Studio Commerciale Spidalieri - Termoli (CB)
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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
 
 
Di Peppeter (del 05/02/2012 @ 14:44:55, in Truffe, linkato 26 volte)
Numerosi utenti sono incappati in una pagina web su cui è stato fraudolentemente applicato il logo della Guardia di Finanza e lo slogan “Insieme per la legalità” copiati dal sito istituzionale “www.gdf.it”. Una scritta che dice che nel computer sono presenti contenuti illegali insieme alla richiesta di un pagamento di 100 euro per ripristinare le funzionalità del PC. Attenzione perchè tutto questo è provocato da un virus (dal nome Trojan.Win32.FakeGdF.A) che vi sta cercando di truffare e non dovete assolutamente PAGARE NULLA.

Per risolvere il problema, come indicato sul sito del nucleo speciale frodi telematiche, dovete:
1. Spegnere il computer.
2. Riaccenderlo premendo subito dopo l'accensione, più volte, il tasto F8.
3. Si aprirà un menu (sfondo nero e scritte in grigio) e bisogna selezionare "modalità provvisoria".
4. Si avvierà Windows in modalità ridotta (non preoccupatevi, quando lo riavvierete tornerà tutto come prima), cliccate su START in basso a sinistra.
5. "Tutti i programmi".
6. Cercate la voce "Esecuzione automatica".
7. Eliminate (facendo click con il tasto destro) tutte le voci presenti in "esecuzione automatica" con scritto "WPBTO.DLL" oppure file che iniziano con 0varinumeri.exe.
7a. Per i più smaliziati, sappiate che il virus solitamente infetta i seguenti percorsi
c:\documents and settings (oppure users)\nome utente\Menu Avvio\Programmi\Esecuzione automatica\wpbt0.dll.lnk
c:\documents and settings (oppure users)\nome utente\Impostazioni Locali\TEMP\WPBT0.DLL
c:\documents and settings (oppure users)\nome utente\Menu Avvio\Programmi\Esecuzione automatica\0.numero casuale.exe.lnk
c:\documents and settings (oppure users)\nome utente\Impostazioni Locali\TEMP\0.numero casuale.exe
8. Fate click con il tasto destro sull'icona del cestino, poi "svuota cestino".
9. Riavviate il computer normalmente e vedete cosa succede.
10. Aggiornate subito il vostro antivirus e fate una scansione completa, se avete ancora problemi potete utilizzate ad esempio il gratuito Vir.IT Explorer Lite.

In alternativa, UN METODO AUTOMATICO PIU' SEMPLICE:
Fate tutti i punti sopra fino al 4, poi eseguite una scansione completa con il programma gratuito "Combofix" che trovate a questo indirizzo. Prima dovete scaricarlo da un PC funzionante, copiarlo su chiavetta USB e avviarlo sul PC infetto.
Al termine della scansione riavviate il PC infetto, dovrebbe essere tornato tutto a posto.

Per ogni dubbio riguardo questo virus potete contattare il Nucleo Speciale Frodi Telematiche della Guardia di Finanza mandando una mail all'indirizzo sos@gat.gdf.it . 
 
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Di Peppeter (del 01/02/2012 @ 14:44:23, in Evasione, linkato 23 volte)
Il direttore dell’Agenzia, Attilio Befera, nell’audizione in Commissione Finanze, ha fatto il punto sui risultati conseguiti lo scorso anno e ha delineato le strategie per realizzare una equità fiscale basata soprattutto sull’adesione spontanea. L’azione di semplificazione del rapporto con i cittadini, svolta ogni anno dalle Entrate, si conferma come un fattore di grande successo, per favorire la compliance agli adempimenti tributari.

Assistenza ai contribuenti
Partendo dai servizi forniti presso gli uffici territoriali nell’ultimo triennio, il direttore ha sottolineato il costante incremento degli utenti assistiti, passati dagli 8.694.950 del 2009 ai 9.592.899 del 2011. Per soddisfare la crescente richiesta di assistenza da parte dei contribuenti, l’Agenzia ha provveduto a prolungare gli orari di apertura degli sportelli e ad aumentarne il numero, a pianificare gli invii delle comunicazioni di irregolarità e a potenziare i servizi telematici.
Sempre maggiore la fruizione dei nuovi servizi, come le richieste telematiche di certificati, la registrazione dei contratti di locazione, l’opzione per la cedolare secca, la richiesta di codici fiscali e tessere sanitarie smarrite, l’utilizzo di Civis, il canale per le comunicazioni di irregolarità e le cartelle di pagamento che, nel 2011, ha visto incrementare di oltre il 50% le richieste di assistenza.

Un’altra area su cui si è registrato un miglioramento dell’efficienza del fisco è quella relativa ai controlli automatizzati. Sono circa 40 milioni le dichiarazioni “liquidate” nel 2011, con un numero di rimborsi aumentato del 60% rispetto al 2010. In particolare, i rimborsi per le imposte dirette sfiorano i 2,5 miliardi, quelli Iva raggiungono quota 6,1 miliardi.

Nel 2012, poi, l’Agenzia sarà impegnata nelle attività di avvio del nuovo regime premiale della trasparenza, introdotto dal decreto “salva Italia”, che prevede una serie di vantaggi (semplificazione degli adempimenti, assistenza fiscale, corsia preferenziale per i rimborsi e le compensazioni dei crediti Iva) per quei contribuenti che si rendono “trasparenti” nei confronti dell’Amministrazione fiscale.

Recupero dell’evasione: risultati 2011 e nuovi strumenti 2012
L’attività di accertamento, lo scorso anno, ha fatto recuperare entrate per 11,5 miliardi di euro, confermando un trend estremamente positivo. Sono stati eseguiti oltre 700mila accertamenti (imposte dirette, Iva, Irap e Registro), circa 1 milione di controlli formali sulle dichiarazioni e oltre 300mila controlli sulle agevolazioni nel registro.
Questi risultati, ha sottolineato il direttore, sono destinati ad aumentare nel 2012, grazie agli strumenti introdotti dalle recenti disposizioni normative.

Nuovo redditometro
Attualmente in fase di sperimentazione da parte delle organizzazioni sindacali associazioni di categoria e ordini professionali che vi hanno aderito, è un modello di valorizzazione degli elementi della capacità contributiva. Il nuovo strumento individua oltre 100 voci di spesa con cui si confronteranno 22 milioni di famiglie. Alla fine della sperimentazione, che si concluderà entro febbraio, sarà messo a punto per i contribuenti un software per orientare il cittadino sulla coerenza del reddito dichiarato rispetto alla capacità di spesa sostenuta. Il nuovo redditometro sarà operativo entro il primo semestre del 2012.

Spesometro
L’obbligo della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva ha due scadenze: la prima riguarda le operazioni del 2010 di importo non inferiore ai 25mila euro soggette all’obbligo di fatturazione, e scade oggi; la seconda riguarda le operazioni del 2011 non inferiori a 3mila euro al netto dell’Iva per i soggetti passivi Iva ovvero a 3.600 euro per gli altri soggetti. Un’apposita banca dati raccoglierà le informazioni che, confrontate con le altre contenute nell’Anagrafe tributaria, consentiranno la selezione dei contribuenti più a rischio, da sottoporre a controllo.

Archivio dei rapporti finanziari
Gli operatori finanziari, nel 2012, dovranno comunicare tutte le informazioni su saldi e movimenti. Un apposito provvedimento definirà le modalità della comunicazione dei dati da inviare. Al riguardo, precisa Befera, nessun ufficio avrà accesso al data-base, che sarà utilizzato solo a livello centrale e al solo scopo di individuare le posizioni a più alto rischio di evasione.

Tutoraggio dei grandi contribuenti
Altro strumento che entrerà a regime quest’anno. Tutti i soggetti con volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro saranno “monitorati” in base alle risultanze di specifiche analisi di rischio, che tengono conto, oltre che del comportamento fiscale del contribuente, anche delle caratteristiche del settore economico in cui opera.
 
Fonte: r.fo. da nuovofiscooggi.it
 
 
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Di Peppeter (del 01/02/2012 @ 14:40:14, in Misuratore Fiscale, linkato 38 volte)
Cambiano le caratteristiche tecniche della carta da utilizzare per il rilascio degli scontrini e degli altri documenti fiscali da parte degli operatori commerciali. La modifica delle prescrizioni riguardanti i “rotoli” da utilizzare con gli apparecchi misuratori fiscali è contenuta nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate firmato il 30 gennaio, che sostituisce l’allegato E al decreto ministeriale 23 marzo 1983.
 
L’adeguamento si è reso necessario poiché le caratteristiche attualmente in vigore sono ormai ampiamente superate dalla tecnologia produttiva delle carte reperibili sul mercato che, proprio per le prescrizioni contenute nel Dm del 1983 ormai obsolete, non possono essere omologate e utilizzate dagli operatori del settore. Questo crea difficoltà per il reperimento del materiale e per la sua produzione da parte degli operatori del mercato delle carte termosensibili, e per la conservazione nel tempo dei dati riportati negli scontrini, sia a fini fiscali che di garanzia dei prodotti.
 
Il provvedimento direttoriale introduce delle semplici norme procedurali da seguire per l’omologazione della carta termosensibile, anche alla luce del parere espresso, in tal senso, dalla Commissione per l’approvazione dei modelli di apparecchi misuratori fiscali.
 
Nel provvedimento sono stabilite le nuove caratteristiche fisico-meccaniche e quelle della patina termosensibile della carta, ed è prescritto l’obbligo per gli utenti di apparecchi misuratori fiscali di verificare, prima dell’utilizzo, che sul retro della carta siano riportate tutte le caratteristiche che ne permettono l’identificazione.
Inoltre, è stabilito che il periodo di validità della carta termica, dalla data di certificazione di conformità, è di 5 anni e che l’allegato E sia aggiornato con cadenza minima triennale.
Nella seconda parte del provvedimento sono dettate le norme di conservazione dei rotoli di carta termosensibile e della relativa documentazione di acquisto da parte degli utenti di apparecchi misuratori fiscali.
 
Individuato, infine, nel novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento il termine di decorrenza per l’applicazione delle nuove disposizioni; tuttavia, sarà possibile utilizzare le “vecchie” certificazioni di conformità fino ad esaurimento scorte e comunque entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.
Fonte: r.fo. da nuovofiscooggi.it
 
 
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Di Peppeter (del 30/01/2012 @ 14:29:06, in Antiriciclaggio, linkato 44 volte)
L’intervento legislativo decretato dal governo “Monti”, (come già evidenziato nell’articolo del 20 gennaio), ha posto un ulteriore limite all’importo di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore, da 2.500 euro (articolo 2, Dl 138/2011) a mille euro (articolo 12 del Dl 201/2011 in vigore dal 6 dicembre 2011).
Il dettato normativo dell’articolo 49 del Dlgs 231/2007, integrato dal decreto “Salva Italia”, al comma 1, dunque, vieta “il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a euro mille” ….“anche quando e' effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati”.
 
Lo stesso decreto legislativo all’articolo 1, lettera m) definisce l’operazione frazionata come “un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
Con questa definizione il legislatore ha ripreso quanto già espresso dal parere del Consiglio di Stato 1504/1995, sezione III, richiamato tra l’altro nella circolare Mef 2/2012.
 
In particolare, secondo quanto sostenuto dal legislatore e nuovamente posto in evidenza nella recente circolare Mef, è sanzionabile l’ipotesi di cumulo di più trasferimenti, relativi alla medesima operazione, che superano il limite di mille euro quando espletati a scadenze preventivamente prestabilite con intento elusivo. In mancanza di un preciso limite temporale o quando non si può desumere da alcun elemento, si prende come riferimento un criterio oggettivo (sette giorni).
Diversa è la circostanza in cui i trasferimenti derivino da contratti preesistenti che prevedono pagamenti rateali facenti parte della normale prosecuzione di un’attività commerciale o da accordi contrattuali, in quanto mancando l’artificiosità dei passaggi di somme ingenti non vengono a crearsi i presupposti per la sussistenza delle violazioni.
 
Si evidenzia, altresì, che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante uguali o superiori a mille euro non determinano automaticamente la configurazione di una violazione di cui all’articolo 49 del Dlgs 231/2007, se il soggetto che effettua le anzidette operazioni è sempre lo stesso e non avviene trasferimento a terzi, così come già tra l’altro evidenziato nella circolare Mef del 04 novembre 2011, e se non si concretizza la violazione della disposizione normativa.
 
I destinatari delle comunicazioni delle infrazioni
I soggetti preposti a dare notizia delle trasgressioni alla disposizione di legge dovranno preliminarmente valutare con ponderazione la singola clientela e, una volta constatata una violazione concreta della normativa, effettuare la comunicazione all’Amministrazione finanziaria o all’Uif, nel caso di sospetta operazione.
Tra i soggetti a cui indirizzare le predette comunicazioni, una novità che merita particolare rilievo, introdotta dall’articolo 12, comma 11, del decreto Monti, che ha integrato l’articolo 51, comma 1, del Dlgs 231/2007, è la presenza, per la prima volta, dell’Agenzia delle Entrate, oltre al Mef (Ragionerie territoriali competenti). Il nuovo comma 1 dell’articolo 51 recita così: “I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”.
 
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio 2012, in quanto destinataria di immediata comunicazione dell’infrazione, avrà a sua disposizione un prezioso patrimonio informativo utile a individuare i contribuenti a più alto rischio di evasione e, di conseguenza, attivare i relativi controlli fiscali.
Fonte: Daniela Colella da nuovofiscooggi.it
 
 
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Aggiornato il “tracciato” che le aziende, o gli intermediari incaricati, dovranno utilizzare per comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas (articolo 6, comma 1, lettera g-ter e articolo 7, comma 5, del Dpr 605/1973).
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ridefinisce modalità e specifiche tecniche, perfeziona il sistema e aggiunge “qualità” alle informazioni da inviare per via telematica all’Amministrazione finanziaria, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati.
 
Tra i cambiamenti, la comunicazione dei dati catastali che non dovrà interessare il “passato” o i rinnovi taciti, ma soltanto le nuove stipule o le modifiche del contratto.
Alcuni “ritocchi” migliorativi, inoltre, a favore degli intermediari. Introdotti l’obbligo della comunicazione negativa in assenza di dati e la possibilità di inviarne una sostitutiva una volta che sia decorso il termine utile per l’annullamento.
Immutate le indicazioni per i consumi di tutte le utenze.
 
Scopo dell’operazione è migliorare il flusso delle informazioni e rendere ancora più affidabili e complete le notizie che confluiranno nella banca dati dell’Anagrafe tributaria e che saranno utilizzate dagli uffici finanziari per accertare il reddito del contribuente in caso di accertamento.
 
I canali utilizzabili per l’invio sono Entratel o Fisconline.
L’esito della trasmissione e della ricezione del documento sarà comunicata on line all’utente anche nell’ipotesi in cui il file venga scartato. In quest’ultimo caso l’Agenzia specificherà i motivi per cui l’operazione non è andata a buon fine, motivi che possono essere di vario genere, dalla trasmissione di un file non elaborabile al mancato riconoscimento del soggetto che ha eseguito la procedura: dal “rifiuto” 30 giorni di tempo per rinviare i dati corretti.
 
Una ricevuta “web” dell’Agenzia delle Entrate proverà invece che l’operazione si è conclusa senza intoppi. Tempo cinque giorni dalla ricezione e, salvo inconvenienti, le ricevute saranno disponibili in Rete e lì resteranno per un periodo non inferiore a trenta giorni.
 
Se, infine, c’è stata una svista, la comunicazione può essere annullata entro trenta giorni dalla data della ricevuta telematica.
Fonte: r.fo. da nuovofiscooggi.it
 
 
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Di Peppeter (del 27/01/2012 @ 11:04:02, in Adempimenti, linkato 30 volte)
“Il canone Tv è un tributo come tutti gli altri, pagarlo … è un obbligo”, così recita il popolare spot che invita all’adempimento tutti i detentori di apparecchi abilitati o adattabili alla ricezione di programmi televisivi, a prescindere dall’uso che se ne faccia. È un’imposta sul possesso ed è arrivato il momento di versarla, senza sanzioni. Deadline martedì 31 gennaio.
 
Quest’anno, il costo dell’abbonamento Rai è pari a 112 euro, 1,50 euro in più rispetto al 2011. Tale importo va preso in considerazione esclusivamente se ci si mette in regola entro fine mese, altrimenti sono previsti sanzioni e interessi, le prime variano in relazione al ritardo. In particolare, se l’adempimento viene effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria, la penalità è pari a 1/12 del canone (4,41 euro). Con ritardo superiore a 30 giorni, invece, la sanzione ammonta a 1/6 di 112 (8,82 euro) per ogni semestre.
Oltre i sei mesi, scattano anche gli interessi di mora, calcolati nella misura dell’1% per ogni semestre compiuto.
 
Volendo, l’importo può essere anche rateizzato in:
  • due rate semestrali di 57,16 euro ciascuna, con scadenza, la prima martedì 31 gennaio, la seconda il 31 luglio
  • quattro rate trimestrali di 29,76 euro, da versare entro l’ultimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
 
Non proprio tutti
In linea di massima, la generalità dei contribuenti che possiede almeno un televisore deve pagare l’abbonamento alla Tv. Esiste però una categoria di cittadini che, se in possesso di determinati requisiti, gode dell’esenzione: si tratta delle persone che hanno compiuto almeno 75 anni d’età. Ma il dettaglio anagrafico non è sufficiente; ai fini dell’agevolazione, infatti, questo si deve accompagnare anche a un limite di reddito annuo. In sostanza, l’anziano deve possedere un reddito che, insieme a quello del coniuge convivente, non supera complessivamente i 6.713,98 euro annui. In più, il richiedente non deve convivere con soggetti diversi dal coniuge che siano titolari di un reddito proprio.
 
Le poste da includere nel calcolo complessivo del reddito sono:
  • la somma degli imponibili risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’interessato e del coniuge o dal Cud (per chi non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi), relativi all’anno precedente a quello per cui si chiede l’esonero dal pagamento
  • i redditi soggetti a imposta sostituiva o a ritenuta a titolo di imposta, come ad esempio gli interessi maturati su depositi bancari e postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato e utili derivanti da quote di investimenti
  • le retribuzioni corrisposte da organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e da quelli centrali della Chiesa cattolica
  • i redditi di fonte estera non tassati in Italia.
 
Viceversa, rimangono fuori dal conto totale:
  • i redditi che non scontano l’Irpef, come le pensioni di guerra, le rendite Inail, le pensioni di invalidità civile
  • il reddito della casa principale e delle relative pertinenze
  • i redditi soggetti a tassazione separata.
 
Riepilogando, per aver diritto all’esenzione annuale, bisogna compiere i “fatidici” 75 anni nel termine di scadenza semestrale del canone (31 gennaio o 31 luglio) e presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti. Il modello compilato va presentato agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate o spedito con raccomandata senza busta, insieme alla fotocopia del documento di identità, all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello abbonamenti Tv – 00121 – Torino. Tutto ciò, per consentire all’Amministrazione finanziaria di effettuare gli opportuni controlli.
Il modulo da utilizzare è, disponibile sul sito internet delle Entrate.
 
I termini di consegna o spedizione della dichiarazione, nell’ipotesi di primo accesso all’agevolazione, sono il 30 aprile dell’anno di riferimento per il primo semestre, il 31 luglio per il secondo.
 
Il peso del canone, poi, si fa sentire meno quando a pagarlo sono i pensionati con un reddito annuale non superiore a 18mila euro. Questi, se hanno presentato idonea richiesta al proprio ente previdenziale entro il 15 novembre, versano il tributo in 11 mensilità, che verranno trattenute direttamente sulla pensione e certificate nel Cud.
 
Informazioni pratiche
Il pagamento del canone può essere effettuato con svariate modalità. La prima, quella classica, utilizzando il bollettino di conto corrente postale 3103, inviato a tutti gli utenti dal Sat (Sportello abbonamenti Tv). In alternativa, i contribuenti possono rivolgersi alle tabaccherie o alle banche (anche presso gli sportelli bancomat), oppure telefonare al servizio Taxtel al numero verde 800.191.191, collegarsi a Internet anche tramite smart phone e tablet (in questi ultimi due casi, è necessario essere in possesso di carta di credito).
Fonte: Paola Pullella Lucano da nuovofiscooggi.it
 
 
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Sul web la prima bozza di istruzioni per la compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011.
Il modello costituisce parte integrante di Unico 2012 e contribuenti tenuti alla presentazione devono barrare la casella “Studi di settore” situata sulla prima pagina di Unico 2012 e inviarlo telematicamente all’Agenzia delle Entrate insieme a Unico.
 
Gli studi di settore, elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico-matematiche, consentono di stimare i ricavi o i compensi che possono essere attribuiti al contribuente.
Si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente” un’attività per la quale risulta approvato un apposito studio di settore e che non presentano una causa di esclusione o di inapplicabilità. Vengono, inoltre, utilizzati dall’Amministrazione finanziaria in fase di controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
 
Studi di settore … ma non per tutti
La bozza on line da oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate riporta anche chi è escluso dalla compilazione del modello. In particolare si tratta dei contribuenti che:
  • hanno iniziato la loro attività nel corso del periodo d’imposta
  • hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta (il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell’attività)
  • presentano un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a 5.164.569 euro ( con alcune specifiche eccezioni che vengono riportate nelle istruzioni di ciascun modello)
  • si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività
  • determinano il reddito con criteri “forfetari”
  • effettuano vendite a domicilio
  • presentano una categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata
  • applicano il regime dei “minimi”
  • presentano cause di inapplicabilità indicate nel decreto di approvazione dello specifico studio di settore.
 
Chi presenta il modello
Tenuti alla presentazione del modello sono i soggetti per ii quali si applicano gli studi di settore e anche:
  • i contribuenti che determinano il reddito con criteri “forfetari” che non compilano, però, la parte relativa ai dati contabili (quadro F, se imprese, oppure quadro G, se esercenti arti e professioni)
  • i contribuenti che dichiarano un volume di ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro fino a 7.500.000 euro
  • i contribuenti che rientrano nei casi di cessazione dell’attività, di liquidazione ordinaria oppure che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.
 
I codici di attività indispensabili per la compilazione
Per procedere alla compilazione del modello occorre riferirsi alla tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007, disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per la corretta compilazione dei modelli occorre ricordare che:
  • i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono comunicare i dati richiesti alla data del 31 dicembre considerando la situazione in essere alla data di9 chiusura del periodo d’imposta
  • i contribuenti che hanno cessato l’attività o risultano, per questo motivo esclusi, devono comunicare i dati con riferimento alla data del 31 dicembre, considerando la situazione esistente alla data di cessazione dell’attività
  • i dati contabili contenuti nei quadri destinati all’indicazione di dati strutturali vanno comunicati senza considerare variazioni fiscali derivanti dall’applicazione di disposizioni tributarie, mentre i dati contabili da indicare F o G e nel quadro X vanno comunicati tenendo conto di eventuali variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie
  • i contribuenti che nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 o precedenti, hanno cessato di avvalersi del regime dei “minimi” devono fornire alcuni dati contabili (nei quadri F, G e X) senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi d’imposta precedenti e correlato al predetto regime
 
Per verificare la propria posizione rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore. il contribuente, dopo aver inserito i dati, può avvalersi del software Gerico scaricabile gratuitamente dal sito delle Entrate. L’applicazione fornisce indicazioni riguardanti la congruità dei ricavi e dei compensi dichiarati tenendo conto anche delle risultanze di appositi indicatori di “normalità economica e della coerenza rispetto ad appositi indicatori.
 
Fonte: r.fo. da nuovofiscooggi.it
 
 
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Di Peppeter (del 25/01/2012 @ 14:38:44, in Assicurazioni, linkato 106 volte)
È entrata nel vivo la campagna che ricorda la prossima scadenza per pagare l’assicurazione, obbligatoria dal 2001, contro gli infortuni domestici. Il premio 2012, pari a 12,91 euro, va versato entro il prossimo 31 gennaio e può essere dedotto dall’imponibile Irpef in occasione della dichiarazione dei redditi.
 
Chiamati in causa, in pratica, tutti i casalinghi (donne e uomini) tra i 18 e i 65 anni, che svolgono abitualmente lavori domestici negli ambienti in cui vivono, gratuitamente e senza vincoli di subordinazione. Esclusi gli iscritti, per altre attività, a un diverso ente o cassa previdenziale.
 
La polizza è stata introdotta con la legge 493/199, riconoscendo il valore sociale ed economico di un’attività che viene svolta nel chiuso delle proprie case, tra fornelli e aspirapolvere, all’interno dell’ambito familiare. Si tratta di un mestiere “silenzioso”, ma che fa registrare, ogni anno, un numero molto elevato di incidenti. Una disattenzione tra le pentole o nell’utilizzo di un detersivo o di un elettrodomestico può essere causa di infortuni molto seri.
 
L’assicurazione tutela dai casi più gravi. In particolare, si ha diritto al risarcimento per un’invalidità permanente pari almeno al 27%. A decorrere dal 17 maggio 2006 è compreso anche il rischio morte.
 
Sono assicurabili anche:
  • i pensionati, uomini e donne, che non hanno superato i 65 anni di età
  • i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia
  • coloro che hanno compiuto 18 anni e lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio, ragazzi in attesa di prima occupazione)
  • gli studenti “fuori sede” che svolgono attività in ambito domestico
  • i lavoratori in cassa integrazione guadagni
  • i lavoratori in mobilità
  • i lavoratori stagionali, temporanei, a tempo determinato.
 
Nelle ultime tre ipotesi, la polizza copre soltanto il periodo in cui l’assicurato non svolge un’altra attività.
Un’ultima precisazione, possono essere stipulate più assicurazione nell’ambito dello stesso nucleo familiare.
 
Quando è lo Stato a pagare il premio
Per i redditi più bassi, è lo Stato che si assume l’onere di versare la somma che tutela il cittadino dai rischi degli infortuni domestici.
Per usufruire del beneficio, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: un reddito annuo complessivo lordo non superiore a 4.648,11 euro e far parte di un nucleo familiare con reddito che non va oltre i 9.296,22 euro.
Il calcolo è effettuato in base al reddito dell’anno precedente escludendo la rendita ai superstiti, l’indennizzo in capitale, gli assegni di incollocabilità e quello per assistenza personale continuativa, tutte prestazioni erogate dall’Inail. Restano fuori, inoltre, le pensioni di invalidità civile e di guerra, gli assegni familiari, gli assegni di mantenimento dei figli, l’indennità di accompagno, nonché particolari categorie di redditi come quelli soggetti a tassazione separata.
 
Prima iscrizione o rinnovo
Per assicurarsi, occorre pagare il premio (12,91 euro) utilizzando lo specifico bollettino intestato a INAIL, Assicurazione infortuni domestici, Piazzale G. Pastore, 6 – 00144 Roma, disponibile presso le sedi dell’Istituto, gli uffici postali o le associazioni di categoria.
 
In caso di rinnovo, la procedura si semplifica; la casalinga, infatti, riceverà direttamente a casa dall’Inail, prima della fine di ogni anno, il bollettino precompilato con l’importo da versare entro il 31 gennaio.
 
Il pagamento può essere effettuato servendosi del canale telematico, attraverso il servizio di c/c online (home banking) e, per i titolari di carta di credito Visa o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta, collegandosi al portale www.inail.it.
 
Anche il bollettino di pagamento può essere richiesto via web, procedura possibile sia per i nuovi iscritti che per i rinnovi. In entrambi i casi, è sufficiente la registrazione al portale Inail, indicando il profilo “Cittadino”. L’Istituto ha comunque messo a disposizione dell’utente un apposito manuale per guidare da vicino il suo assistito.
 
Per saperne di più, invece, riguardo all’assicurazione, è possibile consultare la dettagliata guida disponibile, anch’essa, sul sito Inail.
 
Fonte: Anna Maria Badiali da nuovofiscooggi.it
 
 
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Di Peppeter (del 25/01/2012 @ 14:35:47, in Automezzi, linkato 58 volte)
Entro fine mese chiamata in cassa per gli automobilisti con il bollo in scadenza a dicembre 2011 o che hanno immatricolato l’auto fra il 22 dicembre scorso e il 21 gennaio. Le vetture di potenza superiore a 185 kw, da quest’anno, scontano un’addizionale erariale di 20 euro per ogni chilowatt eccedente il limite indicato.
 
Chi deve pagare
I veicoli interessati sono le auto con potenza superiore a 35 kw e i motocicli. Per i soli residenti in Lombardia e Piemonte, la scadenza per i veicoli immatricolati in questo mese è fissata al 29 febbraio. Questo perché la competenza sulle tasse è affidata alle Regioni che, con proprie delibere, possono tra l’altro aumentare le tariffe base fino al 10% all’anno e stabilire esenzioni o agevolazioni particolari per tipologie di veicoli o di alimentazioni.
 
2012: superbollo e riduzioni
Le vetture di potenza superiore a 185 kW scontano un’addizionale erariale di 20 euro per ogni kilowatt eccedente il limite indicato, come previsto dal “decreto salva Italia” (articolo 16, Dl 201/2011). Il superbollo è modulato in funzione dell’anzianità del mezzo. È, dunque, ridotto al 60% dopo 5 anni, al 30% dopo 10 e al 15% dopo 15. Passati vent’anni dalla data di costruzione, nulla è dovuto.
 
Dove pagare
La tassa può essere versata presso gli uffici postali, i tabaccai, le banche, gli uffici dell’Aci, le agenzie di pratiche auto, oppure on line.
 
Come calcolare l’importo
Per definire l’ammontare del bollo, sul sito delle Entrate è disponibile un’applicazione che permette di calcolare la tassa dovuta utilizzando due modalità: o in base ai dati tecnici inseriti (potenza espressa in kW o cv, direttiva euro, regione di immatricolazione, tipologia del veicolo) o attraverso la targa. Nella seconda ipotesi, in caso di tardività, il software determina anche sanzione e interessi.
 
Che succede se si paga in ritardo?
Per chi non rispetta il termine, è prevista una penale che va dal 3% al 30%, più gli interessi di mora. Se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, deve essere versata la sanzione ridotta al 3%. Oltre il trentesimo giorno, ma entro un anno dal termine, si passa al 3,75%. Superato l’anno di ritardo, il ravvedimento non è più possibile e deve essere corrisposta la sanzione piena del 30%. In ogni caso, la ricevuta va conservata per 5 anni, per poter verificare, ed eventualmente contestare, possibili richieste di arretrati.
Fonte: Patrizia De Juliis da nuovofiscooggi.it
 
 
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Di Peppeter (del 24/01/2012 @ 14:20:20, in Societą di Capitali, linkato 851 volte)

Eccola, dunque, una delle novità del decreto del governo Monti sulle liberalizzazioni. La nuova Società a responsabilità limitata con capitale sociale da 1 euro.
Vediamo, in breve, quali sono le caratteristiche di questa  nuova forma societaria.

Non aver superato i 35 anni.
Innanzitutto il primo e più evidente requisito per poter godere del "beneficio" di poter aprire una srl con capitale ridotto ad 1 euro è quello di non aver superato la soglia dei 35 anni di età.
Ecco che, come si evince dal requisito appena evidenziato, le nuove srl con capitale sociale da 1 euro avranno durata limitata. Il nuovo modello societario previsto dal Decreto Monti sulle liberalizzazioni è, infatti, destinato ad incentivare l'imprenditoria giovanile.

Niente più Notaio.
Altra semplificazione è quella relativa alla costituzione della società a responsabilità limitata per cui è sufficiente procedere con la nuova procedura prevista per artigiani e commercianti chiamata "Comunica". In sostanza, non sono più neccessarie le spese notarili necessarie per la costituzione della società per atto pubblico.

Niente più capitale minimo.
Con la nuova forma societaria non sarà più necessario versare il capitale sociale minimo fissato, ad oggi, per le normali srl, in euro 10.000.
Naturalmente nulla vietga all'imprenditore o agli imprenditori di versare somme superiori ad 1 euro.

Nuova denominazione sociale.
Le nuove srl costituite sulla base della nuova normativa prevista dal decreto liberalizzazioni del Governo Monti dovranno contenere una nuova denominazione: "società semplificata a responsabilità limitata".

Esenzione da diritti di bollo e segreteria.
Altra piccola semplificazione (o agevolazione in termini di risparmio di spese di costituzione) è costituita dall'esonero dal versamento dei diritti di bollo e segreteria comunque dovuti per la normale procedura di costituzione.

Superamento dei limiti previsti dalla normativa.
Lo stesso articolo di seguito riportato prevede anche cosa accade in caso di superamento del limite di età fissato dalla normativa in 35 anni. Viene, altresì, prevista la possibilità di trasformazione della società in una diversa società di capitali.
Non è prevista, invece, la possibilità di trasformare la nuova società semplificata a responsabilità limitata in società di persone.

 

Testo dell'articolo 3 del decreto sulle liberalizzazioni: "accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata" 

1. Dopo l'articolo 2463 del Codice civile, è inserito il seguente articolo:


«Articolo 2463-bis - (Società semplificata a responsabilità limitata) - 1. La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:


1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore a un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5)luogo e data di sottoscrizione.


L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione è - effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.


L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.


II verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto.

L'atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484.


La denominazione dì società semplificata a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.».


Dopo il primo comma dell'articolo 2484 del Codice civile, è inserito il seguente: «La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci.»

 

 
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