Studio Commerciale Spidalieri - Termoli (CB)
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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
 
 
Di Admin (del 03/09/2010 @ 09:04:20, in Agevolazioni, linkato 15 volte)
In vigore dal 2 settembre il regolamento sul Fondo a favore di chi è in difficoltà con il pagamento delle rate

Sta per scattare l'operazione "sospendi-mutuo". Il 2 settembre entra in vigore il regolamento, adottato con il decreto ministeriale n. 132 del 21 giugno (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto), che disciplina l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui stipulati per l'acquisto della prima casa.
L'agevolazione - sospensione del pagamento delle rate - è rivolta alle persone che risultano titolari di un contratto di mutuo finalizzato all'acquisto di un immobile, in Italia, destinato a propria abitazione principale.

Requisiti e condizioni di accesso
Questi i presupposti necessari per essere ammessi al beneficio:
  • il richiedente deve essere proprietario dell'immobile per il quale è stato contratto il mutuo
  • l'importo ricevuto deve essere al massimo 250mila euro e in ammortamento da almeno un anno
  • l'appartamento non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e non deve avere le caratteristiche per essere considerato "di lusso"
  • l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non deve superare 30mila euro.

Tutti i requisiti di partenza devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Inoltre, la temporanea impossibilità a rispettare il calendario delle rate deve essere "giustificata" da uno dei seguenti eventi verificatosi dopo la stipula del contratto di mutuo:

  • perdita del posto di lavoro o termine del contratto, senza un nuovo impiego da almeno tre mesi
  • morte o sopraggiunta non autosufficienza di un componente del nucleo familiare percettore di almeno il 30% del reddito complessivo del nucleo familiare
  • pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare per almeno 5mila euro annui
  • pagamento di spese per manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento funzionale dell'immobile, per opere necessarie e indifferibili, di ammontare non inferiore a 5mila euro
  • aumento della rata del mutuo a tasso variabile di almeno il 25% (in caso di rate semestrali) ovvero di almeno il 20% (rate mensili).


La domanda
Chi, in possesso dei requisiti su elencati, intende interrompere momentaneamente il pagamento delle rate di mutuo, deve farne richiesta alla banca che ha concesso la somma, utilizzando il modello che a breve sarà disponibile sul sito del dipartimento del Tesoro e indicando l'intervallo temporale per il quale intende usufruire della sospensione.
Alla domanda andranno allegate l'attestazione dell'Isee e la documentazione idonea a dimostrare le ragioni del mancato pagamento della rata.

Revoca dell'agevolazione
Vietato fare carte false: l'agevolazione viene revocata se si accerta che è stata ottenuta grazie a dichiarazioni non veritiere o a documenti fasulli. Chi ne ha beneficiato illegittimamente, deve restituire allo Stato l'importo girato dal Fondo alla banca, rivalutato secondo l'indice Istat e maggiorato degli interessi legali.

Tutto in un mese
Nel tempo massimo di un mese, l'aspirante beneficiario viene messo a conoscenza dell'esito della domanda. Sono infatti previsti 10 giorni a disposizione della banca - dal ricevimento della richiesta - per determinare i costi dell'operazione a carico dello Stato e inoltrare la pratica al Gestore del Fondo. Quest'ultimo esamina il caso ed entro 15 giorni dà alla banca l'ok per la sospensione, che l'istituto di credito provvede poi a comunicare al beneficiario nei successivi 5 giorni.

Fonte : IlFiscoOggi

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Di Admin (del 20/08/2010 @ 13:31:41, in Truffe, linkato 26 volte)
Oltre 200 società già cadute nella rete degli 007 Antifrode delle Entrate con questa nuova missione antievasione
All in del Fisco, che con l’operazione “Risco” gioca d’azzardo contro gli evasori. Le sentinelle fiscali smascherano i bluff delle società italiane e stanano il loro giro di false scommesse associate a contratti di prestito titoli, i cosiddetti stock lending, stipulati con imprese estere, attive in particolare nell’Europa orientale e nella zona franca di Madeira. Sono più di 200 le imprese nostrane già pizzicate grazie alla missione Rischio Scommessa (Ri.sco) condotta dalla task force Antifrode dell’Agenzia. Vere e proprie “bische” frodatorie che soltanto nei primi mesi del 2010 hanno sottratto all’Erario più di 300 milioni di euro di imposte dirette. I trucchi per battere il Fisco e imbrogliare le carte si basano sul meccanismo delle scommesse a rischio zero, legate agli stock lending. Sono centinaia le aziende medio-piccole, fiscalmente residenti nello Stivale, sospette di “gioco sporco”. La maggior parte delle imprese nel mirino degli 007 delle Entrate si concentrano in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.
 
Bluff sulle puntate - In pratica, queste società stipulano contratti diversi che hanno sempre effetti neutrali dal punto di vista economico-finanziario, mentre sul piano fiscale generano un notevole risparmio d’imposta. Un piano d’azione che, nella sua variante più frequente, prevede la firma di un contratto di stock lending con un’impresa dell’Europa dell’Est titolare di partecipazioni in un’azienda di Madeira. All’accordo è legata una scommessa sull’entità dei dividendi distribuiti dalla portoghese partecipata da cui dipende il pagamento o meno di una commissione. In realtà, le parti sanno già come finisce la storia: la società residente perde sistematicamente la scommessa e deve pagare, ma solo sulla carta, una commissione pari o di poco superiore agli utili distribuiti dalla società.
 
Perché stavolta chi perde non paga - Di fatto, il risultato economico dello schema evasivo messo in campo è neutrale, perché la società residente non paga la commissione né incassa i dividendi, dato che i due importi si compensano. Fiscalmente però è possibile dedurre il costo della commissione a fronte di dividendi non tassati per il 95 per cento in base all’articolo 89 del Tuir. Quindi, l’unico vero frutto dell’operazione è l’evasione delle imposte sul reddito dell’anno.
Per rendersi conto della rilevanza delle somme in gioco, basti pensare per esempio a una società residente che registra sul conto economico un importo pari a 100 come dividendi da prestito titoli e la stessa cifra come oneri per la commissione sul contratto. Il risultato della gestione finanziaria è uguale a zero. Se il risultato delle altre gestioni è 100, questo sarà l’utile di bilancio da indicare nella dichiarazione dei redditi. Qui viene fatta una variazione in diminuzione per dividendi esclusi pari a 95, per cui il reddito fiscale è 5. L’indebito risparmio di Ires che ne consegue è di 31,35 (33% di 95): il contribuente di fatto non versa niente.
L’esempio riportato illustra solo uno dei molteplici modelli di illecita pianificazione fiscale individuati dall’Agenzia delle Entrate. L’Antifrode, infatti, studia  i fenomeni evasivi a tutto tondo, affinando le tecniche d’indagine per intercettare schemi negoziali, sempre più sofisticati e in continua evoluzione, elaborati in serie da soggetti dediti a questa specifica attività. 
Fonte : IlFiscoOggi
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Di Admin (del 13/08/2010 @ 11:46:02, in Evasione, linkato 47 volte)
Superano i 100 milioni le somme pagate indebitamente dall’ente nel 2010 a causa di frodi ai suoi danni
Rafforzamento dell’attività di riscossione e della lotta all’evasione contributiva, sono queste le linee guida che ispireranno l’azione dell’Inps nei prossimi mesi, così come disposto dal Dl 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.
 
E’ la circolare n. 108 del 9 agosto, il documento con cui l’ente fa il punto della situazione sulle novità introdotte dalla manovra finanziaria e detta le istruzioni operative ai nuovi uffici mentre, in una nota diramata nei giorni scorsi, il presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua, ha dichiarato che “nel mese di settembre costituiremo una nuova unità antitruffe presso la Direzione generale dell’Istituto per coordinare le operazioni su tutto il territorio nazionale”. Uno strumento importante contro le frodi perpetrate ai danni dell’Istituto da parte di falsi invalidi, finti braccianti agricoli, persone che riscuotono prestazioni di defunti, imprenditori che assumono dipendenti in modo fittizio solo per ottenere prestazioni a sostegno del reddito. Una moltitudine di truffe che nel 2010 ha comportato almeno 100 milioni di euro di somme indebitamente pagate dall’ente di previdenza.
 
La circolare n. 108, invece, ha ricordato come la manovra finanziaria ha rafforzato l’attività di riscossione dei crediti contributivi, attraverso nuove regole che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2011 e che riguarderanno tutti i crediti accertati a partire da tale data, anche se di competenza di periodi anteriori. Il recupero delle somme avverrà attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Inoltre, dal 31 maggio 2010 l’Inps non può più richiedere la sospensione delle cartelle esattoriali in seguito alla presentazione di un riscorso amministrativo o per ricorsi amministrativi ancora pendenti.
I provvedimenti di sospensione dell’attività di recupero dei crediti relativi a causali contabili, amministrative o giudiziarie, invece, continueranno a essere comunicati agli agenti della riscossione con le consuete modalità.
La circolare sottolinea la necessità che le nuove disposizioni siano applicate al più presto per evitare situazioni in cui l’avviso di addebito, modificato per un eventuale ricorso, possa comunque essere esecutivo nelle more della decisione stessa.
 
Il documento di prassi illustra anche le modifiche ai termini di decadenza.
In generale (come previsto dal Dlgs 46/1999), gli enti di previdenza devono iscrivere a ruolo contributi o premi non versati entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine per il versamento.
Il Dl 78/2010 ha stabilito che tali disposizioni non si applicano, per il periodo che dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall’ente a partire dal 1° gennaio 2004.
In questo modo l’Inps può iscrivere a ruolo tutti i crediti, anche di competenza di periodi antecedenti, che siano stati omessi, accertati e notificati dal 1° gennaio 2004 (nel rispetto dei termini di prescrizione). A tal fine, ribadisce il documento di prassi, le sedi Inps dovranno con urgenza attivare una ricerca nei propri archivi dei crediti per cui, sulla base delle regole sopra descritte, si ritiene necessaria l’iscrizione a ruolo. 
Fonte : IlFiscoOggi 
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Di Admin (del 12/08/2010 @ 09:40:10, in Agenzia delle Entrate, linkato 41 volte)
Archivi condivisi e strategie di controllo congiunte, nell'intesa firmata dai due enti
Banche dati che comunicano. Un’arma potentissima contro gli evasori. Un’arma che hanno deciso di utilizzare Agenzia delle Entrate e Inail che da settembre avvieranno le procedure di condivisione di parti consistenti dei propri rispettivi database. Tanto prevede l’intesa quinquennale firmata dai vertici dei due enti, Attilio Befera e Marco Fabio Sartori, così illustrata dal direttore dell’Agenzia: “Questa convenzione segna una tappa importante sulla strada di una lotta all’evasione sempre più condivisa, in sinergia con altri enti, per scovare gli illeciti fiscali con analisi di rischio puntuali e coordinate. L’utilizzo efficace delle banche dati, l’incrocio delle informazioni e la gestione strutturata degli archivi con l’Inail, infatti, consentono di intercettare in maniera sempre più mirata le sacche di evasione, potenziando la selettività dei controlli e incoraggiando la tax compliance dei contribuenti”.
 
Scambio di dati e rispetto della privacy
Nel bacino comune da cui attingere per potenziare le rispettive attività di verifica confluiranno l’archivio di Gestione del rapporto assicurativo (Gra) e tutta la documentazione relativa alle ispezioni, di fonte Inail. L’Agenzia delle Entrate, da parte sua, metterà a disposizione i propri “file” su Anagrafe tributaria (AT), accertamenti e studi di settore.
Lo scambio sarà, comunque, condotto in linea con quanto prescritto del Garante della privacy, a tutela della sicurezza del trattamento delle informazioni contenute in AT.
 
L’unione fa la forza
L’incrocio e la comparazione delle informazioni – alla base di una sempre più puntuale analisi del rischio e, di conseguenza, selezione delle posizioni da verificare - sarà condita, ovviamente, da un coordinamento fra i due enti. I controlli messi in campo da Agenzia delle Entrate e Inail produrranno, infatti, a loro volta, informazioni da porre in condivisione, in modo da evitare inutili sovrapposizioni. Incontri periodici delle rispettive strutture regionali, sulla base delle indicazioni pervenute a livello centrale, faranno il resto.
 
Insomma, una spinta verso l’efficacia e la produttività delle azioni di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, resa esplicita dalle parole del presidente dell’Inail: “l’intesa garantirà ai due enti la capacità di monitorare come mai fatto prima la reale attività di tutte le imprese italiane: sarà individuato con certezza cosa viene denunciato e cosa no e, dunque, emergeranno anche situazioni eventualmente non in regola. Metteremo a disposizione dell’Agenzia i dati di cui siamo in possesso e che portano alla determinazione, per ogni singola azienda, delle voci di tariffa. Da parte sua, invece, l’Agenzia risponderà concedendoci l’accesso a tutte le informazioni presenti negli studi di settore affini ai nostri”.
 
Contribuente avvisato…
Fonte : IlFiscoOggi
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Di Admin (del 11/08/2010 @ 10:57:00, in Contabilità, linkato 38 volte)
Equiparati documento elettronico e cartaceo. L’accordo con il destinatario sarà obbligatorio e vincolante
Con la direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010, le cui disposizioni dovranno essere recepite entro il 31 dicembre 2012, il Consiglio dell’Unione europea annuncia una serie di novità volte a semplificare l’utilizzo della fatturazione elettronica negli Stati membri. Va ricordato che la n. 45/2010 modifica la cosiddetta “direttiva rifusa” (direttiva 2006/112/Ce) che armonizza e semplifica le numerose prescrizioni in materia di Iva susseguitesi nel tempo.
 
Il documento, tra l’altro, al fine di aiutare le imprese a ridurre i costi ed essere più competitive, si prefigge di rimuovere gli ostacoli che ci sono tra la fatturazione elettronica e quella cartacea, equiparando le due tipologie di documenti. Grazie a questa parità di trattamento, i piccoli ostacoli, che hanno rallentato lo sviluppo dei documenti digitali, dovrebbero essere totalmente rimossi.
 
Le principali novità
La vera grande semplificazione la si evince in modo particolare dal nuovo articolo 233 che dispone: “L'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità di una fattura, sia essa cartacea o elettronica, sono assicurate dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura. Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi”.
 
In pratica, si aprono all’orizzonte tre scenari differenti che hanno come protagonisti: il controllo di gestione, la firma digitale e i sistemi di trasmissione elettronica dei dati (EDI).
A prescindere dal sistema adottato, la cosa importante è garantire l’autenticità dell’origine (attestare la paternità delle fatture) e l’integrità del contenuto (evitare che qualcuno le possa modificare a posteriori).
 
Detto questo, rivolgendo l’attenzione alle imprese italiane, ricordiamo che la fatturazione elettronica nel nostro Paese è stata introdotta con il Dlgs 52/2004, il quale, modificando integralmente l’articolo 21 del Dpr 633/1972, ha previsto, per effettuare la fatturazione, due diverse modalità operative:
  • apponendo su ogni fattura un riferimento temporale (data e ora) e una firma digitale
  • utilizzando sistemi EDI.
Senza scendere troppo nei tecnicismi, definiremo quella del primo caso fatturazione elettronica “destrutturata”, che consiste nel generare un documento informatico (solitamente in formato Pdf) e apporvi il riferimento temporale e la firma digitale; quella del secondo caso fatturazione elettronica “strutturata” che consente, al mittente e al destinatario, una gestione completamente automatizzata dei documenti, come, ad esempio, la registrazione automatica nel sistema gestionale, senza l’intervento dell’operatore.
 
Pertanto, per le imprese che già adottano uno dei sistemi sopra descritti non dovrebbe cambiare nulla, in quanto i requisiti prescritti dall’attuale direttiva sono già garantiti dall’assetto normativo previgente.
 
Accordo tra le parti obbligatorio
La direttiva prevede all’articolo 232 che il ricorso alla fatturazione elettronica sia subordinato all’accordo del destinatario. Ricordiamo che tale disposizione è già in vigore nel nostro ordinamento (cfr articolo 21, comma 3, del Dpr 633/1972), ma questa ulteriore puntualizzazione potrebbe comportare dei cambiamenti nel modo di operare delle nostre imprese. In particolare, ci riferiamo a quelle che, pur non avendo stipulato un accordo col cliente, creano comunque le fatture in formato elettronico, per evitare di doverle stampare, provvedendo a inviarle al cliente tramite posta elettronica o a mezzo posta ordinaria.
 
Questo modo di operare genera una sorta di “asimmetria” nel processo di fatturazione elettronica, nel senso che viene effettuato solo da una parte, in questo caso da chi emette i documenti.
 
Ebbene, se tale disposizione verrà recepita senza ulteriori integrazioni, questo modus operandi, che si è venuto a consolidare nel tempo, non sarà più possibile e chissà che non sia proprio questa la giusta strada per far decollare definitivamente la fatturazione elettronica nel nostro Paese.
Fonte : IlFiscoOggi
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Di Admin (del 09/08/2010 @ 10:41:03, in Agenzia delle Entrate, linkato 36 volte)
I controlli dell’Agenzia approdano lungo le coste di tutta la penisola, passando al vaglio le attività balneari
Il barometro del Fisco segna tempesta per gli evasori in ciabatte e pareo che si nascondono tra sdraie e pedalò. Ad agosto, infatti, gli 007 dell’Agenzia delle Entrate non vanno in vacanza, ma sono protagonisti di un’intensa campagna di controlli da Nord a Sud della penisola. Al setaccio spiagge, porti turistici, stabilimenti balneari e, più i generale, tutte le attività economiche esercitate sul territorio del demanio marittimo, dai ristoranti ai bar, passando per club nautici e discoteche. Un tour estivo che fa tappa nelle località più rinomate e a vocazione vacanziera dello Stivale, facendo impennare la colonnina di mercurio per i furbetti che nascondono incassi e guadagni all’Erario.
 
Controlli sotto il solleone – Sulla costa di Salerno sono sotto osservazione i pontili degli scali commerciali più importanti come Amalfi, Agropoli e Casalvelino, che spesso risultano gestiti da associazioni no profit. A Venezia, invece, il Fisco concentra la sua attenzione sui bungalow, le cosiddette “capanne”, che costellano il famoso lido e il cui affitto può arrivare a toccare la cifra record di 10 mila euro a stagione. Nell’Italia centrale, sui litorali del Lazio sono al vaglio i posti barca disseminati lungo la costa, da Ostia a Nettuno passando per Anzio, che possono raggiungere prezzi record, fino a 200 mila euro. Nel mirino anche le discoteche e i principali locali notturni della zona. Spiagge sotto esame in Sardegna ad Alghero, San Teodoro, Villasimius, Orosei, in Costa Smeralda e in altri 60 rinomati centri turistici dell’isola, dove gli ispettori del Fisco sono scesi in campo per stanare gli evasori che non rilasciano scontrini e ricevute, dichiarano dati sottostimati per gli studi di settore e assumono personale in nero.
 
Gli obiettivi all’orizzonte - La campagna fiscale estiva, che scatta in tutte le sue varianti regionali nel pieno della stagione, punta a raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire il reddito dei villeggianti in forma sintetica, ossia considerando le spese sostenute per ferie e vacanze, dall’acquisto di pacchetti di viaggio al noleggio di cabine, lettini e ombrelloni, dall’affitto di posti barca alla frequenza di corsi di vela e sub. L’amo è stato lanciato anche verso gli operatori economici che gestiscono un’ampia gamma di servizi legati alle attività balneari, dalla ristorazione al nolo di gommoni e pattini, dall’animazione alle discoteche ai giochi per bambini.
L’operazione anti evasione in riva al mare lanciata dalle Entrate si inserisce nel piano straordinario di accertamenti sintetici previsto dalla manovra d’estate 2008, che ha previsto 25 mila controlli da realizzare con questo metodo nel 2010, mentre sono 35 mila quelli in agenda per l’anno prossimo. Lo strumento dell’accertamento sintetico consente di ricostruire i redditi dei contribuenti tenendo conto delle spese sostenute, puntando i riflettori non tanto sul modo in cui viene prodotta la ricchezza, ma sul modo in cui viene usata per mantenere un certo tenore di vita.
 
Fisco di vedetta nei porti e nei circoli esclusivi – Sono 805 i porti turistici sparsi lungo i circa 8mila km di coste italiane interessati dal piano estivo delle verifiche e degli accessi. Nello specifico, i controlli sui gestori-concessionari di approdi commerciali hanno l’obiettivo di acquisire notizie sulla capacità ricettiva, sui clienti che utilizzano il posto barca e sugli operatori che agiscono, a vario titolo, nell’ambito del porto, a caccia di situazioni ad alto rischio di evasione. Come quelle intercettate, in particolare, nelle Marche e in Campania, dove sono stati “pizzicati” circoli esclusivi e approdi di lusso travestiti da enti no profit, che sulla carta offrono servizi soltanto ai soci, ma in realtà gestiscono vere e proprie attività commerciali, soprattutto bar e ristoranti, aperte al pubblico e talvolta pubblicizzate addirittura sulla rete. Uno stratagemma per sfuggire alle maglie del Fisco che trova seguito anche tra le associazioni sportive. A La Spezia, per esempio, un club abbinava all’attività del gioco del calcio quella del rimessaggio di barche, affittando spazi a clienti non soci.
 
Cabine, bar, ristoranti e disco all’accertamento – Esca pronta anche per gli stabilimenti balneari, che vengono passati ai raggi X sia per riscontrare la veridicità dei dati dichiarati per lo specifico studio di settore (UG60U per il periodo d’imposta 2008) sia per raccogliere elementi spia della capacità contributiva dei clienti. Caso emblematico quello individuato sul litorale domizio, in Campania, dove il gestore di un lido dichiarava più incassi in autunno che in estate. Nella riviera adriatica, a Cervia, uno stabilimento dichiarava un attivo di 411 euro, mentre l’Agenzia ha accertato un reddito di 36 mila euro. Nell’agenda dei verificatori uno spazio è riservato anche ai controlli sulle attività alberghiere e di ristorazione. A Napoli, per esempio, gli uomini dell’Agenzia hanno piantonato pizzerie e gelaterie e scovato un hotel all black, che affittava camere senza emettere fatture né ricevute. Reddito zero anche per diversi bar e ristoranti romagnoli, cui le Entrate di Ravenna hanno contestato un’evasione totale di circa 1,5 milioni di euro.
Movida a ritmo di Fisco nelle discoteche del Veneto, del Lazio e della Romagna. Qui i funzionari dell’Agenzia hanno puntato i riflettori su decine di locali notturni, che dichiaravano falsi conti in rosso, non emettevano i biglietti di ingresso e impiegavano lavoratori irregolari.
Fonte : IlFiscoOggi
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Resta invece ferma la scadenza del 5 agosto, per i contribuenti "interessati" dagli studi di settore
Cambia l'agenda dei contribuenti fiscali per il mese del solleone. Lo stabilisce il Dpcm del 27 luglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto, che fa slittare al 20 agosto gli adempimenti fiscali e i versamenti in scadenza a partire dal 1° dello stesso mese. L'effetto "trascinamento" della norma modifica anche i termini di presentazione del modello 770 semplificato e ordinario di quest'anno. Mini differimento dei termini anche per i contribuenti che intendono avvalersi del ravvedimento. Per loro la scadenza "passa" dal 16 al 20 agosto.

Per il 2010 arriva la proroga di Ferragosto disposta per consentire ai contribuenti, in corrispondenza delle vacanze estive, di usufruire di un periodo di tempo più lungo per effettuare i versamenti senza alcuna maggiorazione.

Nessuno slittamento dei termini, invece, è previsto per gli "interessati" dagli studi di settore per i quali resta confermata la data del 5 agosto come termine ultimo per provvedere ai versamenti risultanti da Unico 2010, compreso il primo acconto per il 2010, con la maggiorazione dello 0,40 per cento, nel caso non abbiano provveduto entro il 6 luglio.

Il Dpcm del 27 luglio, prevedendo che gli adempimenti fiscali e i versamenti che ricadono nel periodo dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il giorno 20, senza alcuna maggiorazione, produce un "effetto domino" che investe anche la presentazione in via telematica del modello 770. La scadenza "naturale" per la presentazione on line del modello 770 semplificato e ordinario è quella del 31luglio, che quest'anno cade di sabato e aveva già usufruito di un mini-slittamento a lunedì 2 agosto, e ora, in virtù della stesura dell'articolo 1 del decreto, rientra nella proroga generale del 20 agosto.
Fonte : Ilfiscooggi
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Alla base della decisione di sospendere momentaneamente il servizio motivi di carattere tecnico
L'Agenzia delle Entrate comunica che, per motivazioni di carattere tecnico, l'assistenza telefonica per il canale Entratel, (numero verde 848836526) e coinvolge tutti i contribuenti tenuti a trasmettere per via telematica dichiarazioni e atti, è momentaneamente sospeso.

Per venire incontro alle necessità dei contribuenti, e in attesa che possa essere ripristinata al più presto la funzionalità del servizio, l'Agenzia ha messo a punto un piano straordinario di intervento che si articola su tre fronti:

►collaborazione da parte dei dipendenti di Sogei (inserire numero di telefono o casella di posta)

►potenziamento dell'attività dei centri di assistenza multicanale con l'attivazione di una linea verde dedicata (numero 848800444) con assistenza di un operatore per area tematica

►creazione di una casella di posta elettronica dedicata che risponde all'indirizzo e-mail dc.sac.assistenzaentratel@agenziaentrate.it a cui è possibile trasmettere tutti gli opportuni quesiti.
Fonte : IlfiscoOggi
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Di Admin (del 23/07/2010 @ 11:50:31, in Tasse, linkato 87 volte)
La pretesa erariale grava su entrambe le parti, a meno che non è dovuta per un fatto imputabile a una sola

È legittimo l'avviso di accertamento della maggiore imposta di registro notificato al venditore dell'immobile. Acquirente e venditore sono tenuti in solido, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, al pagamento del tributo. Il fisco non può avanzare alcuna pretesa nei confronti di chi vende, soltanto se l'imposta è liquidata a seguito di un'istanza di condono presentata dall'acquirente. È in sintesi quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 16743 del 16 luglio.

La pronuncia in esame, infatti, si sofferma sulla solidarietà passiva in materia di imposta di registro, con particolare riferimento all'articolo 55, comma 4 del Dpr 634/1972, in base al quale "l'imposta dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa".

Secondo i fatti esposti, un ente ecclesiastico aveva ricevuto un avviso di accertamento, per la rettifica del valore di un terreno venduto a una società di capitali, con il quale si richiedeva il pagamento di un'imposta di registro complementare rispetto a quella già corrisposta per l'atto di compravendita.

L'ente proponeva ricorso dinanzi alla Ctp competente, che veniva però respinto. A seguito della decisione di primo grado, l'ente ricorreva in appello ottenendo l'accoglimento della domanda dalla Commissione tributaria regionale.
La Ctr fondava la sua decisione sulla considerazione che l'iscrizione a ruolo scaturiva da un fatto riferibile esclusivamente all'acquirente; di conseguenza non poteva produrre effetti fiscali nei confronti dell'altra parte contraente, vale a dire l'ente ecclesiastico venditore.

Contro tale pronuncia l'Amministrazione finanziaria propone il ricorso in Cassazione, lamentando l'erronea applicazione dell'articolo 55 del Dpr 634/1972. La Corte accoglie il ricorso pervenendo alle seguenti conclusioni.

Il venditore e l'acquirente sono tenuti in solido nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per il pagamento dell'imposta di registro (articolo 55 del Dpr 634/1972). Inoltre, in capo al compratore sussiste l'obbligo di rivalere il venditore (articolo 1475 del codice civile) ove l'amministrazione finanziaria abbia ricevuto il pagamento dell'imposta.
L'Amministrazione può, pertanto, rivolgersi indistintamente a ciascuna delle parti per ottenere il pagamento dell'imposta dovuta, non essendo consentito al venditore o al compratore invocare il cosiddetto "beneficium excussionis".

Ciò posto, la Corte di cassazione si è pronunciata sull'ambito applicativo del richiamato comma 4 dell'articolo 55 precisando che, soltanto se la pretesa tributaria riguarda l'imposta liquidata a seguito di istanza di condono presentata dalla parte acquirente, l'Amministrazione finanziaria non può chiedere il pagamento del tributo anche al venditore.
In base al comma 4, infatti, l'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto a una delle parti contraenti, grava esclusivamente su detta parte.

Tuttavia, nel caso in esame, tale condizione non sussiste, dal momento che il condono non era stato applicato. Pertanto, considerato che la pretesa erariale non era stata determinata da un comportamento dell'acquirente, il Fisco è legittimato a pretendere l'adempimento del debito tributario anche dal venditore dell'immobile.
Fonte : IlFiscoOggi

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Di Admin (del 22/07/2010 @ 09:47:24, in I.V.A., linkato 71 volte)
La Corte di Giustizia si è pronunziata su una questione che riguarda direttamente la normativa fiscale nazionale
La normativa ungherese prevede alcuni requisiti di carattere formale e sostanziale per l'emissione della fattura tali da rendere identificabile l'operazione ai fini tributari. In particolare, l'articolo 35 della legge del 1992 dispone che la detrazione dell'Iva può essere esercitata "soltanto se si dispone di documenti attendibili che attestino l'importo dell'imposta a monte". In senso conforme si esprimeva anche il regolamento n. 24 del 1995del ministro delle Finanze.
Infine, se la fattura (come nel caso in esame) è redatta con mezzi informatici la detrazione è consentita se sia riscontrabile una rigorosa gestione contabile fondata sulla numerazione progressiva dei documenti.

 

La questione posta dal giudice ungherese
La Corte di Giustizia, con la sentenza n. C-368/09, si è pronunciata su una questione interpretativa pregiudiziale posta dai giudici ungheresi sulla compatibilità della normativa nazionale (articolo 13 legge n. LXXIV del 1992 abrogata dal 1° gennaio 2008 ma applicabile ai fatti in causa) con l'articolo 22 della VI direttiva Ce n. 388 del 1977 in materia di imposta sulla cifra d'affari (in vigore pro tempore), sostituito con gli articoli 167, 178 lett. a), 220, p. 1 e 226 della direttiva n. 112/2006/CE attualmente in vigore.

La normativa comunitaria
La normativa comune vigente, in materia di fatturazione, è regolata dagli articoli 167, 178 lett. a), 220, p. 1 e 226 della direttiva n. 112/2006/CE. L'articolo 178 lett. a) dispone :
"per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti:
a) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, essere in possesso di una fattura redatta conformemente agli articoli da 220 a 236 e agli articoli 238, 239 e 240"
L'articolo 226 disciplina le caratteristiche che deve possedere la fattura, concernenti: la qualità dei soggetti che pongono in essere l'operazione, la data di emissione, il numero progressivo della fattura. Infine, l'articolo 273 della direttiva n. 112/2006/CE - esprimendosi in termini identici rispetto all'articolo 22, n. 8), della sesta direttiva CE n. 388 del 1977 - prevede che "Gli Stati membri hanno la facolta' di stabilire, subordinatamente al rispetto del principio della parita' di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e ad evitare le frodi".

L'oggetto della controversia
L'Amministrazione finanziaria ungherese aveva negato il diritto alla detrazione a una impresa che aveva eseguito lavori in subappalto poiché le fatture originariamente emesse recavano delle date di fine lavori errate. I documenti erano quindi ritenuti inidonei sia dal punto di vista formale che sostanziale ai fini della detrazione. Le fatture erano state successivamente rettificate, indicando fedelmente questa volta le date di effettuazione delle operazioni. Tuttavia le fatture emesse e le note di accredito che le hanno rettificate, emesse lo stesso giorno, non possedevano una numerazione continua. Tale circostanza, secondo l'Amministrazione, comportava, da un punto di vista formale, che non erano stati rispettati gli standard previsti dalla normativa nazionale sulla fatturazione, che avrebbero consentito l'esercizio del diritto alla detrazione.

La questione pregiudiziale
Portata la questione davanti al giudice per la soluzione del conflitto, quest'ultimo sollevava la questione pregiudiziale (ex art. 234 del Trattato CE) sulla compatibilità della normativa ungherese con le norme delle direttive comunitarie in materia di Iva:

  • in primis, se la normativa interna applicabile pro tempore sull'identificazione della fattura fosse compatibile con le norme comunitarie in materia di fatturazione;
  • data risposta affermativa al quesito, se delle prescrizioni di natura formale della normativa interna siano compatibili con il sistema comunitario;
  • se, ai fini formali, siano sufficienti le indicazioni contenute nell'art. 22 n. 3), della VI direttiva n. 388/77 (cfr. art. 226 della direttiva n. 112/2006/CE in vigore).

La decisione della Corte di Giustizia
In via preliminare, spetta alla Corte di Giustizia statuire (ex articolo 234 Trattato) sulla corretta interpretazione del Trattato e della normativa derivata, mentre al giudice del rinvio "spetta la valutazione della compatibilità della normativa o della prassi nazionale con il diritto dell'Unione per definire la controversia della quale è investito" (cfr. sent. 31 gennaio 2008 C-380/05).
La Corte ha precisato che, in linea di principio, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta per operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi, utilizzati ai fini di operazioni soggette ad imposta, adeguatamente documentate con emissione di fattura, è la regola fondamentale nell'applicazione dell'Iva, le limitazioni sono invece casi eccezionali.

Le conclusioni
Per quanto concerne gli elementi obbligatori della fattura, si osserva, sono soltanto quelli previsti dall'articolo 226 della direttiva n. 112/2006/CE. L'articolo 226, nel prevedere una serie di requisiti identificativi del documento, richiede la numerazione progressiva del documento in modo da renderlo identificabile. Tale requisito, unitamente agli altri previsti dalla norma comunitaria, è sufficiente a garantire la correttezza dell'operazione.
Ne consegue che una normativa nazionale, come quella ungherese, che elimini o renda difficoltoso l'esercizio del diritto alla detrazione non è compatibile con il sistema comune in materia di imposta sul valore aggiunto. Non ha rilevanza infatti la mancanza di una numerazione continua tra la fattura e la nota di accredito che annulla la fattura iniziale.

Fonte : IlFiscoOggi

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