserisce nell'ambito di quanto prescritto dal "Codice dell'amministrazione digitale" (Dlgs n. 82/2005) che sta contribuendo a svecchiare anche quei settori, sia pubblici che privati, che hanno resistito nei tempi. È questo il caso della professione notarile che, seppur fortemente rinnovata nel corso di questi ultimi anni, trovava, ad esempio, nella firma e nell'apposizione del sigillo sull'atto un ostacolo alla sua trasformazione on line. Come cambia l'atto pubblico Innanzitutto il notaio dovrà obbligatoriamente munirsi di firma digitale, che diventa lo strumento unico per l'esercizio delle sue funzioni. Si tratta di un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su chiavi crittografate che, al momento, risulta essere il sistema più sicuro in campo informatico. Il Consiglio nazionale del notariato rilascerà ad ogni iscritto un certificato qualificato di firma che attesta anche la sua iscrizione nel ruolo. Al momento della lettura dell'atto ci saranno le vere novità. Innanzitutto il notaio potrà leggere direttamente sul pc il rogito che si appresta a firmare con le parti, potrà ricevere la sottoscrizione elettronica di queste ultime sia sotto forma di firma digitale che con firma elettronica non qualificata. Sarà il notaio stesso, sottoscrivendo l'atto, alla presenza delle parti, con la smart card contenente la sua firma digitale a validare le firme dei contraenti. Gli eventuali documenti redatti in forma cartacea verranno digitalizzati e allegati all'atto "informatico", così da permetterne una stesura completamente on line. Questo comporta, come logica conseguenza prevista dal decreto, che tutti i repertori e i registri obbligatori per la professione notarile vengono formati e conservati su supporto informatico. Da qui inizia un percorso virtuoso, già effettivo da diverso tempo, che vede viaggiare il rogito notarile, per tutti gli adempimenti previsti (registrazione, trascrizione, registro delle imprese, eccetera), su una strada completamente "digitalizzata". Anche il cliente potrà avere la sua copia dell'atto su supporto informatico (pennetta o cd), oltre alla tradizionale forma cartacea, se la desidera, che, da questo momento in poi, saranno equivalenti. Infine, per conservare gli atti, il decreto prevede che presso il Consiglio nazionale del notariato sia predisposta una apposita struttura in cui il notaio riversa tutte le copie informatiche degli atti rogati o autenticati anche su carta, e dalla quale egli stesso, mediante la smart card, potrà estrarre duplicati o copie attestandone la conformità all'originale. Fonte : IlFiscoOggi
Di Peppeter (del 14/07/2010 @ 14:34:41, in Professionisti, linkato 106 volte)
Cliente esposto alle sanzioni derivanti dall'omissione del commercialista: è la cosiddetta culpa in vigilandoLa prova del conferimento dell'incarico a un professionista, alla tenuta delle scritture contabili e alla presentazione della dichiarazione dei redditi, non è condizione sufficiente a tenere il contribuente al riparo dalle sanzioni eventualmente irrogate in seguito alla mancata osservanza del mandato.
Questa è la conclusione della Cassazione, contenuta nelle ordinanze 12472 e 12473, depositate lo scorso 21 maggio. L'intero processo si è occupato delle contestazioni del socio di una Snc avverso un avviso di accertamento e sanzioni, scaturito in conseguenza degli inadempimenti del consulente. La Suprema corte ha cassato (con rinvio) la sentenza, emessa dal collegio di grado inferiore, con la quale il ricorrente era stato "salvato" dalle sanzioni, proprio per l'affidamento del settore amministrativo e fiscale della società al commercialista. La Cassazione ha censurato tale conclusione, puntualizzando che la responsabilità del contribuente non si configura solo nei casi di dolo ma anche di colpa; nel caso di specie, quest'ultima era ravvisabile nell'omissione di ogni controllo, da parte del contribuente sul mandatario, in ordine alla effettiva esecuzione dell'incarico conferito. Nella pronuncia non è mancato il riferimento a un precedente responso (Cassazione, sentenza n. 22890/2006) che, indicando i riferimenti normativi negli articoli 5, Dlgs 472/1997, e 3, legge 689/1981, aveva rimarcato la presunzione di colpa a carico del contribuente (salvo l'onere di provare, da parte sua, di aver agito senza colpa), escludendo nel contempo la rilevabilità d'ufficio di una presunta carenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa. Le ordinanze 12472 e 12473, pur mantenendo fermo tale principio, sembrano affermare, neanche tanto implicitamente, anche l'ulteriore obbligo per il contribuente del controllo sull'esecuzione del mandato conferito. Queste, infatti, statuiscono che "poiché ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, la violazione delle norme tributarie suscettibile di sanzione da parte della legge richiede che il comportamento addebitato sia posto in essere con dolo o anche con colpa, il contribuente a cui venga contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l'omessa tenuta delle scritture obbligatorie non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di avere incaricato un professionista delle relative adempiente, dovendo egli altresì allegare e dimostrare, al fine di escludere ogni profilo di negligenza, di avere svolto atti diretti a controllare la loro effettiva esecuzione, prova nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento". E' doveroso evidenziare che la decisione assume una certa "complementarietà soggettiva" con la n. 9916, depositata il 26 aprile 2010 dalla terza sezione della Suprema corte, che - in ossequio al principio di osservanza degli obblighi di diligenza che sono prescritti in capo allo stesso professionista - aveva confermato la legittimità della condanna del professionista al pagamento della metà delle sanzioni applicate dall'Erario, avendo tale soggetto (in quel caso) contabilizzato costi privi di documentazione e oneri non riguardanti l'anno della dichiarazione redditi del cliente. Così, in via del tutto sostanziale e in linea con una apprezzabile tutela dell'interesse erariale, l'effetto delle ordinanze crea un interesse, sia in capo al contribuente sia al professionista, al vicendevole controllo sul regolare espletamento degli obblighi tributari. Ben vero, mentre le decisioni in commento hanno rilevato il profilo giurisprudenziale della colpa cosiddetta "in vigilando" del cliente, la sentenza n. 9916/2010 aveva invece sottolineato che, ai fini dell'esonero della responsabilità del professionista, "a nulla rilevava il fatto che il cliente tenesse in modo disordinato la contabilità". In altre parole, le conseguenze di una "culpa in vigilando", da un lato, e del mancato rispetto degli obblighi di correttezza e lealtà professionale previsti dalla normativa vigente e dal codice di deontologia professionale, dall'altro, formano quindi due facce di una stessa medaglia: il comune interesse del contribuente e del professionista a esercitare, entrambi correttamente, gli adempimenti di carattere fiscale. Fonte: Antonino Russo da nuovofiscooggi.it
Di Admin (del 27/03/2009 @ 17:00:20, in Professionisti, linkato 75 volte)
Chiedono telefonicamente ai commercialisti l’aggiornamento di alcuni dati amministrativi (sede, numero di collaboratori) e gli estremi dei conti correnti bancari o postali, qualificandosi per funzionari della Camera di Commercio di Campobasso: attenzione, perché si tratta di telefonate ingannevoli! Da qualche settimana, infatti, molti dottori commercialisti della provincia di Campobasso vengono contattati telefonicamente da persone che sostengono di dover effettuare sondaggi o aggiornamenti di banche dati, ma in realtà intendono solo entrare in possesso delle coordinate bancarie o postali dei loro conti correnti. La Camera di Commercio di Campobasso avverte i propri utenti che nessuna telefonata diretta a conoscere i dati amministrativi o i dati relativi a conti correnti viene effettuata da funzionari camerali, poiché solitamente l’Ente fa precedere le proprie telefonate da comunicazioni scritte, in cui si invitano gli utenti a recarsi presso gli sportelli per fornire direttamente dati così riservati. In questi giorni il personale del sistema camerale sta effettuando telefonate unicamente per richiedere indirizzi di posta elettronica, anche certificata, alle aziende al fine di favorire la comunicazione digitale con le stesse e per fornire informazioni sia sui servizi gratuiti “IM+” per la promozione dei software digitali presso gli imprenditori, sia sul grado di conoscenza della conciliazione camerale, per promuoverne il ricorso presso le famiglie. L’Ente di Piazza della Vittoria ringrazia i dottori commercialisti per aver fornito tali segnalazioni, mettendo in guardia i propri utenti anche dai bollettini falsi con avviso di pagamento che continuano ad arrivare e, ora, anche da telefonate-truffa.
Di Admin (del 09/02/2009 @ 11:16:03, in Professionisti, linkato 30 volte)
Il trust è un contratto con cui un soggetto disponente (trustor o settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un soggetto fiduciario (trustee), il quale dispone e amministra i diritti reali acquisiti (secondo le indicazioni stabilite nel rapporto giuridico), per uno scopo predeterminato o nell'interesse di un beneficiary titolare di un diritto personale, cui potranno trasferirsi in piena proprietà i beni alla fine del trust. L'istituto realizza la piena separazione dalla sfera giuridica del disponente del "patrimonio conferito", che passa in piena proprietà al trustee, attuando una forte tutela e garanzia del patrimonio. Tali beni, infatti, non possono essere oggetto di pretese da parte di: creditori del disponente, poiché non sono più di sua proprietà creditori personali del trustee, poiché lo stesso, seppur proprietario, li detiene solo per il trust e non a titolo personale creditori dei beneficiari o loro eredi, che potranno operare una vendita solo con la cancellazione del trust e il trasferimento della proprietà. Le finalità del trust possono essere molteplici: amministrazione e protezione del patrimonio familiare da vicende imprenditoriali o familiari tutela dei minori e dei soggetti incapaci, in deroga alle restrizioni previste dalle disposizioni testamentarie che prevedono godimenti limitati dei beni tutela del patrimonio per finalità successorie, con destinazione a eredi specifici o a persone estranee alla famiglia investimento in piani pensionistici o fondi comuni (trust fund anglosassoni). L'istituto giuridico è stato introdotto nell'ordinamento tributario dalla legge finanziaria 296/2006, che ha modificato l'articolo 73 del titolo II, capo I del Tuir ampliando il novero dei soggetti passivi. Il sistema normativo previgente, pur riconoscendo efficacia giuridica a trust regolati da legislazioni di Stati esteri (in linea con la Convenzione dell'Aja adottata nel 1985), non era mai intervenuto sull'imposizione dei proventi e dei frutti derivanti da "beni in trust", né tantomeno in ordine al trattamento fiscale delle erogazioni promanate dagli stessi a favore dei beneficiari. La prassi amministrativa e gli orientamenti dottrinali di specie, in particolare, hanno distinto e analizzato le caratteristiche di ogni singolo trust al fine di determinare la tassazione dei flussi reddituali ricondotti, a seconda dei casi, agli enti commerciali (articolo 73, comma 1, lettera b), del tuir) agli enti non commerciali (lettera c) oppure agli enti non residenti nel territorio dello Stato (lettera d). Si distinguono: trust trasparenti, con beneficiari di reddito "individuati", i cui redditi vengono imputati per trasparenza agli stessi beneficiari trust opachi, senza beneficiari di reddito "individuati", i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo. Il trust, infatti, è tassato per trasparenza, come stabilito dalla circolare 48/2007, soltanto nei casi in cui siano individuati i beneficiari del reddito ed è possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente, quando parte del reddito è accantonata a capitale e parte è attribuita ai beneficiari. I flussi di reddito del trust soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta avendo assolto tutti gli obblighi tributari, non scontano ulteriore imposizione né in capo al trust stesso né in capo ai beneficiari. Esempi possono essere interessi, premi, obbligazioni e titoli similari assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 12,5% o 27%, a seconda dei casi, o redditi diversi di natura finanziaria assoggettati a imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50 per cento. I beneficiari dei redditi sono tassati per trasparenza se, oltre a essere individuati, sono titolari del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. Tali redditi sono inclusi tra i redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies, del Dpr 917/1986; tuttavia, come precisato dalla circolare 48/2007, gli stessi sono tassati per competenza e non per cassa. I trust opachi, invece, tassati in base ai redditi attribuiti, non possono essere successivamente tassati in capo ai beneficiari (cfr. risoluzione 81/2008 sul trust misto). Residenza L'articolo 73, comma 3, del Dpr 917/1986, stabilisce che un soggetto Ires si considera residente se per la maggior parte del periodo di imposta ha (alternativamente) nel territorio dello Stato: la sede legale la sede dell'amministrazione l'oggetto principale dell'attività. L'Amministrazione finanziaria ha chiarito, in particolare, che i criteri di collegamento con il territorio dello Stato, dalla cui presenza discende la residenza fiscale, sono la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale (non potendosi, quindi, a differenza delle società e degli enti, avere riguardo alla loro sede legale poiché poco adeguata alla peculiarità giuridica). La sede dell'amministrazione risulta di facile individuazione per i trust che si avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un'apposita struttura organizzativa (dipendenti, locali eccetera). Mancando questa struttura, la sede dell'amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del trustee. L'oggetto principale dell'attività del trust è, invece, collocato nello Stato in cui si trovano i beni del trust (in realtà poiché il trustee amministra i beni assegnati dal disponente, la residenza dello stesso non dovrebbe necessariamente coincidere con l'ubicazione dei beni). Un patrimonio immobiliare ubicato interamente in Italia, ha residenza fiscale riconducibile nel territorio dello Stato; ma, se i beni o i diritti interessano diversi Stati, occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. Nel caso di patrimoni mobiliari, invece, l'oggetto principale dovrà essere, invece, identificato con l'effettiva e concreta attività esercitata. Disposizione antielusiva di residenza: Trust offshore: l'articolo 73, comma 3, Dpr 917/1986, nell'ambito della definizione di residenza ai fini delle imposte sui redditi, prevede una specifica disposizione finalizzata a contrastare possibili fenomeni elusivi di localizzazione all'estero. I trust esteri istituiti in Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni, e comunque non inclusi nella "white list" individuata con decreto ministeriale 4 settembre 1996 sono, considerati residenti in Italia qualora alternativamente: il disponente o il beneficiario siano fiscalmente residenti in Italia siano posti in essere da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia a favore del trust, successivamente alla sua costituzione, atti di trasferimento di diritti di proprietà su beni immobili, di costituzione o di trasferimento di diritti reali immobiliari (anche per quote), ovvero di vincoli di destinazione sugli stessi. Tale disciplina antielusiva trova applicazione solo nel caso siano residenti in Italia i beneficiari effettivi del reddito, a nulla rilevando la residenza dei beneficiari del fondo in trust ed è applicabile ai trust con beneficiari "individuati", i cui redditi, quindi, sono imputati per trasparenza. La presunzione semplice opera anche se la residenza fiscale in Italia del disponente e del beneficiario non è verificata nel medesimo periodo d'imposta. Infatti, mentre la residenza del disponente, in virtù della natura istantanea dell'atto di disposizione, rileva nel periodo d'imposta in cui questi ha effettuato l'atto di disposizione a favore del trust (sono irrilevanti eventuali successivi cambi di residenza fiscale), quella del beneficiario attrae in Italia la residenza del trust, anche se si verifica in un periodo d'imposta successivo. Ulteriore presunzione opera, inoltre, se gli immobili e i relativi diritti interessati da atti dispositivi a favore del trust sono ubicati in Italia (circolare interpretativa), non essendo sufficiente, in tale caso, la residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano del soggetto che pone in essere gli atti. Trust esterovestiti: la circolare precisa che, ove compatibili, sono applicabili ai trust anche le disposizioni in materia di esterovestizione delle società previste dall'articolo 73, commi 5-bis e 5-ter, Dpr 917/1986; sono ricompresi, quindi, i Paesi compresi nella "white list" per i quali non opera la presunzione di residenza su citata (cfr. risoluzione 400/2008 su trust e normativa Cfc ). La disciplina sull'esterovestizione delle società, introdotta con il Dl 223/2006 dispone, nell'articolo 73, una presunzione relativa "salvo prova contraria…", in base alla quale è considerata esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., in Spa, Sapa, Srl, società cooperative, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, se, alternativamente: sono controllate, anche indirettamente, ex articolo 2359, comma 1, c.c., da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato. Tale estensione appare applicabile in maniera limitata nel caso specifico, poiché il trust non può per sua natura essere controllato da una società. La norma potrebbe trovare applicazione per un trust estero con trustee residente in Italia e con partecipazioni di controllo in società di capitali italiane. Obblighi fiscali Il trust deve: presentare annualmente la dichiarazione dei redditi (cfr. circolare 48/2007), anche se trasparente acquisire un proprio codice fiscale ottenere partita Iva laddove si eserciti attività commerciale. I dettami tributari del trust prevedono obbligatoriamente la tenuta delle scritture contabili, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 296/2006 nell'articolo 13 del Dpr 600/73. I trust che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di attività commerciali devono tenere le scritture contabili previste dall'articolo 14, mentre quelli che esercitano attività commerciale in forma non esclusiva sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili ex articolo 20 dello stesso Dpr 600. In base all'attività svolta, il trust può essere soggetto all'Irap. Trasferimento di beni nei trust Imposte dirette - La disposizione in un trust di beni senza corrispettivo, non relativi a impresa, non genera di norma materia imponibile né in capo al disponente, né in capo al trustee. Laddove, invece, tali beni rientrino tra quelli relativi all'impresa, la disposizione di beni in trust è considerata una destinazione a finalità estranee all'impresa e, come tale, generatrice di un ricavo (articolo 85, comma 2, Tuir) o di una plusvalenza (articoli 58, 86 e 87 del Tuir) a seconda della tipologia di bene assegnato, determinati in base al valore normale di cui all'articolo 9, comma 3 (operazione soggetta a Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 2, n. 5, del Dpr 633/1972). In riferimento invece alle cessioni di beni durante il trust (cfr. risoluzione 425/2008 sul trattamento fiscale delle plusvalenze nel trust), se le disposizioni sono poste in essere nell'esercizio d'impresa, si applica la disciplina fiscale afferente alla categoria di appartenenza del bene ceduto, mentre, se le cessioni non sono effettuate nell'esercizio d'impresa, ricorrono i presupposti reddituali di cui all'articolo 67 del Tuir. In tali casi, per la determinazione delle plusvalenze, si dovrà avere riguardo ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, fermo restando che il trasferimento dei beni dal disponente al trustee non interrompe il decorso del quinquennio di cui all'articolo 67, mentre nel caso di cessione di beni acquistati dal trust si farà riferimento al prezzo da questi pagato. Il trasferimento di aziende per causa di morte o atto gratuito, nello specifico, non dà luogo al realizzo di plusvalenze, se l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti per il dante causa ex articolo 58, comma 1, del Tuir. Imposta di successione e donazione - La tassazione trova applicazione solamente nel primo passaggio dal disponente al trustee e non anche nel trasferimento finale dal trustee ai beneficiari, poiché la realizzazione dell'attribuzione liberale si pone sin dall'origine a favore del beneficiario. La determinazione delle aliquote e delle franchigie deve, quindi, essere determinata in riferimento al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario (identificato almeno in relazione al grado di parentela con il disponente) e non a quello tra disponente e trustee. Nel caso del trust di scopo, mancando un beneficiario finale, l'imposta sarà dovuta con l'aliquota dell'8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di altri soggetti ex articolo 2, comma 48, lettera c), Dl 262/2006. La costituzione del vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del disponente non è soggetta all'imposta di donazione (cfr. articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990) qualora abbia a oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni. Imposte ipotecarie e catastali - Sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi a oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale degli stessi. La circolare 48/2007 ha precisato che le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale sia in sede di attribuzione di beni immobili o diritti reali immobiliari dal disponente al trustee, sia nel successivo trasferimento dei beni medesimi dal trustee ai beneficiari. Le imposte ipotecarie e catastali sono inoltre dovute per i trasferimenti eventualmente effettuati durante la vita del trust. Redditi dei beneficiari Trust opachi - I redditi derivanti dai beni devono essere assoggettati a tassazione in capo al trust quale soggetto passivo Ires laddove non sia individuato alcun beneficiario. La successiva distribuzione agli stessi beneficiari dei proventi (capitalizzati) conseguiti dal trust, ovviamente, non è assoggettabile ad alcuna imposizione sul reddito (distribuzione di capitale). Trust trasparenti - Il reddito conseguito dal trust è, invece, imputato direttamente a ciascun beneficiario individuato, in proporzione alla quota stabilita nell'atto istitutivo ovvero in parti uguali tra loro, qualora non sia prevista una ripartizione determinata. Il beneficiario deve essere individuato e deve risultare titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. Nel caso di "trust trasparenti", i redditi si qualificano sempre, in capo ai beneficiari, quali redditi di capitale, in base all'articolo 44, comma 1, del Tuir, a prescindere dal tipo di attività commerciale o non commerciale, e dovranno pertanto essere computati nel reddito complessivo senza alcuna deduzione, beneficiando, tuttavia, del credito d'imposta per eventuali imposte assolte all'estero in via definitiva (sempre in misura proporzionale alla quota individuata). Se i redditi conseguiti dai trust fiscalmente residenti in Italia sono invece destinati a beneficiari non residenti fiscalmente in Italia e si qualifichino come redditi di capitale ex articolo 44 del Tuir, occorrerà valutarne, nel rispetto di eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni, l'imponibilità in Italia ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del Tuir. Nuovo Fisco Oggi
Di Admin (del 30/09/2008 @ 11:44:24, in Professionisti, linkato 68 volte)
Le disposizioni, contenute nel collegato alla Finanziaria 2007 (Dl 262/2006), che estendono ai costi sostenuti per professionisti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata la disciplina antielusiva dell'articolo 110 del Tuir, si applicano relativamente alle prestazioni rese sulla base di incarichi conferiti dopo il 3 ottobre 2006, data di pubblicazione in Gazzetta del decreto legge 262. Questo il chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 363/E del 29 settembre 2008, a una associazione di categoria dei tour operator italiani. Secondo l'associazione, le nuove disposizioni si applicherebbero ai costi sostenuti a partire dall'inizio dell'esercizio successivo a quello in corso al 3 ottobre 2006 e di conseguenza, per i tour operator che hanno chiuso il proprio bilancio al 31 ottobre, a partire dall'esercizio 1° novembre 2006 - 31 ottobre 2007. In caso contrario, infatti - sottolinea l'istante - gli operatori con esercizio "a cavallo" sarebbero costretti a modificare i dati inseriti nei bilanci già chiusi. Negativo il parere delle Entrate: così come previsto dallo stesso decreto e peraltro successivamente precisato con la circolare n. 1/2007 - spiega la risoluzione -, le disposizioni per cui non è prevista un'indicazione specifica in merito alla data di entrata in vigore si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 3 ottobre 2006. Più in particolare, le modifiche introdotte dal Dl 262 si applicano ai costi relativi a prestazioni di servizi rese da professionisti black list in esecuzione di incarichi conferiti a partire dal 3 ottobre 2006. Restano di conseguenza fuori dalla nuova disciplina quelli sostenuti per incarichi assegnati precedentemente a questa data. Chiara Ciranda - Fisco Oggi
Di Admin (del 16/09/2008 @ 17:59:38, in Professionisti, linkato 110 volte)
La targa di uno studio professionale ha funzione prettamente pubblicitaria, rendendo manifesto lo svolgimento di una determinata attività in quel luogo. La stessa va pertanto assoggettata alla specifica imposta comunale. È, in sintesi, il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza 22572 dell'8 settembre, chiamata in causa da uno studio di dottori commercialisti accertato dall'amministrazione comunale per l'affissione di una targa professionale. Lo studio impugnava la cartella notificatagli asserendo che presupposto per l'applicazione del tributo sarebbe non già la mera affissione ed esposizione di una targa, bensì la diffusione di un vero e proprio messaggio pubblicitario. Il giudice di primo grado, sposando le argomentazioni del contribuente, annullava l'atto impositivo. Avverso la decisione, l'ente ricorreva dinanzi alla Commissione di secondo grado, che riformava la sentenza impugnata: la targa professionale assolve una funzione prettamente pubblicitaria, rendendo manifesto l'esercizio di una determinata attività nel luogo ove la stessa è affissa. I professionisti, allora, si rivolgevano alla Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione della norma sul presupposto per l'applicazione dell'imposta (articolo 5 del Dlgs 507/1993). Con sentenza 22572 dell'8 settembre, la Suprema corte ha confermato la decisione di secondo grado: "la targa professionale assolve il compito di rendere pubblico l'esercizio dell'attività svolta in quel luogo, e questo concetto è da ritenersi compreso nella previsione dell'art. 5 d.lgs. 15.11.1993, n. 507 che considera rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato", smentendo inoltre le tesi di parte ricorrente, secondo cui l'attuale disciplina sarebbe del tutto diversa da quella previgente: "la disciplina sulla pubblicità ex d.lgs. 507/93 ricalca, nelle linee guida che qui interessano, la previgente disciplina ex Dpr 639/72". Non è affatto vero - hanno proseguito - che, nel vigore della precedente disciplina (Dpr 639/1972), le targhe e le insegne professionali sarebbero state di per se stesse equiparate a strumenti pubblicitari e dunque pacificamente assoggettate a imposizione, mentre, con la nuova normativa (Dlgs 507/1993), esclusivamente le targhe e le insegne recanti precisi e completi messaggi pubblicitari, tali da sollecitare la domanda di beni o servizi da parte del pubblico o promuovere grandemente l'immagine di colui che le espone, andrebbero a scontare l'imposta. La Cassazione ha anche precisato che, in materia di imposta sulla pubblicità (applicabile quando la sollecitazione avviene in luoghi pubblici o aperti al pubblico), il presupposto dell'imponibilità è rappresentato dall'astratta possibilità del messaggio di arrivare a un numero indeterminato di destinatari. Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 507/1993, sono esenti dall'imposta targhe e insegne individuanti sedi di comitati, associazioni, fondazioni e altri enti non aventi scopo di lucro, nonché quelle da esporre obbligatoriamente per legge o in base a regolamenti. Infine, fino al 2001, la tassa non era dovuta per le targhe con superficie inferiore ai 300 cm quadrati. Tale limite è stato innalzato dalla Finanziaria 2002 a 5 metri quadrati. Mauro Di Biasi - Fisco Oggi Pagine:
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