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\\ Home Page : Storico : Accertamento (inverti l'ordine)
Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Di Admin (del 20/07/2010 @ 09:59:39, in Accertamento, linkato 77 volte)
Entro il 20 luglio è prevista la trasmissione telematica delle verifiche effettuate nel seconda tranche dell'annoLa comunicazione, da parte dei fabbricanti e dei laboratori di verifica abilitati, delle operazioni effettuate nel secondo trimestre 2010 va inviata entro il 20 luglio.
Si tratta di una operazione obbligatoria per gli esercenti di attività commerciali in cui è previsto l'utilizzo del registratore di cassa. Gli utilizzatori devono provvedere, a loro spese, a richiedere il controllo dell'apparecchio, almeno una volta all'anno, rivolgendosi ad appositi laboratori e fabbricanti il cui elenco è reperibile anche sul sito delle Entrate. Si ricorda che con il provvedimento direttoriale del 6 maggio 2010 è stata approvata la targhetta autoadesiva che i laboratori e i fabbricanti abilitati utilizzano per le operazioni di verifica periodica. Nello specifico è previsto che nelle attività commerciali che utilizzano il registratore di cassa siano presenti i seguenti documenti.
Nel momento in cui si effettua la verifica con esito positivo viene apposta sul registratore di cassa una targhetta su cui è indicata la data della prossima scadenza e il numero di riconoscimento del tecnico che ha eseguito il controllo. La targhetta non può essere modificata o rimossa. L'utilizzatore è responsabile del corretto funzionamento del suo apparecchio e risponde dell'integrità del sigillo fiscale e dell'etichetta di verificazione periodica. I costruttori e i laboratori di verifica devono, quindi, tenersi pronti per l'invio delle comunicazioni delle verifiche fatte nel secondo trimestre di quest'anno. Fonte : IlFiscoOggi
Di Peppeter (del 14/07/2010 @ 14:44:06, in Accertamento, linkato 142 volte)
Fonte: Criscione Antonio da Sole 24 Ore di mercoledì 14 luglio 2010, pagina 35
Di Admin (del 19/10/2009 @ 10:14:09, in Accertamento, linkato 70 volte)
Oltre tre milioni di ricorsi e 400mila reclami, per un totale di 3,5 milioni l'anno, che suddivisi per la popolazione fanno 14 "pratiche" aperte ogni 100 famiglie: a tanto ammonta la litigiosità degli italiani. Dalla multa che si vuole contestare alla causa per pignoramento, dal risarcimento danni che non arriva alle spese eccessive sul conto corrente, dal volo cancellato alla bolletta fuori media: sono quasi 10mila i problemi che ogni giorno sollevano i privati (cittadini, consumatori o utenti) stando all'elaborazione del Sole 24 Ore del lunedì realizzata in base alle statistiche della giustizia civile, ai monitoraggi di autorità di controllo e ai dati di enti e categorie interessate. Numeri imponenti, anche se quantificati per difetto, visto che è impossibile intercettare tutti i reclami e le lamentele, le segnalazioni respinte o quelle risolte in via abbreviata. Per difendersi dalle richieste immotivate la macchina burocratica continua a introdurre nuovi deterrenti come i filtri ai giudizi o le multe per i comportamenti scorretti. Gli approfondimenti sul quotidiano in edicola.
Di Admin (del 18/06/2009 @ 19:16:38, in Accertamento, linkato 131 volte)
Fonte: Alessandra Gambadoro da nuovofiscooggi.it
Di Admin (del 10/05/2009 @ 14:13:31, in Accertamento, linkato 82 volte)
Fonte: Giovanni Negri da ilsole24ore.com
Di Admin (del 02/05/2009 @ 12:49:03, in Accertamento, linkato 78 volte)
Fonte: ilsole24ore.com - norme e tributi
Di Admin (del 03/04/2009 @ 09:37:57, in Accertamento, linkato 80 volte)
Fonte: Patrizia De Juliis da www.nuovofiscooggi.it
Di Admin (del 17/03/2009 @ 10:19:19, in Accertamento, linkato 128 volte)
Fonte: www.nuovofiscooggi.it
Di Admin (del 12/03/2009 @ 14:31:07, in Accertamento, linkato 95 volte)
Il fatto
La Ctp di Avellino rigettava il ricorso proposto dalla curatela del fallimento di un contribuente avverso avvisi di accertamento per Irpef e Iva relativi agli anni 1995, 1996 e 1997. La Ctr Campania accoglieva l'appello proposto dalla suddetta curatela rilevando che la documentazione bancaria era stata acquisita dalla Gdf sulla base di un'autorizzazione del procuratore della Repubblica. Questa, non essendo inserita in un procedimento penale, è atto di un procedimento amministrativo, che come tale andava motivato, quantomeno facendo riferimento agli indizi di violazione di norma tributaria che giustificavano la richiesta della Gdf. Avverso la sentenza di secondo grado ricorrono per cassazione il ministero dell'Economia e delle Finanze e l'agenzia delle Entrate, resiste con controricorso il Fallimento. La sentenza
La Suprema corte rileva che, "secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la mancanza della autorizzazione dell'ispettore compartimentale (o, per la Guardia di Finanza, del comandante di zona) prevista ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente, non preclude l'utilizzabilità dei dati acquisiti, atteso che la detta autorizzazione attiene ai rapporti interni e che in materia tributaria non vige il principio (presente nel codice di procedura penale) della inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita, salvi i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico" (cfr Cassazione, sentenza 4987/2003). Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, "l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, richiesta per la trasmissione, agli uffici delle imposte, dei documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell'ambito di un procedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali, non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o di terzi, con la conseguenza che la mancanza dell'autorizzazione, se può avere riflessi anche disciplinari a carico del trasgressore, non tocca l'efficacia probatoria dei dati trasmessi, né implica l'invalidità dell'atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi. Quanto poi al requisito motivazionale del provvedimento autorizzatorio, l'apprezzamento della gravità degli indizi può essere espresso anche in modo sintetico, oppure indiretto, tramite il riferimento ai dati allegati dall'autorità richiedente" (cfr Cassazione, sentenza 28695/2005). La Cassazione conclude affermando che, "a prescindere da ogni altra considerazione, la mancanza (e, a fortiori, l'eventuale illegittimità) dell'autorizzazione (del comandante di zona o dell'autorità giudiziaria) ai fini dell'acquisizione di documentazione bancaria (ovvero dell'utilizzazione di quella acquisita nell'ambito di un processo penale) non incide sul valore probatorio dei dati acquisiti né sulla validità dell'atto impositivo adottato sulla scorta dei suddetti dati". Brevi riflessioni La sentenza, in un colpo solo, abbatte tutta una serie di pregiudizi e critiche dottrinarie:
La legge, ai fini della tutela del contribuente, ha previsto l'obbligo per l'ufficio procedente di richiedere una preventiva autorizzazione all'organo sovraordinato (non risulta, invece, necessaria una seconda autorizzazione per tutti i conti per i quali il contribuente abbia la disponibilità ovvero la possibilità di disporre in virtù di mandato da parte dell'intestatario del conto, ad esempio, delega di firma ovvero conti intestati a società sui quali gli amministratori abbiano poteri dispositivi).
L'Amministrazione finanziaria, con la circolare 32/2006, ha evidenziato sul punto che l'autorizzazione, "quale atto preparatorio allo svolgimento della fase endoprocedimentale dell'istruttoria", non assume rilevanza esterna, "autonoma ai fini della sua eventuale impugnazione, in quanto non immediatamente lesiva sotto il profilo tributario della posizione del contribuente interessato" che non ha ancora subito - e potrebbe non subire - alcun atto di accertamento.
Si tratta, dunque, di atto non soggetto a sindacato di legittimità giurisdizionale, potendo lo stesso essere contestato nella successiva fase contenziosa innanzi alla Commissione tributaria competente. Tale limitazione temporanea - precisa la circolare - non attenua il valore di garanzia che l'autorizzazione riveste nell'ambito di indagini così penetranti, atteso che essa, quale atto amministrativo preparatorio, consente al contribuente di valutarne l'iter logico-giuridico, con la connessa documentazione, in sede di accesso, esperibile, presso l'ufficio che lo detiene, ai sensi della legge 241/1990, a conclusione dell'intero procedimento di formazione dell'atto di accertamento. L'autorizzazione alle indagini finanziarie avanzata dal soggetto che esegue i controlli all'ente sovraordinato va normalmente richiesta prima di iniziare l'attività, secondo il rigido schema previsto dalla legge e puntualizzato dalla citata circolare, e "deve contemplare in modo indefettibile il requisito essenziale dei motivi sottostanti l'indagine, in ossequio al principio di trasparenza e di effettività della tutela giurisdizionale di ogni soggetto". La richiesta di autorizzazione è quindi un atto istruttorio non impugnabile autonomamente, che deve contenere i motivi che suggeriscono l'indagine bancaria. Gli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione devono valutare la sussistenza dei requisiti di legittimazione e di merito, dandone atto nella motivazione dello stesso atto autorizzativo. Ciò premesso, occorre ribadire e prendere atto che, nell'attività istruttoria, i presunti effetti invalidanti dell'acquisizione degli elementi probatori, in assenza di preclusioni specifiche, non rinvenibili né nel dettato normativo né nell'ordinamento tributario, sono ostacolati dalle stesse norme sull'accertamento che consentono all'Amministrazione finanziaria la potestà di ricostruire la posizione reddituale del contribuente sulla base di tutti gli elementi che, a qualsiasi titolo e a prescindere dalla fonte di provenienza, siano entrati nella sfera di conoscenza dell'Amministrazione medesima (articoli 36, 37 comma 1, 38 comma 3, 39 commi 1 e 2, 41 commi 1 e 2, 41-bis del Dpr 600/73 e 54 comma 5 e 55 del Dpr 633/72).
E quindi, in ogni caso - come affermato ancora oggi dalla Corte di cassazione - l'avviso di accertamento è salvo.
Di Admin (del 06/03/2009 @ 16:51:44, in Accertamento, linkato 85 volte)
Con la sentenza n. 3853 del 18 febbraio, la Corte di cassazione ha stabilito che la ricostruzione del reddito del contribuente può avvenire anche tramite la presenza di pochi documenti rinvenuti in azienda.Nel caso di specie, veniva operata una rettifica alla dichiarazione Iva da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla base di quanto rilevato dal verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza.
La contribuente ne impugnava gli avvisi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale lamentando l’applicazione di percentuali di ricarico desunte dai pochi documenti acquisiti durante la fase di controllo. L’Amministrazione, infatti, aveva provveduto alla ricostruzione del reddito sulla base di pochi documenti rinvenuti in azienda, che però evidenziavano l’applicazione di margini di ricarico superiori a quelli desumibili dal fatturato ufficiale della contribuente.
La Commissione tributaria provinciale ne accoglieva parzialmente il ricorso e la pronuncia veniva impugnata da entrambe le parti. La Commissione di secondo grado accoglieva l’appello della contribuente e annullava gli avvisi di accertamento, ritenendo che l’utilizzo di un campione esiguo per l’estrapolazione dei dati non rendeva affidabili i risultati raggiunti. L’Amministrazione, quindi, ricorreva per cassazione.
E’ da rilevare che, secondo quanto disposto dall’articolo 54 del Dpr 633/1972, l’ex ufficio Iva, le cui funzioni oggi sono state assorbite dagli uffici locali dell’agenzia delle Entrate, procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.
L’ufficio può accertare l’infedeltà della dichiarazione, tra l’altro, tramite il confronto tra quanto risultante dalla dichiarazione e gli elementi annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 che disciplinano rispettivamente, la registrazione delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti, nonché mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture e altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli articoli 51 e 51-bis che regolamentano i poteri e le attribuzioni degli uffici.
L’ufficio, quindi, nel corso delle ispezioni o controlli raccoglie una serie di documenti e scritture contabili sulla base dei quali ricostruisce il reddito attribuibile al soggetto. La tenuta di tali scritture nonché dei documenti è prescritta dall’articolo 2214 del codice civile che, in materia di scritture contabili, prescrive i libri obbligatori e le altre scritture che devono essere tenute dall’imprenditore che esercita un’attività commerciale. La tenuta di una regolare contabilità, inoltre, consente di utilizzare le scritture stesse ai fini probatori a favore dell’imprenditore, mentre queste possono in ogni caso essere utilizzate come mezzo processuale di prova contro l’imprenditore qualora queste siano tenute secondo le regole generali.
Nella controversia in esame, la contribuente non lamenta l’utilizzo dei documenti contabili ai fini dell’accertamento bensì l’entità del campione utilizzato per la ricostruzione del fatturato attribuibile alla contribuente stessa.
Di contro, l’Amministrazione finanziaria, nel proprio ricorso, lamenta una carente motivazione della pronuncia dei giudici tributari di appello e rileva che il rinvenimento in azienda di un numero esiguo di documenti contabili costituisce un fatto imputabile alla contribuente stessa che, in violazione di quanto prescritto dal citato articolo 2214 del codice civile, non aveva conservato una documentazione sufficiente che consentisse di ricostruire le modalità del calcolo del prezzo finale di vendita applicato dall’azienda. La disapplicazione di tale norma non può, quindi, trasformarsi, a giudizio dell’Amministrazione finanziaria, in un beneficio da riconoscere alla contribuente che in questo modo si gioverebbe di una conseguenza del proprio comportamento illecito.
In proposito, i supremi giudici, nella sentenza in esame, riconoscono che l’esiguo numero di documenti utilizzati dall’Amministrazione finanziaria è, in effetti, conseguenza diretta dell’incompletezza della documentazione conservata in azienda, in violazione delle prescrizioni inerenti l’articolo 2214 del codice civile e di conseguenza imputabile a un comportamento della contribuente.
Da ciò discende che l’Amministrazione finanziaria non poteva far altro che basarsi sui pochi documenti rinvenuti per la ricostruzione del maggior reddito senza possibilità di estenderne il campione utilizzato.
Dunque, i giudici di piazza Cavour, avallando le tesi dell’Amministrazione finanziaria, hanno cassato la sentenza impugnata, rimettendo la causa a un’altra sezione della Commissione tributaria regionale affinché si pronunci nuovamente dettagliando adeguatamente le ragioni logiche-giuridiche, scaturenti dalle risultanze processuali, sottese alla decisione stessa.
Concludendo, con la sentenza 3853/2009, la Suprema corte di cassazione ha espresso il principio di diritto in base al quale la ricostruzione del reddito può basarsi anche su pochi documenti rinvenuti in azienda qualora l’impossibilità di ulteriori raffronti dipenda dall’incompletezza della documentazione conservata nell’azienda stessa.
Fiscooggi.it
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