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\\ Home Page : Storico : Accertamento (inverti l'ordine)
Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
 
 
Di Admin (del 20/07/2010 @ 09:59:39, in Accertamento, linkato 77 volte)
Entro il 20 luglio è prevista la trasmissione telematica delle verifiche effettuate nel seconda tranche dell'anno
La comunicazione, da parte dei fabbricanti e dei laboratori di verifica abilitati, delle operazioni effettuate nel secondo trimestre 2010 va inviata entro il 20 luglio.
Si tratta di una operazione obbligatoria per gli esercenti di attività commerciali in cui è previsto l'utilizzo del registratore di cassa. Gli utilizzatori devono provvedere, a loro spese, a richiedere il controllo dell'apparecchio, almeno una volta all'anno, rivolgendosi ad appositi laboratori e fabbricanti il cui elenco è reperibile anche sul sito delle Entrate.
Si ricorda che con il provvedimento direttoriale del 6 maggio 2010 è stata approvata la targhetta autoadesiva che i laboratori e i fabbricanti abilitati utilizzano per le operazioni di verifica periodica.

Nello specifico è previsto che nelle attività commerciali che utilizzano il registratore di cassa siano presenti i seguenti documenti.
  • Libretto di dotazione del registratore di cassa, composto da pagine progressivamente numerate in cui oltre ai dati dell'azienda, vengono di volta in volta annotate sia le variazione di ragione sociale che le verifiche periodiche effettuate e trascritte dal tecnico
  • Registro dei corrispettivi giornalieri in cui trascrivere l'incasso del giorno
  • Registro per mancato o irregolare funzionamento del misuratore fiscale, su cui annotare l'importo totale pagato da ogni singolo cliente
  • Copia dei documenti relativi alla messa in servizio del misuratore fiscale e ricevuta di ritorno della copia spedita all'Agenzia delle Entrate.
L'esercente deve quindi rivolgersi ad un centro di assistenza, pena la non utilizzabilità dell'apparecchiatura.

Nel momento in cui si effettua la verifica con esito positivo viene apposta sul registratore di cassa una targhetta su cui è indicata la data della prossima scadenza e il numero di riconoscimento del tecnico che ha eseguito il controllo. La targhetta non può essere modificata o rimossa. L'utilizzatore è responsabile del corretto funzionamento del suo apparecchio e risponde dell'integrità del sigillo fiscale e dell'etichetta di verificazione periodica.

I costruttori e i laboratori di verifica devono, quindi, tenersi pronti per l'invio delle comunicazioni delle verifiche fatte nel secondo trimestre di quest'anno.
Fonte : IlFiscoOggi
 
Di Peppeter (del 14/07/2010 @ 14:44:06, in Accertamento, linkato 142 volte)

Controlli su strada sui proprietari delle auto, ma anche sulle barche presenti nei porti italiani. Per aggiornare i dati del redditometro la Guardia di Finanza scende su strada. E quanto è emerso ieri al convegno organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università Cattolica, nel corso del quale Rossella Orlandi, direttore aggiunto Accertamento dell'agenzia delle Entrate ha annunciato anche che entro fine luglio sarà pronto un primo prototipo del nuovo redditometro, che trova copertura normativa nell'articolo 22 del Dl 78 del 2010 in fase di conversione in sede parlamentare. E dalle prime proiezioni, spiega Orlandi, si vedono anche al Sud elevate capacità di spesa a fronte di redditi dichiarati molto ridotti. I tecnici dell'amministrazione stanno lavorando per arrivare in questo periodo a una prima funzione statistica di prova del nuovo redditometro sulla base di un campione statistico (come già anticipato le scorse settimane dalle Entrate) di circa 833mila soggetti e 540mila famiglie.

Rassicura Orlandi: «Noi recuperiamo l'evasione, non andiamo a disturbare i contibuenti. Non ci saranno perciò accertamenti per cifre irrisorie».E anche i dati riferiti all'utilizzo dell'attuale redditometro mostrano che in realtà i casi intercettati sono di un certo rffievo: la maggiore imposta media accertata è, infatti, di 17mila euro. La mediana poi (che depura la media dell'effetto dei picchi pi alti) è di 10mila euro. Ricorda, inoltre, Carlo Palumbo, direttore regionale dell'agenzia delle Entrate della Lombardia, che più del 50% dei casi è definito con l'acquiescenza o l'adesione del contribuente.

I riscontri della Guardia diFinanza, ottenuti verificando sul campo proprietari di auto e di barche, aggiornano una banca dati che si chiama Cete (controllo economico del territorio, attiva dal 2008). Ma Orlandi ha anche spiegato che tutti i dati di tutte le banche a disposizione del Fisco vengono ormai riassunti in un'unica applicazione informatica (Eas), con tutte le informazioni su ciascun contribuente, Così si supera la situazione del vecchio redditometro che di fatto disponeva solo di pochi indicatori di ricchezza.

Le prime simulazioni fatte dai tecnici dell'amministrazione per esempio incrociano una cinquantina di voci per vedere come i dati in possesso del fisco permettono una ricostruzione del reddito dei contribuenti.

LE STRATEGIE Verifiche su auto e natanti contro le intestazioni fittizie. A fine luglio verrà ultimato il primo prototipo del redditometro aggiornato inoltre, spiega Orlandi, che nel caso di fittizie intestazioni a società di beni, quali auto o barche, spesso l'accertamento si sposta sull'ente o sui finanziamenti dei soci, che comunque sono indici reddituali.

Se, però il nuovo redditometro sarà più preciso, avverte Marco Miccinesi, dell'Università Cattolica di Milano, va comunque sottolineata la centralità del contraddittorio. E centrale diventa anche il ruolo del giudice che, ricorda Francesco Pistolesi dell'Università di Siena, dovrà valutare le prove. Giudice tributario che per il presidente della Ctr, Antonio Simone, è il caso ormai di trasformare in una figura a pieno titolo professionale. E per il generale Renato Maria Russo, comandante regionale della Gdf, la lotta all'evasione è un discorso di giustizia sociale, che deve vedere coinvolti attivamente tutti i cittadini

Fonte: Criscione Antonio da Sole 24 Ore di mercoledì 14 luglio 2010, pagina 35

 

 
Di Admin (del 19/10/2009 @ 10:14:09, in Accertamento, linkato 70 volte)
Oltre tre milioni di ricorsi e 400mila reclami, per un totale di 3,5 milioni l'anno, che suddivisi per la popolazione fanno 14 "pratiche" aperte ogni 100 famiglie: a tanto ammonta la litigiosità degli italiani. Dalla multa che si vuole contestare alla causa per pignoramento, dal risarcimento danni che non arriva alle spese eccessive sul conto corrente, dal volo cancellato alla bolletta fuori media: sono quasi 10mila i problemi che ogni giorno sollevano i privati (cittadini, consumatori o utenti) stando all'elaborazione del Sole 24 Ore del lunedì realizzata in base alle statistiche della giustizia civile, ai monitoraggi di autorità di controllo e ai dati di enti e categorie interessate. Numeri imponenti, anche se quantificati per difetto, visto che è impossibile intercettare tutti i reclami e le lamentele, le segnalazioni respinte o quelle risolte in via abbreviata.
Per difendersi dalle richieste immotivate la macchina burocratica continua a introdurre nuovi deterrenti come i filtri ai giudizi o le multe per i comportamenti scorretti. Gli approfondimenti sul quotidiano in edicola.
 
Di Admin (del 18/06/2009 @ 19:16:38, in Accertamento, linkato 131 volte)

Rappresenta "una sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte" e si configura come reato di pericolo la vendita fittizia di un immobile da parte di un contribuente alla moglie per evitare la riscossione coattiva prima ancora che quest'attività sia messa in atto nei suoi confronti dall'Amministrazione finanziaria.

Si è espressa così, con la sentenza n. 25147 del 17 giugno 2009, la terza sezione penale della Corte di cassazione a proposito di un imputato già condannato in primo e secondo grado.
L'uomo, che da tempo non pagava le imposte dovute, aveva ceduto un appartamento alla società amministrata dalla moglie con lo scopo di sottrarre il bene alla futura attività di pignoramento dei beni espletata nei suoi confronti dalle Entrate.

Le motivazioni della sentenza traggono spunto dalla valutazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, previsto dall'articolo 11 del Dlgs 74/2000. Secondo la Suprema corte, tale fattispecie è sostanzialmente diversa da quella precedente, disciplinata dall'articolo 97, comma 6, del Dpr 602/1973 (come modificato dall'articolo 15, comma 4, della legge 413/1991) e adesso abrogata.

Se entrambe, infatti, presentano lo stesso elemento soggettivo (il fine di evasione) e la medesima condotta materiale (l'attività fraudolenta), la nuova fattispecie, al contrario della precedente, non richiede "l'evento che, nella previgente previsione, era essenziale ai fini della configurabilità del reato, ossia la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e l'effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva".

L'attività illecita messa in atto dal contribuente con lo scopo di non pagare le imposte, continua la Corte, rappresenta quindi un reato di pericolo e non più di danno perché per configurarsi basta la "semplice idoneità della condotta a rendere inefficace anche parzialmente la procedura di riscossione" senza che quest'ultima si verifichi effettivamente. Infatti, ribadiscono i giudici, l'iscrizione a ruolo non è più considerata come presupposto materiale della potenziale frode ma come sua evenienza futura.

Nel caso in esame, infine, l'alienazione del bene operata dal contribuente, sottraendolo alla futura attività di riscossione coattiva, ostacola il recupero del credito da parte dell'Erario ed è evidente anche la presenza dell'elemento soggettivo del reato (la volontà di evadere), in quanto l'imputato all'epoca dei fatti era già consapevole del proprio ingente debito fiscale e aveva deciso già di non avvalersi della possibilità del condono.

Fonte: Alessandra Gambadoro da nuovofiscooggi.it

 

 
Di Admin (del 10/05/2009 @ 14:13:31, in Accertamento, linkato 82 volte)

Massima flessibilità per l'aggiotaggio informativo. Ma non sino al punto da comprendere condotte solo omissive. Il tribunale di Milano, nelle 350 pagine di motivazioni alla sentenza sul primo troncone del procedimento Parmalat (condannato Calisto Tanzi a 10 anni, sanzioni a revisori e società di revisione, ma proscioglimento per gli amministratori indipendenti) fornisce una serie di chiarimenti che porteranno la pronuncia a diventare un importante punto di riferimento nella giurisprudenza penale commerciale.
I giudici si soffermano su snodi cruciali come i profili di indipendenza dei componenti del Cda e la natura della responsabilità delle società di revisione nella prospettiva del decreto 231. Ma una parte consistente e non priva di critiche alla Procura di Milano è quella dedicata alla contestazione del reato che costituiva l'ossatura del capo d'imputazione e cioè l'aggiotaggio. Su questo reato, cruciale per la correttezza e trasparenza dell'informazione finanziaria, i giudici osservano la compatibilità con il falso in bilancio, il fatto che la notizia falsa può non essere riferita a una specifica operazione societaria e che il reato può esistere anche quando vengono diffuse notizie già note al mercato. Tutte interpretazioni della norma che allargano l'area di punibilità. Che però deve tenere ben ferma la necessità di una condotta attiva per la commissione del reato.
Sotto il profilo della compatibilità con il falso in bilancio, la sentenza spiega che l'interesse tutelato nel caso dell'aggiotaggio informativo prescinde dall'inganno effettivo di una vittima determinata e coincide con la regolarità delle negoziazioni del mercato dei titoli, mentre il falso in bilancio, tanto più dopo la riforma del 2002, è indirizzato a proteggere il patrimonio dei soci e dei creditori. La manipolazione informativa poi può anche non riguardare una particolare operazione perchè la condotta illecita riguarda la diffusione di una notizia falsa e idonea ad alterare in maniera sensibile il valore del titolo.
Ma la notizia deve essere sconosciuta al mercato? Per il tribunale di Milano non è necessario. Anzi, l'aggiotaggio può scattare anche quando vengono diffuse notizie già note: «anche la conferma di una notizia già nota, specie quando il mercato nutra delle perplessità sulla sua genuinità può integrare il reato di aggiotaggio informativo, dovendosi avere riguardo alle circostanze del caso concreto». Ed è proprio il caso di Parmalat, dove una società tecnicamente fallita da anni è stata tenuta artificialmente in vita anche attraverso la conferma, con conferenze al mercato e comunicati stampa, della veridicità dei dati economici e patrimoniali che emergevano dai bilanci della holding.
I giudici ricordano che non serve neppure un'oscillazione del valore del titolo: la sensibile alterazione del valore può cioè verificarsi anche quando il prezzo resta stabile, ma la stabilità è ottenuta appunto attraverso false informazioni.
Infine, in contrasto con la tesi della Procura, i giudici hanno ritenuto che il reato di aggiotaggio non può manifestarsi con un comportamento solo omissivo. In questo senso soccorre la direttiva comunitaria sul market abuse (la 2003/6/CE) che prevede tutte forme "attive" di manipolazione, dalle operazioni e ordini di compravendita alla diffusione di notizie false. Per il tribunale è necessario il trasferimento di una notizia non vera che può avvenire attraverso un comportamento immediatamente comunicativo o attraverso altre condotte comunque idonee «a trasmettere all'esterno un elemento di conoscenza fattuale rilevante nella formazione del prezzo del titolo». L'omissione potrà però assumere valore quando, per esempio, si diffonde all'esterno una notizia che si rivela falsa per avere trascurato di riportare circostanze significative.

Fonte: Giovanni Negri da ilsole24ore.com


 
Di Admin (del 02/05/2009 @ 12:49:03, in Accertamento, linkato 78 volte)

Il redditometro - ovvero il meccanismo che permette al Fisco di riscostruire il reddito in base alle spese sostenute dai contribuenti - aggiorna i suoi "parametri". Se infatti la norma continua a contenere una serie di parametri "classici" (auto, barche, cavalli, immobili), le banche dati dell'agenzia delle Entrate si vanno arricchendo di una serie di altri elementi quali rette di scuole private, frequenze di centri di benessere o iscrizioni a circoli di lusso, vacanze costose. Tuttavia il fatto che queste spese non siano previste dal Dm 17 settembre 1992 non possono essere prese con un valore "moltiplicato" in base ai valori indicati da questo stessso decreto. Sul Sole 24 Ore di domenica 3 maggio un approfondimento del tema dei nuovi indicatori e del funzionamento del redditometro.

Fonte: ilsole24ore.com - norme e tributi

 
Di Admin (del 03/04/2009 @ 09:37:57, in Accertamento, linkato 80 volte)

In caso di dichiarazione congiunta, è legittimo l'avviso di mora con cui il Fisco chiede alla moglie il pagamento di imposte, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito. La responsabilità solidale si estende anche ai redditi in nero.
E' quanto stabilito dalla Cassazione che, con la sentenza n. 7260 del 26 marzo, respinge il ricorso di una signora alla quale era stato notificato un avviso di mora non motivato per la riscossione di redditi in nero del marito.

La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto, ritenendosi responsabile solo per la dichiarazione congiunta e non anche per la rettifica, relativa a redditi percepiti e non dichiarati dal marito.

Contro la decisione della Ctp, che ha rigettato il ricorso, accogliendolo limitatamente alle sanzioni, la signora ricorreva in appello.
Anche la Commissione tributaria regionale ha stabilito che la responsabilità solidale della moglie si estende al successivo accertamento di maggior reddito a carico del marito e alla conseguente maggiore imposta.

La Corte di cassazione, infine, ha rigettato il ricorso, ritenendone privi di fondamento i motivi e, cioè, la mancata motivazione della pronuncia della Ctr riguardo alla validità dell'avviso di mora e la considerazione che la responsabilità solidale va riferita solo alla dichiarazione congiunta.
Riguardo alla prima censura, la Cassazione fa presente che l'avviso di mora rappresenta un atto esecutivo, che non deve essere munito necessariamente di motivazione. È sufficiente che lo stesso richiami gli atti prodromici (quello di rettifica o la cartella di pagamento), cui la contribuente poteva risalire dal momento che gli stessi erano stati notificati, anche a suo nome, al marito.
In relazione al secondo motivo, i giudici supremi confermano che, in caso di dichiarazione congiunta, l'avviso di mora notificato alla moglie per i debiti del marito è legittimo, in quanto la responsabilità solidale si estende anche al pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito.

Fonte: Patrizia De Juliis da www.nuovofiscooggi.it


 
Di Admin (del 17/03/2009 @ 10:19:19, in Accertamento, linkato 128 volte)

Alla verifica di non spettanza di un'agevolazione tributaria non può non seguire l'esercizio della potestà impositiva di recupero. Ciò anche quando manca una domanda in tal senso del contribuente perché è la legge stessa a riconoscere direttamente in capo al medesimo il diritto all'agevolazione senza fissare obblighi di preventiva comunicazione, ma prevedendo l'esercizio del diritto mediante compensazione al momento del pagamento. Ne consegue che l'atto con il quale l'ufficio procede al recupero del credito di imposta ex lege 388/2000 per insussistenza delle condizioni del beneficio (emesso prima dell'entrata in vigore della normativa di cui all'articolo 1 della legge 311/2004) rientra nel novero dei provvedimenti impositivi, presupposti al diniego delle fruite agevolazioni, come tale impugnabile avanti alle Commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 546/1992. Nel caso di specie, era stata contestata la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di procedere al recupero dei crediti di imposta previsti dalla Finanziaria 2001 mediante un atto e una procedura "atipica", in quanto non normativamente prevista. La Cassazione ha ribadito la possibilità di interpretare in via estensiva l'elencazione degli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, prevista dall'articolo 19 del Dlgs 546/1992, riconoscendo natura di diniego di agevolazione all'atto di recupero.

Fonte: www.nuovofiscooggi.it

 

 
Di Admin (del 12/03/2009 @ 14:31:07, in Accertamento, linkato 95 volte)
Con sentenza n. 4001 del 19 febbraio 2009, la Corte di cassazione ha affrontato una questione di rilievo: il valore da attribuire alle risultanze delle indagini bancarie, in assenza di autorizzazione.
 
Il fatto
La Ctp di Avellino rigettava il ricorso proposto dalla curatela del fallimento di un contribuente avverso avvisi di accertamento per Irpef e Iva relativi agli anni 1995, 1996 e 1997.
La Ctr Campania accoglieva l'appello proposto dalla suddetta curatela rilevando che la documentazione bancaria era stata acquisita dalla Gdf sulla base di un'autorizzazione del procuratore della Repubblica. Questa, non essendo inserita in un procedimento penale, è atto di un procedimento amministrativo, che come tale andava motivato, quantomeno facendo riferimento agli indizi di violazione di norma tributaria che giustificavano la richiesta della Gdf.

Avverso la sentenza di secondo grado ricorrono per cassazione il ministero dell'Economia e delle Finanze e l'agenzia delle Entrate, resiste con controricorso il Fallimento.
 
La sentenza
La Suprema corte rileva che, "secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la mancanza della autorizzazione dell'ispettore compartimentale (o, per la Guardia di Finanza, del comandante di zona) prevista ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente, non preclude l'utilizzabilità dei dati acquisiti, atteso che la detta autorizzazione attiene ai rapporti interni e che in materia tributaria non vige il principio (presente nel codice di procedura penale) della inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita, salvi i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico" (cfr Cassazione, sentenza 4987/2003).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, "l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, richiesta per la trasmissione, agli uffici delle imposte, dei documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell'ambito di un procedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali, non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o di terzi, con la conseguenza che la mancanza dell'autorizzazione, se può avere riflessi anche disciplinari a carico del trasgressore, non tocca l'efficacia probatoria dei dati trasmessi, né implica l'invalidità dell'atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi. Quanto poi al requisito motivazionale del provvedimento autorizzatorio, l'apprezzamento della gravità degli indizi può essere espresso anche in modo sintetico, oppure indiretto, tramite il riferimento ai dati allegati dall'autorità richiedente" (cfr Cassazione, sentenza 28695/2005).
La Cassazione conclude affermando che, "a prescindere da ogni altra considerazione, la mancanza (e, a fortiori, l'eventuale illegittimità) dell'autorizzazione (del comandante di zona o dell'autorità giudiziaria) ai fini dell'acquisizione di documentazione bancaria (ovvero dell'utilizzazione di quella acquisita nell'ambito di un processo penale) non incide sul valore probatorio dei dati acquisiti né sulla validità dell'atto impositivo adottato sulla scorta dei suddetti dati".

Brevi riflessioni
La sentenza, in un colpo solo, abbatte tutta una serie di pregiudizi e critiche dottrinarie:
  • l'attività di accertamento, derivante da indagini bancarie, non autorizzate, è salva
  • la motivazione può anche essere indiretta.
La legge, ai fini della tutela del contribuente, ha previsto l'obbligo per l'ufficio procedente di richiedere una preventiva autorizzazione all'organo sovraordinato (non risulta, invece, necessaria una seconda autorizzazione per tutti i conti per i quali il contribuente abbia la disponibilità ovvero la possibilità di disporre in virtù di mandato da parte dell'intestatario del conto, ad esempio, delega di firma ovvero conti intestati a società sui quali gli amministratori abbiano poteri dispositivi).
 
L'Amministrazione finanziaria, con la circolare 32/2006, ha evidenziato sul punto che l'autorizzazione, "quale atto preparatorio allo svolgimento della fase endoprocedimentale dell'istruttoria", non assume rilevanza esterna, "autonoma ai fini della sua eventuale impugnazione, in quanto non immediatamente lesiva sotto il profilo tributario della posizione del contribuente interessato" che non ha ancora subito - e potrebbe non subire - alcun atto di accertamento.
Si tratta, dunque, di atto non soggetto a sindacato di legittimità giurisdizionale, potendo lo stesso essere contestato nella successiva fase contenziosa innanzi alla Commissione tributaria competente.
Tale limitazione temporanea - precisa la circolare - non attenua il valore di garanzia che l'autorizzazione riveste nell'ambito di indagini così penetranti, atteso che essa, quale atto amministrativo preparatorio, consente al contribuente di valutarne l'iter logico-giuridico, con la connessa documentazione, in sede di accesso, esperibile, presso l'ufficio che lo detiene, ai sensi della legge 241/1990, a conclusione dell'intero procedimento di formazione dell'atto di accertamento.

L'autorizzazione alle indagini finanziarie avanzata dal soggetto che esegue i controlli all'ente sovraordinato va normalmente richiesta prima di iniziare l'attività, secondo il rigido schema previsto dalla legge e puntualizzato dalla citata circolare, e "deve contemplare in modo indefettibile il requisito essenziale dei motivi sottostanti l'indagine, in ossequio al principio di trasparenza e di effettività della tutela giurisdizionale di ogni soggetto".
La richiesta di autorizzazione è quindi un atto istruttorio non impugnabile autonomamente, che deve contenere i motivi che suggeriscono l'indagine bancaria.
Gli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione devono valutare la sussistenza dei requisiti di legittimazione e di merito, dandone atto nella motivazione dello stesso atto autorizzativo.
 
Ciò premesso, occorre ribadire e prendere atto che, nell'attività istruttoria, i presunti effetti invalidanti dell'acquisizione degli elementi probatori, in assenza di preclusioni specifiche, non rinvenibili né nel dettato normativo né nell'ordinamento tributario, sono ostacolati dalle stesse norme sull'accertamento che consentono all'Amministrazione finanziaria la potestà di ricostruire la posizione reddituale del contribuente sulla base di tutti gli elementi che, a qualsiasi titolo e a prescindere dalla fonte di provenienza, siano entrati nella sfera di conoscenza dell'Amministrazione medesima (articoli 36, 37 comma 1, 38 comma 3, 39 commi 1 e 2, 41 commi 1 e 2, 41-bis del Dpr 600/73 e 54 comma 5 e 55 del Dpr 633/72).
E quindi, in ogni caso - come affermato ancora oggi dalla Corte di cassazione - l'avviso di accertamento è salvo.
 
Fonte: Gianfranco Antico da www.fiscooggi.it
 
 
 
Di Admin (del 06/03/2009 @ 16:51:44, in Accertamento, linkato 85 volte)
Con la sentenza n. 3853 del 18 febbraio, la Corte di cassazione ha stabilito che la ricostruzione del reddito del contribuente può avvenire anche tramite la presenza di pochi documenti rinvenuti in azienda.
Nel caso di specie, veniva operata una rettifica alla dichiarazione Iva da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla base di quanto rilevato dal verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza.
 
La contribuente ne impugnava gli avvisi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale lamentando l’applicazione di percentuali di ricarico desunte dai pochi documenti acquisiti durante la fase di controllo. L’Amministrazione, infatti, aveva provveduto alla ricostruzione del reddito sulla base di pochi documenti rinvenuti in azienda, che però evidenziavano l’applicazione di margini di ricarico superiori a quelli desumibili dal fatturato ufficiale della contribuente.
 
La Commissione tributaria provinciale ne accoglieva parzialmente il ricorso e la pronuncia veniva impugnata da entrambe le parti. La Commissione di secondo grado accoglieva l’appello della contribuente e annullava gli avvisi di accertamento, ritenendo che l’utilizzo di un campione esiguo per l’estrapolazione dei dati non rendeva affidabili i risultati raggiunti. L’Amministrazione, quindi, ricorreva per cassazione.
 
E’ da rilevare che, secondo quanto disposto dall’articolo 54 del Dpr 633/1972, l’ex ufficio Iva, le cui funzioni oggi sono state assorbite dagli uffici locali dell’agenzia delle Entrate, procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.
L’ufficio può accertare l’infedeltà della dichiarazione, tra l’altro, tramite il confronto tra quanto risultante dalla dichiarazione e gli elementi annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 che disciplinano rispettivamente, la registrazione delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti, nonché mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture e altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli articoli 51 e 51-bis che regolamentano i poteri e le attribuzioni degli uffici.
 
L’ufficio, quindi, nel corso delle ispezioni o controlli raccoglie una serie di documenti e scritture contabili sulla base dei quali ricostruisce il reddito attribuibile al soggetto. La tenuta di tali scritture nonché dei documenti è prescritta dall’articolo 2214 del codice civile che, in materia di scritture contabili, prescrive i libri obbligatori e le altre scritture che devono essere tenute dall’imprenditore che esercita un’attività commerciale. La tenuta di una regolare contabilità, inoltre, consente di utilizzare le scritture stesse ai fini probatori a favore dell’imprenditore, mentre queste possono in ogni caso essere utilizzate come mezzo processuale di prova contro l’imprenditore qualora queste siano tenute secondo le regole generali.
 
Nella controversia in esame, la contribuente non lamenta l’utilizzo dei documenti contabili ai fini dell’accertamento bensì l’entità del campione utilizzato per la ricostruzione del fatturato attribuibile alla contribuente stessa.
Di contro, l’Amministrazione finanziaria, nel proprio ricorso, lamenta una carente motivazione della pronuncia dei giudici tributari di appello e rileva che il rinvenimento in azienda di un numero esiguo di documenti contabili costituisce un fatto imputabile alla contribuente stessa che, in violazione di quanto prescritto dal citato articolo 2214 del codice civile, non aveva conservato una documentazione sufficiente che consentisse di ricostruire le modalità del calcolo del prezzo finale di vendita applicato dall’azienda. La disapplicazione di tale norma non può, quindi, trasformarsi, a giudizio dell’Amministrazione finanziaria, in un beneficio da riconoscere alla contribuente che in questo modo si gioverebbe di una conseguenza del proprio comportamento illecito.
 
In proposito, i supremi giudici, nella sentenza in esame, riconoscono che l’esiguo numero di documenti utilizzati dall’Amministrazione finanziaria è, in effetti, conseguenza diretta dell’incompletezza della documentazione conservata in azienda, in violazione delle prescrizioni inerenti l’articolo 2214 del codice civile e di conseguenza imputabile a un comportamento della contribuente.
 
Da ciò discende che l’Amministrazione finanziaria non poteva far altro che basarsi sui pochi documenti rinvenuti per la ricostruzione del maggior reddito senza possibilità di estenderne il campione utilizzato.
Dunque, i giudici di piazza Cavour, avallando le tesi dell’Amministrazione finanziaria, hanno cassato la sentenza impugnata, rimettendo la causa a un’altra sezione della Commissione tributaria regionale affinché si pronunci nuovamente dettagliando adeguatamente le ragioni logiche-giuridiche, scaturenti dalle risultanze processuali, sottese alla decisione stessa.
 
Concludendo, con la sentenza 3853/2009, la Suprema corte di cassazione ha espresso il principio di diritto in base al quale la ricostruzione del reddito può basarsi anche su pochi documenti rinvenuti in azienda qualora l’impossibilità di ulteriori raffronti dipenda dall’incompletezza della documentazione conservata nell’azienda stessa.

 
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