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Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
In vigore dal 2 settembre il regolamento sul Fondo a favore di chi è in difficoltà con il pagamento delle rate
Sta per scattare l'operazione "sospendi-mutuo". Il 2 settembre entra in vigore il regolamento, adottato con il decreto ministeriale n. 132 del 21 giugno (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto), che disciplina l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui stipulati per l'acquisto della prima casa. L'agevolazione - sospensione del pagamento delle rate - è rivolta alle persone che risultano titolari di un contratto di mutuo finalizzato all'acquisto di un immobile, in Italia, destinato a propria abitazione principale. Requisiti e condizioni di accessoQuesti i presupposti necessari per essere ammessi al beneficio:
- il richiedente deve essere proprietario dell'immobile per il quale è stato contratto il mutuo
- l'importo ricevuto deve essere al massimo 250mila euro e in ammortamento da almeno un anno
- l'appartamento non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e non deve avere le caratteristiche per essere considerato "di lusso"
- l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non deve superare 30mila euro.
Tutti i requisiti di partenza devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
Inoltre, la temporanea impossibilità a rispettare il calendario delle rate deve essere "giustificata" da uno dei seguenti eventi verificatosi dopo la stipula del contratto di mutuo:
- perdita del posto di lavoro o termine del contratto, senza un nuovo impiego da almeno tre mesi
- morte o sopraggiunta non autosufficienza di un componente del nucleo familiare percettore di almeno il 30% del reddito complessivo del nucleo familiare
- pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare per almeno 5mila euro annui
- pagamento di spese per manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento funzionale dell'immobile, per opere necessarie e indifferibili, di ammontare non inferiore a 5mila euro
- aumento della rata del mutuo a tasso variabile di almeno il 25% (in caso di rate semestrali) ovvero di almeno il 20% (rate mensili).
La domanda Chi, in possesso dei requisiti su elencati, intende interrompere momentaneamente il pagamento delle rate di mutuo, deve farne richiesta alla banca che ha concesso la somma, utilizzando il modello che a breve sarà disponibile sul sito del dipartimento del Tesoro e indicando l'intervallo temporale per il quale intende usufruire della sospensione. Alla domanda andranno allegate l'attestazione dell'Isee e la documentazione idonea a dimostrare le ragioni del mancato pagamento della rata.
Revoca dell'agevolazione Vietato fare carte false: l'agevolazione viene revocata se si accerta che è stata ottenuta grazie a dichiarazioni non veritiere o a documenti fasulli. Chi ne ha beneficiato illegittimamente, deve restituire allo Stato l'importo girato dal Fondo alla banca, rivalutato secondo l'indice Istat e maggiorato degli interessi legali.
Tutto in un mese Nel tempo massimo di un mese, l'aspirante beneficiario viene messo a conoscenza dell'esito della domanda. Sono infatti previsti 10 giorni a disposizione della banca - dal ricevimento della richiesta - per determinare i costi dell'operazione a carico dello Stato e inoltrare la pratica al Gestore del Fondo. Quest'ultimo esamina il caso ed entro 15 giorni dà alla banca l'ok per la sospensione, che l'istituto di credito provvede poi a comunicare al beneficiario nei successivi 5 giorni.
Fonte : IlFiscoOggi
Metti un'impresa europea che decide di sbarcare in Italia. La fase di start up porta già i primi frutti e a fine 2010 viene realizzato un utile ante imposte di 7 milioni di euro. Alla resa dei conti con il fisco dovrà pagare poco più di 2 milioni di euro, calcolati secondo la normativa italiana sul reddito delle società. Cosa succederebbe se al posto delle regole della Penisola questa impresa potesse scegliere la normativa fiscale del proprio paese di origine o quella di un altro dell'Unione europea? Un'ipotesi che presto diventerà realtà. A prevederla è l'articolo 41 della manovra 2011 che ha appena incassato il via libera del Senato e sarà ora all'esame della Camera. Una prima simulazione effettuata da KStudio Associato (Kpmg) per il Sole 24 Ore mostra i differenti scenari ritagliati su misura secondo l'identikit della società in questione. Un confronto tra il modello fiscale italiano e quelli di Francia, Gran Bretagna, Germania e Irlanda. Dublino si conferma la realtà più attraente, grazie soprattutto all'imposta sugli utili che pesa per il 12,5% appena. Qui con le stesse condizioni ai blocchi di partenza e al traguardo di fine esercizio la società dovrebbe staccare un assegno ben più leggero e pari a circa 870mila euro. Non ha il fascino dell'Irlanda, ma anche la tassazione tedesca si rivela conveniente: calcolando l'imposta sui redditi e il contributo di solidarietà il conto da pagare ammonta a poco più di un milione di euro. A questo potrebbe essere aggiunto (ma ancora non è chiaro) l'importo dovuto per la trade tax municipale, che pesa tra il 14 e il 17% a seconda della sede della casa madre. Con il modello britannico il conto da pagare sarebbe lo stesso di quello calcolato secondo le regole italiane, mentre con la normativa francese l'impresa pagherebbe quasi 400mila euro in più. Nella realtà il ventaglio di scelte sarà ancora più ampio e si estenderà a tuti e 27 Paesi della Ue. L'obiettivo dichiarato del governo è un regime fiscale di «attrazione europea» che potrà essere esteso anche ai dipendenti e ai collaboratori dell'impresa estera attiva in Italia. Gli emendamenti approvati dal Senato hanno però circoscritto il raggio di applicazione: possono cogliere questa opportunità solo le imprese che hanno avviato un'attività sul territorio italiano dopo il 31 maggio. L'opzione sarà valida solo per tre anni e verrà applicata solo alla legislazione statale sulle imprese. I dettagli operativi verranno chiariti con un decreto del Ministero dell'Economia e dopo il via libera della Commissione Ue. Già oggi, però, i consulenti fiscali cercano di interpretare la fredda dicitura di poche righe che rivoluziona la normativa fiscale europea. Molta curiosità e tanti dubbi. «La nuova disciplina – sottolinea Govanni Barbara, avvocato e partner di KStudio Associato (Kpmg) che insieme ad Anna Maria Faienza e Laura Colombini ha effettuato la simulazione – rappresenta l'antitesi dell'armonizzazione, perché le imprese di derivazione estera godrebbero di vantaggi competitivi rispetto alle altre. Lo stesso meccanismo opzionale a tre anni se da un lato attenua l'effetto negativo sulla competitività, dall'altro può dar luogo a non pochi problemi legati alla coesistenza di regole differenti per determinare il reddito di impresa, perché gli effetti reddituali e patrimoniali si trascinano anche negli anni successivi». Sulla stessa lunghezza d'onda sono le reazioni a caldo degli esperti fiscali delle Camere di Commercio, che sondano gli umori dei potenziali investitori sul suolo italiano. «Si tratta certamente di un'iniziativa interessante e unica – dice Heinz-Georg Krolovitsch, responsabile del network "Norme e tributi" della Camera di commercio italo-germanica. Anche se «oltre al vantaggio psicologico di sentirsi un po' a casa con il fisco ci sono numerosi punti interrogativi sugli effettivi vantaggi reali. La normativa fiscale di ciascun paese di per sé è già abbastanza complessa e potrebbero sorgere problemi anche dal punto di vista linguistico per l'interpretazione delle norme di un altro paese». Resta alla finestra in attesa di nuovi sviluppi Colin Jamieson, consigliere della Camera di commmercio britannica per l'Italia: «Aspettiamo il decreto attuativo per avere un quadro più preciso. Un dato di fatto è che spesso i nostri clienti si lamentano degli alti costi del fare impresa in Italia».
I NUMERI
8mila Le imprese a controllo estero Sono le imprese italiane controllate da multinazionali con sede nei Paesi della Ue secondo le stime elaborate da Marco Mutinelli, docente di gestione aziendale dell'Università di Brescia, a partire dalla banca dati Reprint– Ice del Politecnico di Milano. Occupano circa 700 addetti e nel 2008 hanno fatturato 319 miliardi di euro. Il risultato ante imposte è pari a 7,7 miliardi e le imposte sul reddito di impresa a 5,2 miliardi. 300/400 I nuovi flussi Sono le imprese italiane controllate da capitale estero di un Paese Ue (con la casa madre in un Paese europeo) che vengono create ogni anno in Italia. La stima è stata realizzata a partire dalla banca dati Reprint (Ice- Politecnico di Milano) che tiene conto dei settori dell'industria, commercio all'ingrosso, servizi all'impresa, utilities e Ricerca Sviluppo. Non vengono invece considerati i servizi finanziari. Il calcolo delle imposte con i differenti metodi Con l'applicazione dell'articolo 41 della manovra 2011 un'impresa residente nella Ue che intraprende una nuova attività economica in Italia può scegliere, in alternativa alla norma tributaria italiana, le regole fiscali in vigore nel proprio stato o quelle di un altro paese dell'Unione. Secondo la simulazione effettuata da KStudio Associato (Kpmg) per il Sole 24 Ore ecco quale sarebbe la tassazione applicabile ad una stessa impresa con la regola italiana, a confronto con la disciplina di altri quattro paesi: Germania, Francia, Irlanda e Gb. Il calcolo è stato effettuato ipotizzando una società di capitali che opera nel settore commerciale, costituita in Italia dopo il 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del dl 78/2010), detenuta al 100% da un società residente in uno Stato della Ue diverso dall'Italia. Si presume che la società realizzi utili già dal primo anno di costituzione e si considera solo l'imposta sui redditi delle società. Gli importi sono espressi in euro. IMPOSTE SUI REDDITI (Ires) 2.009.219 Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio sono deducibili nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi IMPOSTE SUI REDDITI 2.360.382 Gli interessi passivi su finanziamenti infragruppo sono deducibili nel limite della percentuale pari al tasso annuale medio effettivo che le banche applicano ai prestiti a tasso variabile con durata minima di 2 anni IMPOSTE SUI REDDITI 1.096.474 Le società tedesche, oltre all'imposta sui redditi e al contributo di soliderietà, sono soggette anche a un trade tax, con aliquota variabile tra il 14 e il 17% a seconda della municipalità (a Monaco è il 17 per cento) IMPOSTE SUI REDDITI 867.969 I dividendi da società estere sono tassati al 25%. I compensi per gli amministratori sono deducibili, così come gli interessi passivi lordi se derivano da finanziamenti effettuati per l'attività commerciale IMPOSTE SUI REDDITI 2.018.800 Non è possibile ammortizzare i beni che costituiscono immobilizzazioni materiali. Si può però dedurre, secondo coefficienti prefissati, il costo sostenuto per l'acquisto di impianti o macchinari
Fonte: Bussi Chiara da Il Sole 24 Ore di lunedì 19 luglio 2010, pagina 2
Prolungati i termini per la sospensione dei debiti delle Pmi. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Associazione bancaria italiana e le altre rappresentanze d'impresa firmatarie dell'avviso comune sottoscritto ad agosto 2009, hanno concordato di differire di 7 mesi la scadenza per la presentazione delle domande sulla moratoria dei mutui. Le imprese avranno tempo fino al 31 gennaio 2011 per presentare la richiesta di sospensione dei debiti. Saranno ammesse all'agevolazione solo le operazioni che non sono state già oggetto di proroga.
L'Avviso comune, sottoscritto il 3 agosto scorso, prevede 12 mesi di congelamento dei pagamenti della quota capitale delle rate per mutui e leasing e l'allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili; il termine ultimo per presentare la domanda di moratoria alle banche era fissato al 30 giugno 2010. Con il nuovo accordo, la scadenza per accedere alle agevolazioni slitta al 31 gennaio 2011.
Il monitoraggio periodico dei dati evidenzia che, al 30 aprile scorso, le richieste pervenute sono state circa 185mila (+ 15mila rispetto al 30 marzo), per un debito residuo pari a più di 55 miliardi di euro. In particolare, tenendo conto dei tempi di istruttoria (circa 30 giorni), sono già state accolte fino ad aprile quasi 142mila domande per un ammontare di circa 10 miliardi di euro di mutui e leasing sospesi (+ 500 milioni rispetto a marzo).
Fonte: Agenzia delle Entrate
Sulla base dei finanziamenti fissati dalla Finanziaria 2010, confermati gli importi erogati nel 2009
Fisco soft anche quest'anno per chi svolge attività di autotrasporto. Sulla base dei fondi destinati al settore dalla Finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) sono state confermate le stesse somme erogate lo scorso anno per garantire gli sconti fiscali. Quindi, le imprese di autotrasporti merci per conto terzi e conto proprio, potranno continuare a portare in compensazione, tramite il modello F24, il contributo al Sistema sanitario nazionale (per un importo massimo di 300 euro per ciascun veicolo) pagato sui premi Rc auto per danni causati dalla circolazione di mezzi per trasporto merci di massa non inferiore a 11,5 tonnellate a pieno carico.
Inoltre, l'imprenditore potrà usufruire, per i trasporti effettuati personalmente fuori dal territorio comunale in cui ha sede l'impresa (trasporto per conto di terzi), della deduzione forfetaria delle spese non documentate per il periodo d'imposta 2009. Si tratta di 56,00 euro per trasporti all'interno della regione e di quelle confinanti. Tale deduzione spetta anche per i trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa per una cifra uguale al 35 per cento di quella che tocca agli stessi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti. E' di 92,00 euro, invece, la deduzione per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
Fonte : FiscoOggi
Ok all'agevolazione fiscale sul reddito anche quando l'attività svolta non è collegata direttamente all'evento
Tassazione agevolata per chi cura la formazione degli atleti anche se l'attività non è collegata all'effettuazione di uno specifico incontro sportivo, quando i compensi sono pagati da Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire o altri enti di promozione sportiva dilettantistica da tali organismi riconosciuti; corrispettivi senza Ires per le prestazioni rese nei confronti dei non soci, a patto che i beneficiari siano tesserati di organizzazioni sportive nazionale e che le attività siano direttamente collegate all'attività sportiva e senza fini di lucro; terminato l'allenamento non è necessario farsi un bagno turco, perciò l'importo corrisposto per tale servizio costituisce reddito al 100 per cento; via libera a stipendi superiori ai parametri previsti dalla legge, se è dimostrabile che gli importi "maggiorati" siano necessari per il raggiungimento degli obiettivi di carattere istituzionale. Questi, in breve, i quattro chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 38/E del 17 maggio, che risponde ad altrettanti quesiti posti da un'associazione nazionale in merito all'applicazione di alcuni regimi di favore riservati gli enti sportivi dilettantistici.
Anche fuori dal campo il fisco è agevolato Il primo chiarimento prende in esame l'ambito di applicazione degli sconti Irpef previsti dagli articoli 69, comma 2, del Tuir e 25, comma 1, della legge 133/1999, relativi ai compensi erogati per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, considerati "redditi diversi" dall'articolo 67, comma 1, del Tuir. Secondo la disposizione di legge, tali pagamenti devono essere corrisposti dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unire o da altri enti di promozione sportiva dilettantistica da essi riconosciuti. Il dubbio da chiarire nasce dalle novità introdotte dall'articolo 35, comma 5, del Dl 207/2008, che ha dato il via libera all'agevolazione anche in relazione alla formazione, alla didattica, alla preparazione e all'assistenza. La norma, di fatto, chiarisce la risoluzione odierna, ha esteso l'applicazione del regime di favore a tali specifiche attività e, di conseguenza, alle figure professionali che le pongono in essere, riconoscendo loro il merito di partecipare alla realizzazione di una manifestazione pur non prendendone direttamente parte, come avviene invece nel caso di atleti, giudici, allenatori, dirigenti, eccetera. I funzionari delle Entrate dicono quindi si allo sconto Irpef anche per gli stipendi di questi collaboratori e, a sostegno della loro interpretazione, riportano il parere espresso sull'argomento dall'Enpals con la circolare n. 18/2009: "...per la connotazione della nozione di "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali".
Non è commercio se lo scopo è istituzionale Buono anche per le società sportive dilettantistiche (comprese quelle costituite in società di capitali senza scopo di lucro) l'articolo 148, comma 3, del Tuir che, in pratica, decommercializza, e quindi considera esentasse, le operazioni economiche svolte da determinate associazioni senza scopo di lucro, dietro il pagamento di corrispettivi, a favore di frequentatori non soci. Le condizioni sono che i fruitori siano tesserati ad associazioni nazionali con gli stessi scopi istituzionali di quella che effettua la prestazione (in pratica si tratta del Coni, delle Federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva) e che le attività siano direttamente collegate alla realizzazione degli scopi istituzionali dell'organizzazione. Per fare un esempio: ok all'affitto senza imposizione di un campo da tennis, ma non a quello del gazebo per la festa della prole. La risoluzione ricorda che per beneficiare dell'articolo 148, gli enti devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, tramite il modello EAS, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
Al bagno turco non necessita la palestra Anche la terza risposta chiarisce un dubbio sull'articolo 148, comma 3, del Tuir. L'associazione chiede se può essere considerata non commerciale l'operazione che mette a disposizione di frequentatori non soci (ma nelle stesse condizioni descritte al punto precedente), dietro pagamento, il bagno turco e l'idromassaggio. Questa volta la risposta dell'Agenzia è no. Sono prestazioni, infatti, che prescindono dalla pratica sportiva potendo essere rese anche separatamente e indipendentemente dall'esercizio ginnico: si tratta, quindi, di attività commerciale e non ci sono sconti per il fisco.
Lo stipendio dell'allenatore non è sempre "fisso" I compensi di atleti e allenatori non devono necessariamente rimanere nei limiti stabiliti, per il settore sportivo dilettantistico, dall'articolo 10, del Dlgs n. 460/1997 ma, a certe condizioni, possono anche salire. Così risponde l'Agenzia all'ultimo quesito che ha come oggetto, appunto, gli stipendi pagati a chi opera nel mondo dello sport senza fini di lucro. Le associazioni che si muovono in tale ambito, possono corrispondere "paghe" maggiorate, se dimostrano, concretamente, che dietro certi importi ci sono particolari prestazioni indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'ente e che non mascherano distribuzione indiretta di utili, operazione non compatibile, per espressa previsione di legge, con le agevolazioni fiscali a esse riservate. Per "dissociarsi" dai parametri antielusivi individuati dall'articolo 10, occorre chiedere la disapplicazione di tale norma, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/1973, con istanza presentata alla direzione regionale competente. Tutto ciò, ricorda la risoluzione, era stato già chiarito con la circolare n. 59/E del 2007 e con la risoluzione n. 294/E del 2002.
Fonte : IlFiscoOggi
Sono circa 170mila le richieste di sospensione dei debiti contratti dalle Pmi con le banche pervenute al 31 marzo. Di queste, hanno trovato accoglimento quasi 130mila, pari a 9,5 miliardi di euro relativi a mutui e contratti di leasing, mentre 24mila sono ancora al vaglio. Pollice verso soltanto per quasi 3.900 domande. Sono i dati diffusi dal Mef, con comunicato del 3 aprile.
Prosegue, dunque, il monitoraggio periodico sul “gradimento” dell’iniziativa messa in campo dal ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Associazione bancaria italiana e dalle associazioni delle imprese di tutti i settori economici, grazie all’Avviso comune sottoscritto il 3 agosto. Un accordo che ha previsto la sospensione temporanea dei debiti contratti dalle piccole e medie imprese nei confronti del sistema creditizio. Uniche condizioni richieste per accedere al beneficio erano (e sono) il possesso di adeguate prospettive economiche e la garanzia di una continuità aziendale.
Ci sono ancora due mesi di tempo per accedere all’agevolazione. Il termine ultimo per presentare la domanda di sospensione scade, infatti, il 30 giugno.
Sul sito del ministero è possibile trovare l’elenco degli enti eroganti aderenti all’iniziativa che, nel mese di aprile, hanno fornito al dipartimento del Tesoro la lista delle agevolazioni pubbliche a cui fare riferimento.
Fonte: Nuovofiscooggi.it
E' prevista una detrazione dall'IRPEF anche per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali domestici posseduti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione è sempre del 19%, su un massimo di 387,34 euro. C’è però una franchigia di 129,11 euro, per cui la parte delle spese che resta sotto questa soglia non è detraibile e rimane a carico del contribuente. In pratica, l’importo massimo delle spese detraibili è di 258,23 euro e lo sconto massimo ottenibile è quindi di 49,06 euro (258,23 x 19%). A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare 55/2001, precisando che è possibile fruire della detrazione sia per le spese relative alle prestazioni professionali rese dal veterinario sia per quelle finalizzate all’acquisto di medicinali specifici prescritti dallo stesso medico. Inoltre, il limite di 387,34 euro si riferisce alle spese veterinarie complessivamente sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti. Le spese veterinarie da portare in detrazione vanno riportate in uno dei righi da E19 a E21 del 730/2010, indicando nella colonna 1 il codice “29” e nella 2 il relativo importo. Per quanto riguarda il costo d’acquisto di un cane guida per non vedenti, esso è interamente detraibile in sede di dichiarazione dei redditi. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e si può ripartire in quattro rate annuali di pari importo. Ma le agevolazioni non si fermano all’acquisto. E’ possibile infatti detrarre anche una cifra forfetaria di 516,46 euro per il mantenimento del cane. L’agevolazione spetta esclusivamente al non vedente, non quindi alle persone cui eventualmente risulti a carico. Le spese sostenute per acquistare il cane guida vanno indicate nel rigo E5 del 730/2010, mentre per fruire della detrazione forfetaria di 516,46 euro occorre barrare la casella dedicata nel rigo E43.
Il Fisco aiuta le famiglie che hanno necessità di assumere una badante che assista un familiare non più autosufficiente. Anche quest’anno, infatti, è possibile detrarre il 19% delle spese sostenute per l’assistenza fornita dalla badante al familiare. Agli occhi del Fisco una persona si considera “non autosufficiente” se non è capace di mangiare, deambulare o vestirsi autonomamente, se non è più in grado di espletare le funzioni fisiologiche e di igiene personale oppure se necessita di sorveglianza continuativa. Lo sconto del 19% si applica su una spesa massima di 2.100 euro (la detrazione massima ottenibile è quindi pari a 399 euro) e scatta solo se il reddito annuo del contribuente non supera i 40mila euro. Se più persone hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare non autosufficiente, l’importo deve essere diviso tra tutti coloro che hanno sostenuto la spesa. Documentare le spese sostenute per l’assistenza è molto semplice. Basta presentare la ricevuta o il prospetto paga della badante. L’importante è che la documentazione contenga il codice fiscale e i dati anagrafici di chi presta l’assistenza, di chi provvede a pagarla e del familiare assistito. Ma per chi ha bisogno di assumere una badante le agevolazioni raddoppiano. Oltre alla detrazione d’imposta, infatti, è possibile dedurre dal reddito i relativi contributi versati - per la parte a carico del datore di lavoro domestico - fino a un massimo di 1.549,37 euro. I versamenti possono essere documentati presentando le ricevute dei bollettini trimestrali. L’opportunità di sottrarre dal reddito i contributi previdenziali obbligatori vale anche nel caso in cui il datore di lavoro assuma una colf o una babysitter per i propri bambini. Le spese detraibili vanno indicate nel rigo E15 del 730/2010, mentre i contributi deducibili nel rigo E24.
Il Fisco agevola chi studia fuori città e ogni mese si trova a pagare le spese d'affitto. Per gli studenti universitari fuori sede, infatti, è possibile detrarre il 19% dell'importo del canone di locazione. La detrazione spetta allo studente, se ha un reddito, oppure ai genitori, se è a carico. In particolare, lo sconto si può avere sui canoni di locazione derivanti da contratti, regolarmente registrati, stipulati da studenti universitari per immobili che si trovano nel comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. Requisito essenziale per beneficiare dell'agevolazione è seguire corsi in università distanti almeno 100 km da casa e comunque in un'altra provincia. A proposito dei 100 km di distanza dell'ateneo da casa, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare 34/2008, precisando che è possibile riferirsi alla distanza chilometrica più breve tra il Comune di residenza e quello in cui ha sede l'università, calcolata in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. La detrazione spetta solo se almeno uno di questi collegamenti è pari o superiore a 100 chilometri. Soddisfatte queste condizioni, è possibile detrarre in sede di dichiarazione dei redditi un importo massimo di 2.633 euro, che genera una detrazione pari a 500 euro. Questo importo rappresenta il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente, anche nell'ipotesi in cui il genitore sostenga la spesa per più contratti in riferimento a più di un figlio. Il contribuente deve indicare le spese sostenute per pagare il canone di locazione nel rigo E18 del 730/2010.
 Fino a mille euro per sostituire la vecchia cucina con un modello componibile dotata di almeno due elettrodomestici ad alta efficienza energetica, contributo massimo di 750 euro per acquistare un motociclo di categoria "euro 3" rottamandone uno più inquinante ("euro 0" o "euro 1"). Sono solo due dei numerosi bonus acquisti illustrati nel decreto attuativo del Dl incentivi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile. Il decreto legge n. 40 del 25 marzo scorso (Dl incentivi) ha infatti previsto - all' articolo 4, comma 1 - l'istituzione di un fondo per favorire la domanda in determinati settori produttivi, finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e sicurezza sul lavoro. Le risorse finanziarie stanziate sono complessivamente 300 milioni di euro, che il decreto interministeriale (Sviluppo economico, Economia e Finanze, Ambiente e Tutela del territorio e del mare) 26 marzo 2010, apparso sulla G.U. di ieri, distribuisce tra una decina di comparti, indicando gli importi assegnati a ciascuno di essi, il contributo unitario spettante e i requisiti necessari per accedervi. L'agevolazione è riconosciuta sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticata dal venditore al momento dell'acquisto. I contributi, tranne quelli per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori benefici previsti da altre norme per gli stessi prodotti. Le operazioni di vendita "incentivate" sono quelle stipulate tra la data di pubblicazione del decreto (6 aprile 2010) e il 31 dicembre di quest'anno. Sempre che, ovviamente, le risorse non finiscano prima. A tal riguardo, è previsto che il ministero dello Sviluppo economico informerà periodicamente, via Internet, in merito ai fondi ancora disponibili, annunciando altresì il loro eventuale esaurimento. Cucine componibili: 60 milioniSconto del 10%, con un contributo massimo di 1.000 euro, per sostituire la vecchia cucina con una nuova, componibile, dotata di almeno due elettrodomestici ad alta efficienza (frigorifero o congelatore di classe almeno A+, forno di classe A, piano di cottura con dispositivo di sorveglianza della fiamma, lavastoviglie non inferiore alla classe A/A/A; il prezzo di acquisto di eventuali elettrodomestici di classe diversa non rientra nell'importo agevolabile). Inoltre, i nuovi mobili devono essere accompagnati dalla scheda identificativa del prodotto, rispettare le norme sull'emissione di aldeide formica e dotati di appositi contenitori per la raccolta differenziata. Il possesso di tutti i requisiti deve essere attestato dal produttore, mentre il venditore deve dichiarare che l'acquisto è avvenuto in sostituzione di una cucina in uso. Elettrodomestici e cucine ad alta efficienza: 50 milioniSconto del 20% per la sostituzione dei seguenti beni:
- lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe non inferiore alla A/A/A, ossia A di efficienza energetica, A di efficienza di lavaggio, A di efficienza di asciugatura (contributo massimo: 130 euro)
- forni elettrici con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore alla A (contributo massimo: 80 euro)
- piani cottura con analoghi apparecchi dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma (contributo massimo: 80 euro)
- cucine di libera installazione con analoghe cucine provviste di forno elettrico di classe A e piano cottura dotato di valvola di sicurezza (contributo massimo: 100 euro)
- cappe con analoghe cappe climatizzate (contributo massimo: 500 euro)
- scaldacqua elettrici con installazione di pompe di calore con coefficiente di prestazione pari almeno a 2,5 dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria (contributo massimo: 400 euro).
Motocicli: 12 milioni Sconto del 10%, con un contributo massimo di 750 euro, per chi acquista un motociclo "euro 3" fino a 400 cc di cilindrata o con potenza non superiore a 70 kW, provvedendo contestualmente a rottamare un motociclo o un ciclomotore "euro 0" o "euro 1". Contributo raddoppiato (sconto del 20%, con contributo fino a 1.500 euro) in caso di acquisto di motocicli dotati di alimentazione elettrica, doppia o esclusiva.
Nautica: 20 milioni Sconto del 20%, con un contributo massimo di 1.000 euro, per chi sostituisce motori fuoribordo di vecchia generazione con motori a basso impatto ambientale fino a 75 kW di potenza. Sconto del 50%, sino a un massimo di 200mila euro per azienda, per l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale.
Rimorchi: 8 milioni Contributo di 1.500 euro per chi acquista un nuovo rimorchio (3.000 per un semirimorchio) di categoria O4 (con massa superiore a 10 tonnellate) e dotato di dispositivo di frenata "ABS", e rottama un analogo veicolo con oltre 15 anni di età e non dotato di "ABS". Il contributo sale, rispettivamente, a 2.000 e 4.000 euro se il nuovo rimorchio o semirimorchio è dotato anche di sistemi di controllo elettronico della stabilità.
Macchine agricole: 20 milioni Sconto del 10% per chi acquista - rottamando un analogo prodotto fabbricato prima del 31 dicembre 1999 - macchine agricole e movimento terra, comprese quelle operatrici, a motore, con potenza non superiore del 50% all'originale sostituito. La demolizione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario e va certificata al concessionario o venditore che, a pena di decadenza dal contributo, trasmetterà una copia dell'attestato al soggetto che eroga il bonus. L'incentivo del 10% spetta solo se il concessionario o il venditore pratica uno sconto di pari misura sul prezzo di listino.
Gru per l'edilizia: 40 milioni Sconto del 20%, con un contributo massimo di 30mila euro, per chi acquista gru a torre per l'edilizia, previa certificata rottamazione di analoga apparecchiatura messa in esercizio prima del 1985.
Efficienza energetica industriale: 10 milioni Sconto del 20% per l'acquisto dei seguenti beni:
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variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 0,75 e 7,5 Kw (contributo massimo: 40 euro)
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motori ad alta efficienza (IE2) di potenza compresa tra 1 e 5 kw (contributo massimo: 50 euro)
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gruppi statici di continuità (UPS) ad alta efficienza di potenza fino a 10 kVA (contributo massimo: 100 euro)
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batterie di condensatori per la riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa tensione (contributo massimo: 200 euro).
Banda larga: 20 milioni Contributo di 50 euro a favore di giovani tra i 18 e i 30 anni che attivano una nuova connessione a banda larga.
Immobili ad alta efficienza energetica: 60 milioni Contributo di 83 euro per metro quadrato di superficie utile, nel limite massimo di 5mila euro, per chi acquista immobili di nuova costruzione, come prima abitazione della famiglia, con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai valori indicati nell'allegato C, n. 1, della tabella 1.3 del Dlgs 192/2005. Il contributo è di 116 euro per metro quadrato, nel limite massimo di 7mila euro, se il fabbisogno di energia primaria è migliore almeno del 50%. Nei 20 giorni precedenti la stipula dell'atto definitivo di compravendita, il venditore prenota l'agevolazione, per il cui ottenimento occorre allegare al contratto l'attestato di certificazione energetica rilasciata da un soggetto accreditato. Nei 45 giorni successivi alla stipula, l'acquirente trasmette al soggetto abilitato alla gestione dei bonus copia autentica dell'atto registrato.
Acquisti incentivati: semaforo verde dal 15 aprile Prima del via libera all'acquisto dei prodotti con gli incentivi, i venditori devono registrarsi in un apposito elenco tramite il call center istituito ad hoc da Poste Italiane (numero verde 800.556.670). Per gli abbonamenti ad internet veloce, invece, devono registrarsi non i rivenditori ma gli operatori delle telecomunicazioni, utilizzando l'indirizzo email contributi.bandalarga@postecert.it. Porte aperte agli acquisti con bonus da giovedì 15 aprile.
Fonte: Nuovofiscooggi.it
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