Studio Commerciale Spidalieri - Termoli (CB)
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Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
 
 
Di Admin (del 22/07/2010 @ 09:47:24, in I.V.A., linkato 71 volte)
La Corte di Giustizia si è pronunziata su una questione che riguarda direttamente la normativa fiscale nazionale
La normativa ungherese prevede alcuni requisiti di carattere formale e sostanziale per l'emissione della fattura tali da rendere identificabile l'operazione ai fini tributari. In particolare, l'articolo 35 della legge del 1992 dispone che la detrazione dell'Iva può essere esercitata "soltanto se si dispone di documenti attendibili che attestino l'importo dell'imposta a monte". In senso conforme si esprimeva anche il regolamento n. 24 del 1995del ministro delle Finanze.
Infine, se la fattura (come nel caso in esame) è redatta con mezzi informatici la detrazione è consentita se sia riscontrabile una rigorosa gestione contabile fondata sulla numerazione progressiva dei documenti.

 

La questione posta dal giudice ungherese
La Corte di Giustizia, con la sentenza n. C-368/09, si è pronunciata su una questione interpretativa pregiudiziale posta dai giudici ungheresi sulla compatibilità della normativa nazionale (articolo 13 legge n. LXXIV del 1992 abrogata dal 1° gennaio 2008 ma applicabile ai fatti in causa) con l'articolo 22 della VI direttiva Ce n. 388 del 1977 in materia di imposta sulla cifra d'affari (in vigore pro tempore), sostituito con gli articoli 167, 178 lett. a), 220, p. 1 e 226 della direttiva n. 112/2006/CE attualmente in vigore.

La normativa comunitaria
La normativa comune vigente, in materia di fatturazione, è regolata dagli articoli 167, 178 lett. a), 220, p. 1 e 226 della direttiva n. 112/2006/CE. L'articolo 178 lett. a) dispone :
"per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti:
a) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, essere in possesso di una fattura redatta conformemente agli articoli da 220 a 236 e agli articoli 238, 239 e 240"
L'articolo 226 disciplina le caratteristiche che deve possedere la fattura, concernenti: la qualità dei soggetti che pongono in essere l'operazione, la data di emissione, il numero progressivo della fattura. Infine, l'articolo 273 della direttiva n. 112/2006/CE - esprimendosi in termini identici rispetto all'articolo 22, n. 8), della sesta direttiva CE n. 388 del 1977 - prevede che "Gli Stati membri hanno la facolta' di stabilire, subordinatamente al rispetto del principio della parita' di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e ad evitare le frodi".

L'oggetto della controversia
L'Amministrazione finanziaria ungherese aveva negato il diritto alla detrazione a una impresa che aveva eseguito lavori in subappalto poiché le fatture originariamente emesse recavano delle date di fine lavori errate. I documenti erano quindi ritenuti inidonei sia dal punto di vista formale che sostanziale ai fini della detrazione. Le fatture erano state successivamente rettificate, indicando fedelmente questa volta le date di effettuazione delle operazioni. Tuttavia le fatture emesse e le note di accredito che le hanno rettificate, emesse lo stesso giorno, non possedevano una numerazione continua. Tale circostanza, secondo l'Amministrazione, comportava, da un punto di vista formale, che non erano stati rispettati gli standard previsti dalla normativa nazionale sulla fatturazione, che avrebbero consentito l'esercizio del diritto alla detrazione.

La questione pregiudiziale
Portata la questione davanti al giudice per la soluzione del conflitto, quest'ultimo sollevava la questione pregiudiziale (ex art. 234 del Trattato CE) sulla compatibilità della normativa ungherese con le norme delle direttive comunitarie in materia di Iva:

  • in primis, se la normativa interna applicabile pro tempore sull'identificazione della fattura fosse compatibile con le norme comunitarie in materia di fatturazione;
  • data risposta affermativa al quesito, se delle prescrizioni di natura formale della normativa interna siano compatibili con il sistema comunitario;
  • se, ai fini formali, siano sufficienti le indicazioni contenute nell'art. 22 n. 3), della VI direttiva n. 388/77 (cfr. art. 226 della direttiva n. 112/2006/CE in vigore).

La decisione della Corte di Giustizia
In via preliminare, spetta alla Corte di Giustizia statuire (ex articolo 234 Trattato) sulla corretta interpretazione del Trattato e della normativa derivata, mentre al giudice del rinvio "spetta la valutazione della compatibilità della normativa o della prassi nazionale con il diritto dell'Unione per definire la controversia della quale è investito" (cfr. sent. 31 gennaio 2008 C-380/05).
La Corte ha precisato che, in linea di principio, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta per operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi, utilizzati ai fini di operazioni soggette ad imposta, adeguatamente documentate con emissione di fattura, è la regola fondamentale nell'applicazione dell'Iva, le limitazioni sono invece casi eccezionali.

Le conclusioni
Per quanto concerne gli elementi obbligatori della fattura, si osserva, sono soltanto quelli previsti dall'articolo 226 della direttiva n. 112/2006/CE. L'articolo 226, nel prevedere una serie di requisiti identificativi del documento, richiede la numerazione progressiva del documento in modo da renderlo identificabile. Tale requisito, unitamente agli altri previsti dalla norma comunitaria, è sufficiente a garantire la correttezza dell'operazione.
Ne consegue che una normativa nazionale, come quella ungherese, che elimini o renda difficoltoso l'esercizio del diritto alla detrazione non è compatibile con il sistema comune in materia di imposta sul valore aggiunto. Non ha rilevanza infatti la mancanza di una numerazione continua tra la fattura e la nota di accredito che annulla la fattura iniziale.

Fonte : IlFiscoOggi

 
Di Peppeter (del 06/07/2010 @ 14:33:02, in I.V.A., linkato 110 volte)

Pronto sul sito dell'agenzia delle Entrate il portale per i rimborsi Iva a soggetti stabiliti in uno stato Ue diverso da quello del rimborso. Le norme sono in vigore dal 1° gennaio 2010 e partono con i rimborsi relativi all'anno 2009, il cui termine finale di scadenza è fissato tassativamente al 30 settembre 2010.
In particolare, per effetto della direttiva 2008/9/CE, recepita nel nostro ordinamento con il Dlgs 18/2010 agli articoli 38-bis 1 e 2, e del Dpr 633/72 i soggetti italiani devono presentare la richiesta di rimborso tramite l'agenzia delle Entrate attraverso Entratel o Fisconline, mentre i soggetti residenti in altro stato comunitario che vogliono chiedere il rimborso dell'Iva versata in Italia devono presentare la loro richiesta di rimborso alla propria amministrazione finanziaria la quale provvederà ad inoltrarla all'agenzia delle entrate.
I soggetti extra Ue, invece, continueranno a presentare le richieste di rimborso in formato cartaceo (modello Iva 79) approvato con il provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 29 aprile 2010. La gestione dei rimborsi Iva è curata dal Centro Operativo di Pescara.


La procedura
Per accedere al servizio telematico occorre collegarsi al sito www.agenziaentrate.it, accedere alla voce documentazione, aprire il link Rimborsi IVA/VAT refunds, sono disponibili due versioni in italiano e in inglese. Cliccando «Rimborsi Iva» si accede alla pagina Rimborsi Iva Ue in fondo alla quale si trovano quattro cartelle contenenti i tre tipi di istanze di rimborso più la normativa e la prassi. All'interno di tali tipi di rimborso sono riportate alcune importanti tabelle che aiutano i contribuenti a conoscere le normative sui rimborsi vigenti nei singoli Paesi della UE e i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati.


Tipologia di rimborsi
Da quest'anno i contribuenti che intendono chiedere il rimborso Iva in uno stato comunitario diverso da quello in cui sono stabiliti devono presentate l'istanza esclusivamente via web direttamente al paese in cui sono stabiliti.
I contribuenti italiani devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline a secondo del canale al quale sono abilitati, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati. L'abilitazione può essere richiesta e ottenuta anche da soggetti non residenti i quali, però, devono prima chiedere il codice fiscale italiano attraverso in modello AA5/6 e dopo l'abilitazione devono essere in possesso di formale delega per potere avanzare la richiesta di rimborso al centro operativo di Pescara.
Nel sito delle Entrate c'è una interessante tabella che riporta tutte le informazioni che i contribuenti italiani devono conoscere con riferimento al paese che deve eseguire il rimborso. Infatti, le condizioni possono variare a seconda del paese cui Pescara invierà l'istanza ed è necessario che il contribuente sappia le regole ivi vigenti.
Nella domanda di rimborso - che può riferirsi al mese, al trimestre o all'anno – la descrizione dei beni deve essere inserita in base a una tabella, anch'essa riportata nel sito, alla quale è bene fare riferimento per evitare che qualche amministrazione finanziaria possa rifiutare l'esecuzione del rimborso. Per i soggetti comunitari che chiedono il rimborso dell'Iva versata in Italia, se il contribuente vanta un credito per un periodo inferiore al trimestre (ad esempio, gennaio e febbraio ma non marzo) potrà chiedere il rimborso di tale credito con la richiesta annuale. Per le richieste relative al trimestre l'importo minimo rimborsabile è pari a 400 euro (se inferiore il rimborso sarà annuale); per le richieste relative all'anno, invece, è di 50 euro.

Fonte: Portale Renato da il Sole 24 Ore di martedì 6 luglio 2010, pagina 30


 

Pronto, sul sito delle Entrate, il modello, con le relative istruzioni, con cui i soggetti passivi Iva devono comunicare i dati sulle operazioni poste in essere nei confronti degli operatori con sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, individuati dai decreti del ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001. Ad approvarlo, un provvedimento del direttore dell'Agenzia datato 28 maggio.

Il nuovo obbligo di comunicazione è stato definito dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2010, in attuazione delle disposizioni contenute nel cosiddetto decreto incentivi (Dl 40/2010, convertito, con modificazioni, con la legge n. 73 del 22 maggio 2010).
Dal prossimo 1° luglio gli operatori passivi Iva devono comunicare, tramite il modello, i dati relativi alle cessioni e agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute. 

Gli operatori che hanno conseguito, nei quattro trimestri precedenti e per ciascun tipo di operazione, un ammontare totale per trimestre inferiore a 50mila euro devono presentare il modello con riferimento a periodi trimestrali (stessa regola valida anche per coloro che hanno avviato l'attività da meno di quattro trimestri). 
Chi invece ha presentato la comunicazione con cadenza trimestrale e nel corso di un trimestre ha superato la soglia dei 50mila euro deve presentare il modello con cadenza mensile dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati. 
Gli altri operatori devono presentare la comunicazione in relazione a periodi mensili.
Inoltre, gli operatori economici tenuti a presentare la comunicazione con cadenza trimestrale possono presentare il modello mensilmente per l'intero anno solare.
Chi presenta la comunicazione con cadenza trimestrale deve fare riferimento ai quattro trimestri dell'anno solare.

Il modello va inviato all'Agenzia delle Entrate direttamente o tramite intermediari abilitati esclusivamente per modalità telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
 

Fonte: Agenzia delle Entrate
 
 
 
Di Admin (del 20/05/2010 @ 10:06:17, in I.V.A., linkato 106 volte)
Alleggerita anche l'Irap se il tributo è iscritto fra gli oneri che concorrono alla valore della produzione
L'Iva su prestazioni alberghiere e di ristorazione, non detratta per la mancanza delle relative fatture, può essere dedotta dal reddito come elemento aggiuntivo del costo, se - chiaramente - inerente all'attività d'impresa o professionale. Iva non detratta che, se iscritta fra i costi della produzione, alleggerisce anche la base imponibile Irap. Il chiarimento è contenuto nella circolare n. 25/E del 19 maggio.

Si chiude, così, il cerchio interpretativo sugli effetti della modifica normativa (Dl 112/2008) con efficacia dal 1° settembre 2008, allorché è stata eliminata la previsione di indetraibilità oggettiva dell'imposta sul valore aggiunto pagata sui servizi di "vitto e alloggio".

Il Dl 112/2008 e la modifica normativa
Come anticipato, con il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 è stato modificato l'articolo 19-bis1 del Dpr 633/1972, cassando la previsione di indetraibilità oggettiva dell'Iva sulle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande (che non formassero oggetto dell'attività propria dell'impresa, o che non fossero effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa, in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale, oppure poste in essere da imprese fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendali).
La modifica si era resa necessaria per eliminare il contrasto fra la disposizione interna e l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE.

A partire dal 1° settembre 2008, quindi, l'imposta relativa a tali servizi è detraibile secondo gli "ordinari" principi dettati dal Dpr 633/1972 e, cioè, nella misura gli stessi risultino inerenti all'attività.

La detrazione è imprescindibile, però, dal possesso della relativa fattura, che va richiesta (rientrando le prestazioni in oggetto fra quelle per le quali l'emissione del documento è obbligatoria solo "a domanda" del cliente) non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
Ma cosa accade ai fini delle imposte sui redditi se l'imprenditore o il professionista la fattura non l'abbiano richiesta? L'Iva, in questo caso, non detraibile (ma non "oggettivamente" indetraibile), può essere dedotta - incrementando il costo del servizio documentato dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale - dal reddito imponibile?

La novità interpretativa
L'Agenzia delle Entrate era già intervenuta sul tema, con la circolare n. 6/E del 2009 e con la risoluzione n. 84/2009. In quelle occasioni era stato specificato che l'imposta non detratta in seguito a una valutazione discrezionale del contribuente fosse deducibile né dal reddito né dalla base imponibile Irap.

Il principio, e in ciò risiede la novità interpretativa contenuta nella circolare n. 25/E, può però subire una deroga nelle ipotesi in cui la scelta di non richiedere la fattura si basi su "valutazioni di convenienza economico-gestionale". Quando, cioè, i costi da sostenere per gli adempimenti Iva connessi alle fatture risultano superiori al vantaggio economico costituito dall'importo dell'imposta detraibile. Una valutazione, quest'ultima, che l'Agenzia riconosce come effettuata dal contribuente (imprenditore o professionista), le cui scelte si prospettano logicamente "come la soluzione economicamente più vantaggiosa".

Detto in altri termini, un costo che l'operatore economico ha valutato come "funzionale" al raggiungimento del maggior risultato economico possibile e che, perciò, è da considerarsi "inerente".
Da qui alla sua deducibilità dal reddito imponibile, il passo è breve: l'Iva non detratta va ad aggiungersi alla spesa alberghiera o di ristorazione, formando il totale deducibile nei limiti prescritti dalla norma (ad esempio, nell'ambito del reddito d'impresa è deducibile il 75% del suo ammontare).
Fonte : IlFiscoOggi
 
Un soggetto iva che acquisti beni o servizi da un non residente in Italia, a far data dall’inizio del nuovo anno, sarà costretto ad operare mediante reverse charge, anche laddove il fornitore non residente sia identificato o dotato di rappresentante fiscale in Italia.
Evidentemente gli operatori nazionali che acquisteranno beni o servizi dovranno accollarsi un maggiore onere in termini contabili, consistente nell’autofatturazione degli acquisti : il loro vantaggio, specularmene, sarà invece dato dal non dover assolvere l’iva ai fornitori non residenti, ma identificati o muniti di rappresentante fiscale in Italia.
Questi ultimi, non potendo più emettere fattura con iva ai loro clienti italiani, neppure potranno utilizzare in compensazione l’imposta da loro assolta sugli acquisti effettuati in Italia : saranno pertanto costretti, loro malgrado, a richiedere il rimborso dell’iva assolta sugli acquisti suddetti, andando inevitabilmente incontro a consistenti aggravi nella gestione finanziaria conseguente.
Quanto appena descritto in relazione agli obblighi di inversione contabile non trova applicazione nei casi in cui il fornitore non residente fornisca prodotti, materiali o immateriali, ad un cliente italiano utilizzando una stabile organizzazione dello stesso fornitore in Italia.
Attenzione inoltre: dal 2010, e per gli acquisti di servizi svolti in tale periodo amministrativo, sarà obbligatorio per l’acquirente nazionale presentare i modelli Intrastat relativamente agli acquisti di servizi intracomunitari, che, sino alle operazioni di competenza 2009, non rappresentavano una fattispecie che interessasse la redazione degli Intrastat.
Fonte : FiscoEtasse
 
Di Peppeter (del 08/05/2010 @ 09:51:30, in I.V.A., linkato 60 volte)

Segno positivo per Iva e Ire; diminuiscono le compensazioni di crediti relative all'imposta sul valore aggiunto, aumentano i ruoli incassati. Questi i dati più interessanti emersi dal Rapporto sulle entrate tributarie relativo al trimestre gennaio-marzo 2010 elaborato dal dipartimento delle Finanze e da quello della Ragioneria generale dello Stato.

L'imposta sul valore aggiunto segna un incremento di 172 milioni di euro (+0,8%) rispetto allo spesso periodo del 2009. Ma non è solo l'Iva a mostrare una crescita: ad aumentare è anche e soprattutto l'Ire (+572 milioni di euro, pari a +1,4%). Segnali più che positivi nell'ambito di una leggera flessione generale delle entrate tributarie del Bilancio dello Stato (-1,3%), con una perdita di 1.130 milioni di euro rispetto al trimestre 2009. A incidere, il calo delle entrate provenienti dall'imposta sostituiva su interessi e altri redditi da capitale, causato da un minor versamento previsto a saldo registrato a febbraio 2010, dovuto alla riduzione dei tassi d'interesse nel 2009.

Novità rilevanti dalle compensazioni Iva che registrano un forte calo: 4.779 mln di euro contro gli 8.897 dello scorso anno, con una diminuzione del 46,3%. Ciò è dovuto alle novità introdotte dall'articolo 10 del Dl 78/2009 secondo il quale, dal 1° gennaio 2010, le compensazioni per importi superiori a 10mila euro riferite a crediti Iva annuali del 2009 o a crediti trimestrali del 2010, possono essere effettuate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale da cui emerge il credito.
Ottimi risultati anche dai ruoli incassati, che, con 1.181 milioni di euro, aumentano del 33% rispetto all'anno scorso, "arricchendosi" di 293 mln.
Risultati quasi analoghi al trimestre del 2009 per le entrate tributarie degli enti territoriali, con una leggera diminuzione rispetto all'anno scorso: 82 milioni di euro in meno (-1,7%).

Gli incassi dello Stato ammontano a 79.655 milioni di euro, con una leggera diminuzione di 1.341 milioni di euro (-1,7%). Ma il risultato deriva in massima parte da un fattore meramente contabile, per la presenza nei numeri relativi a gennaio 2009 del versamento in conto residui di somme accertate nei mesi precedenti, ma non incassate. Ciò non si è verificato nel gennaio 2010. "Al netto di questo elemento di natura contabile il gettito registrato nel periodo gennaio-marzo 2010 è in linea con quello dello stesso periodo del 2009", evidenzia il Rapporto.

Segno più per le entrate targate Inps e Inpdap. Se il gettito contributivo evidenzia in totale una lieve riduzione (-0,6%), i contributi Inps registrano invece un incremento di 210 milioni (+0,6%) frutto dell'aumento del recupero crediti, in via diretta e tramite concessionari. I contributi Inpdap, infine, registrano un incremento di 1,4% (+162 mln di euro).

Fonte: r.fo. da nuovofiscooggi.it
 
 
 
Di Admin (del 03/05/2010 @ 11:12:51, in I.V.A., linkato 174 volte)

Cosa cambia dal 2010 per chi vende servizi a clienti stranieri – recepimento Direttiva 2008/8 CE

Come dovranno comportarsi le imprese o i professionisti italiani che correntemente si trovano ad effettuare prestazioni di servizi nei confronti di clienti situati al di fuori dei confini nazionali?
Occorrerà effettuare una prima fondamentale distinzione circa la natura del cliente cui si rivolgono le prestazioni citate: vanno distinti a seconda che essi siano privati consumatori o soggetti passivi iva. Nel caso in cui i clienti siano privati consumatori nel loro paese di residenza, le prestazioni saranno imponibili iva in Italia; viceversa, qualora gli stessi siano soggetti passivi ai fini iva nei propri paesi, l’imposta di riferimento dovrà essere ivi assolta.
In particolare, dovendosi riferire a Clienti soggetti passivi iva nei loro paesi, l’operatore italiano dovrà:
- emettere fattura citando il titolo e la norma di non assoggettamento ad iva in Italia;
- evidenziare il numero di partita iva del cliente (ove lo stesso sia comunitario);
- compilare il nuovo modello Intrastat, per il prossimo anno previsto anche laddove si effettuino prestazioni di servizi a clienti intracomunitari (altra novità di rilievo!).

In sostanza quindi, come criteri generali di riferimento circa il paese di imponibilità iva, avremo :
a) se il cliente straniero è un privato consumatore, la prestazione sarà imponibile nel paese del prestatore di servizi (come è successo sino ad oggi…);
b) se il cliente straniero, invece, dovesse essere un soggetto passivo iva nel proprio paese, allora la prestazione diverrà imponibile nel paese del committente : quest’ultimo riceverà fattura senza addebito di iva dall’operatore italiano e procederà, mediante inversione contabile, a rendersi debitore dell’imposta nel proprio paese.

Andrò di seguito ad effettuare alcuni semplici esempi:
- Impresa italiana che svolge attività di prestazione di servizi nei confronti di un’impresa estera
L’impresa italiana provvederà ad emettere fattura senza addebito di iva, mentre la committente estera dovrà provvedere, se impresa comunitaria, all’inversione contabile nel proprio paese.

- Professionista italiano che presta servizi verso Cliente straniero

Il professionista dovrà sincerarsi della soggettività passiva ai fini iva del cliente straniero nel proprio paese:
a)laddove quest’ultimo operi quale soggetto passivo e, a tale titolo, riceva le prestazioni del professionista italiano, allora dovrà ricevere dall’Italia una fattura senza addebito iva (precisamente fuori campo iva), e sarà poi suo compito effettuare l’inversione contabile che renderà l’operazione imponibile nel paese di destinazione della prestazione;
b)qualora invece il cliente non sia un soggetto passivo iva nel proprio paese, ovvero, comunque, riceva le prestazioni del professionista italiano in qualità di privato consumatore, allora la fattura che riceve dovrà essere assoggettata ad iva in Italia.

Natura del servizio svolto
Luogo di imponibilità al 31/12/2009 Luogo di imponibilità dal 2010
Principio Generale Vale il domicilio del prestatore - se il Cliente è soggetto iva, vale il paese del Cliente;
- se non lo è, operazione imponibile in Italia
Intermediazioni Vale il luogo dell’operazione per i clienti privati; vale il domicilio del cliente se soggetto passivo Nulla è mutato
Servizi inerenti gli immobili Luogo di ubicazione immobile Nulla è mutato
Trasporto intracomunitario merci Se il Cliente è un privato, vale il luogo di partenza;
Se è un soggetto passivo, vale il domicilio del Cliente
Nulla è mutato
Noleggio o leasing di mezzi di trasporto Vale il domicilio dell’impresa che presta il servizio Vale il luogo ove viene messo a disposizione il veicolo (sino a 30 gg. di durata)
Fonte : FiscoeTasse
 
Di Peppeter (del 23/04/2010 @ 08:30:16, in I.V.A., linkato 308 volte)

Rammentiamo brevemente la disciplina ultima delle compensazioni dei crediti I.V.A. 

A decorrere dal 1 gennaio 2010 sono stati introdotti nuovi obblighi per poter compensare il credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno con altre imposte e contributi.

Più precisamente le compensazioni di credito IVA superiori a Euro 10.000,00 possono essere effettuate solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA o dell’Istanza di rimborso infra-annuale.

Si precisa che la dichiarazione IVA può essere presentata non prima del mese di febbraio, ma che la compensazione può essere operata solo nel mese successivo.

Inoltre se si intende compensare crediti IVA con altre imposte e contributi per importi superiori a Euro 15.000,00 è istituito l’obbligo di richiedere preventivamente l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Da Studio Spidalieri

 
Di Admin (del 19/04/2010 @ 10:14:42, in I.V.A., linkato 201 volte)
I modelli dovranno essere utilizzati a partire dal 1° giugno 2010 e andranno presentati in via telematica

E' pronta e disponibile on-line la versione definitiva dei modelli "Intra 12" e "Intra 13", le cui bozze erano state pubblicate, sempre sul sito dell'Agenzia delle Entrate, lo scorso 26 marzo. I modelli, approvati con provvedimento direttoriale del 16 aprile, sono accompagnati dalle specifiche tecniche per la loro trasmissione telematica.

Il restyling della modulistica - da utilizzare e presentare esclusivamente in via telematica a partire dal prossimo 1° giugno - si è reso necessario in seguito all'adeguamento della normativa interna, attuata con il Dlgs 18/2010, alle direttive europee in materia di Iva. Si ricorda che, in particolare, dal 1° gennaio di quest'anno, sono cambiate le regole sulla territorialità dei servizi, in relazione ai quali gli enti non commerciali rientrano fra i soggetti passivi, anche per gli acquisti relativi all'attività istituzionale.

Il nuovo Intra 12 va utilizzato dagli enti non commerciali non soggetti Iva e dagli agricoltori che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un importo superiore a 10mila euro - ovvero dagli stessi soggetti qualora abbiano optato per l'applicazione dell'imposta, su tali acquisti, in Italia - allo scopo di dichiarare all'ufficio competente l'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, l'ammontare dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.

Il modello va altresì presentato:

  • dagli stessi soggetti, debitori d'imposta per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti (quindi, con applicazione del reverse charge).
  • dagli enti non commerciali soggetti Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
Enti non commerciali e agricoltori esonerati, che sono debitori d'imposta, dovranno presentare le dichiarazioni relative ai mesi da gennaio ad aprile 2010 entro il prossimo 30 giugno tramite il nuovo Intra 12.
Le dichiarazioni mensili per i primi quattro mesi del 2010 devono essere ripresentate integralmente solo se nello stesso periodo sono state effettuate operazioni che non potevano essere segnalate nel vecchio modello.

Il nuovo Intra 13, invece, va utilizzato dagli enti non commerciali non soggetti Iva che intendo effettuare acquisti intracomunitari che scontano l'imposta, fino al limite di 10mila euro e in assenza dell'opzione per l'applicazione dell'Iva in Italia. I soggetti interessati devono dichiarare all'ufficio competente, prima di ogni singolo acquisto intracomunitario, l'ammontare dell'operazione e il totale di tutte quelle realizzate nell'anno. 

Fonte : IlFiscoOggi

 
Di Peppeter (del 15/04/2010 @ 14:54:58, in I.V.A., linkato 516 volte)

Da maggio sarà possibile inviare gli elenchi Intrastat anche attraverso il canale telematico Entratel dell'agenzia delle Entrate. L'annuncio è stato dato ieri nel corso del seminario, svoltosi a Roma presso la sede di Confcommercio, durante il quale si è discusso della nuova normativa in materia di Iva per lo scambio di servizi all'interno dell'Unione europea, con l'attenzione particolarmente rivolta agli adempimenti telematici. La possibilità di utilizzare il sistema informatico delle Entrate per l'invio delle dichiarazioni, che si affianca al servizio telematico doganale, era illustrata nella determinazione 22778 del direttore delle Dogane (di concerto con le Entrate) dello scorso 22 febbraio, con cui erano approvati i modelli per gli elenchi Intrastat sull'Iva comunitaria. Il canale sarà dunque accessibile dal prossimo mese: una facilitazione per le imprese e per i loro intermediari come i commercialisti, che già utilizzano Entratel, tra l'altro, per le dichiarazioni Iva. Restano molti tuttavia i dubbi di imprese e professionisti sulle modalità di compilazione telematica dei nuovi modelli. Per sciogliere i nodi emersi dal confronto con le aziende la stessa agenzia delle Entrate ha già previsto, probabilmente per maggio la pubblicazione di una o più circolari che affronteranno i punti caldi, come quelli relativi all'indicazione del Paese di pagamènto e il numero/data di fattura da inserire.

«Il cambiamento epocale ha precisato a margine del convegno Mario Spera, della direzione centrale normativa dell'agenzia delle Entrate consiste nel fatto che le prestazioni di servizi tra operatori economici verranno tutte tassate, tranne poche eccezioni, nel Paese del committente. Il che vuol dire che i committenti nazionali potranno svolgere tutti gli adempimenti in Italia. Senza ricevere così l'addebito Iva da un altro Paese europeo e dovere poi chiedere successivamente il rimborso». A chiarire la portata delle nuove norme è intervenuto Antonio Vento, responsabile fiscalità d'impresa di Confcommercio: «Le regole in tema di Iva sui servizi ha detto agevoleranno gli scambi commerciali tra le imprese dei Paesi Ue, facilitando l'adempimento degli obblighi fiscall per le prestazioni di servizi intracomunitari. La riforma, come qualunque modifica normativa di una certa complessità, porta con sé anche aspetti critici, che saranno evidenti al momento della piena operatività delle disposizioni».

Si avvicina intanto il debutto col modello Intrastat, il 20 e il 26 aprile prossimi (a seconda della modalità di presentazione), per imprese e professionisti che non hanno fatturato più di 50mila euro (chi è andato oltre, infatti, lo ha già fatto mensilmente da inizio anno) per prestazioni di servizi «generici» resi e ricevuti da soggetti comunitari. Resta comunque la possibilità di sanare, entro il 25 luglio, eventuali errori o imprecisioni commessi fino ad aprile.

Fonte: Nariello Francesco da il Sole 24 Ore di giovedì 15 aprile 2010, pagina 35

 

 
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