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<title>Studio Commerciale Spidalieri</title><link>http://www.studiospidalieri.it/dblog/</link>
<description>Studio Commerciale Spidalieri</description><language>it</language>
<item>
	<title><![CDATA[Mutuo per l'abitazione principale. Sospensione ai nastri di partenza]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="testoesteso_sottotitolo"><img align="left" src="/public/casa.jpg" alt="" /><strong>In vigore dal 2 settembre il regolamento sul Fondo a favore di chi &egrave; in difficolt&agrave; con il pagamento delle rate</strong></div>
<div class="testoesteso_testoarticolo"><br />Sta per scattare l'operazione &quot;sospendi-mutuo&quot;. Il 2 settembre entra in vigore il regolamento, adottato con il <a class="blank" href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id={206CB8A6-3023-40D3-BBDF-29536E617E24}" target="_blank">decreto ministeriale n. 132</a> del 21 giugno (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto), che disciplina l'accesso al Fondo di solidariet&agrave; per i mutui stipulati per l'acquisto della prima casa.<br />L'agevolazione - sospensione del pagamento delle rate - &egrave; rivolta alle persone che risultano titolari di un contratto di mutuo finalizzato all'acquisto di un immobile, in Italia, destinato a propria abitazione principale.<br /><br /><strong>Requisiti e condizioni di accesso</strong><br />Questi i presupposti necessari per essere ammessi al beneficio: 
<ul>
    <li>il richiedente deve essere proprietario dell'immobile per il quale &egrave; stato contratto il mutuo</li>
    <li>l'importo ricevuto deve essere al massimo 250mila euro e in ammortamento da almeno un anno</li>
    <li>l'appartamento non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e non deve avere le caratteristiche per essere considerato &quot;di lusso&quot;</li>
    <li>l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non deve superare 30mila euro.</li>
</ul>
<p>Tutti i requisiti di partenza devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.<br /><br />Inoltre, la temporanea impossibilit&agrave; a rispettare il calendario delle rate deve essere &quot;giustificata&quot; da uno dei seguenti eventi verificatosi dopo la stipula del contratto di mutuo:</p>
<ul>
    <li>perdita del posto di lavoro o termine del contratto, senza un nuovo impiego da almeno tre mesi</li>
    <li>morte o sopraggiunta non autosufficienza di un componente del nucleo familiare percettore di almeno il 30% del reddito complessivo del nucleo familiare</li>
    <li>pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare per almeno 5mila euro annui</li>
    <li>pagamento di spese per manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento funzionale dell'immobile, per opere necessarie e indifferibili, di ammontare non inferiore a 5mila euro</li>
    <li>aumento della rata del mutuo a tasso variabile di almeno il 25% (in caso di rate semestrali) ovvero di almeno il 20% (rate mensili).</li>
</ul>
<p><br /><strong>La domanda</strong><br />Chi, in possesso dei requisiti su elencati, intende interrompere momentaneamente il pagamento delle rate di mutuo, deve farne richiesta alla banca che ha concesso la somma, utilizzando il modello che a breve sar&agrave; disponibile sul sito del dipartimento del Tesoro e indicando l'intervallo temporale per il quale intende usufruire della sospensione.<br />Alla domanda andranno allegate l'attestazione dell'Isee e la documentazione idonea a dimostrare le ragioni del mancato pagamento della rata.<br /><br /><strong>Revoca dell'agevolazione</strong><br />Vietato fare carte false: l'agevolazione viene revocata se si accerta che &egrave; stata ottenuta grazie a dichiarazioni non veritiere o a documenti fasulli. Chi ne ha beneficiato illegittimamente, deve restituire allo Stato l'importo girato dal Fondo alla banca, rivalutato secondo l'indice Istat e maggiorato degli interessi legali.<br /><br /><strong>Tutto in un mese</strong><br />Nel tempo massimo di un mese, l'aspirante beneficiario viene messo a conoscenza dell'esito della domanda. Sono infatti previsti 10 giorni a disposizione della banca - dal ricevimento della richiesta - per determinare i costi dell'operazione a carico dello Stato e inoltrare la pratica al Gestore del Fondo. Quest'ultimo esamina il caso ed entro 15 giorni d&agrave; alla banca l'ok per la sospensione, che l'istituto di credito provvede poi a comunicare al beneficiario nei successivi 5 giorni.</p>
<p>Fonte : IlFiscoOggi</p>
</div><br /><div id="technorati">
<img src="/dblog/template/pino/gfx/technorati.gif" alt="Technorati" />&nbsp;Tag:&nbsp;
<a href='http://www.technorati.com/tag/Mutuo+per+abitazione+principale+sospensione+ai+nastri+di+partenza' target='_blank' rel='tag'>Mutuo per abitazione principale sospensione ai nastri di partenza</a>&nbsp;
</div>
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1108]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1108</guid>
	<dc:date>2010-09-03T09:04:20+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Fisco alza la posta: punta su Risco. Nel radar giro di false scommesse ]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="testoesteso_sottotitolo"><strong><img src="/public/guardiafinanza32.jpg" align="left" alt="" />Oltre 200 societ&agrave; gi&agrave; cadute nella rete degli 007 Antifrode delle Entrate con questa nuova missione antievasione</strong></div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">
<div><i>All in</i> del Fisco, che con l&rsquo;operazione &ldquo;Risco&rdquo; gioca d&rsquo;azzardo contro gli evasori. Le sentinelle fiscali smascherano i <i>bluff </i>delle societ&agrave; italiane e stanano il loro giro di false scommesse associate a contratti di prestito titoli, i cosiddetti <i>stock lending</i>, stipulati con imprese estere, attive in particolare nell&rsquo;Europa orientale e nella zona franca di Madeira. Sono pi&ugrave; di 200 le imprese nostrane gi&agrave; pizzicate grazie alla missione Rischio Scommessa (Ri.sco) condotta dalla <i>task force</i> Antifrode dell&rsquo;Agenzia. Vere e proprie &ldquo;bische&rdquo; frodatorie che soltanto nei primi mesi del 2010 hanno sottratto all&rsquo;Erario pi&ugrave; di 300 milioni di euro di imposte dirette. I trucchi per battere il Fisco e imbrogliare le carte si basano sul meccanismo delle scommesse a rischio zero, legate agli <i>stock lending. </i>Sono centinaia le aziende medio-piccole, fiscalmente residenti nello Stivale, sospette di &ldquo;gioco sporco&rdquo;. La maggior parte delle imprese nel mirino degli 007 delle Entrate si concentrano in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><b>Bluff sulle puntate - </b>In pratica, queste societ&agrave; stipulano contratti diversi che hanno sempre effetti neutrali dal punto di vista economico-finanziario, mentre sul piano fiscale generano un notevole risparmio d&rsquo;imposta. Un piano d&rsquo;azione che, nella sua variante pi&ugrave; frequente, prevede la firma di un contratto di <i>stock lending</i> con un&rsquo;impresa dell&rsquo;Europa dell&rsquo;Est titolare di partecipazioni in un&rsquo;azienda di Madeira. All&rsquo;accordo &egrave; legata una scommessa sull&rsquo;entit&agrave; dei dividendi distribuiti dalla portoghese partecipata da cui dipende il pagamento o meno di una commissione. In realt&agrave;, le parti sanno gi&agrave; come finisce la storia: la societ&agrave; residente perde sistematicamente la scommessa e deve pagare, ma solo sulla carta, una commissione pari o di poco superiore agli utili distribuiti dalla societ&agrave;.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><b>Perch&eacute; stavolta chi perde non paga - </b>Di fatto, il risultato economico dello schema evasivo messo in campo &egrave; neutrale, perch&eacute; la societ&agrave; residente non paga la commissione n&eacute; incassa i dividendi, dato che i due importi si compensano. Fiscalmente per&ograve; &egrave; possibile dedurre il costo della commissione a fronte di dividendi non tassati per il 95 per cento in base all&rsquo;articolo 89 del Tuir. Quindi, l&rsquo;unico vero frutto dell&rsquo;operazione &egrave; l&rsquo;evasione delle imposte sul reddito dell&rsquo;anno.</div>
<div>Per rendersi conto della rilevanza delle somme in gioco, basti pensare per esempio a una societ&agrave; residente che registra sul conto economico un importo pari a 100 come dividendi da prestito titoli e la stessa cifra come oneri per la commissione sul contratto. Il risultato della gestione finanziaria &egrave; uguale a zero. Se il risultato delle altre gestioni &egrave; 100, questo sar&agrave; l&rsquo;utile di bilancio da indicare nella dichiarazione dei redditi. Qui viene fatta una variazione in diminuzione per dividendi esclusi pari a 95, per cui il reddito fiscale &egrave; 5. L&rsquo;indebito risparmio di Ires che ne consegue &egrave; di 31,35 (33% di 95): il contribuente di fatto non versa niente.</div>
L&rsquo;esempio riportato illustra solo uno dei molteplici modelli di illecita pianificazione fiscale individuati dall&rsquo;Agenzia delle Entrate. L&rsquo;Antifrode, infatti, studia<span>&nbsp; i fenomeni evasivi a tutto tondo, affinando le tecniche d&rsquo;indagine per intercettare schemi negoziali, sempre pi&ugrave; sofisticati e in continua evoluzione, elaborati in serie da soggetti dediti a questa specifica attivit&agrave;.</span>&nbsp; </div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">Fonte : IlFiscoOggi</div><br /><div id="technorati">
<img src="/dblog/template/pino/gfx/technorati.gif" alt="Technorati" />&nbsp;Tag:&nbsp;
<a href='http://www.technorati.com/tag/Fisco+alza+la+posta+punta+su+Risco+Nel+radar+giro+di+false+scommesse ' target='_blank' rel='tag'>Fisco alza la posta punta su Risco Nel radar giro di false scommesse </a>&nbsp;
</div>
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1107]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1107</guid>
	<dc:date>2010-08-20T13:31:41+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Inps: più potere alla riscossione. In arrivo una task force antitruffe ]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="testoesteso_sottotitolo"><strong><img src="/public/inps-725802.jpg" align="left" alt="" />Superano i 100 milioni le somme pagate indebitamente dall&rsquo;ente nel 2010 a causa di frodi ai suoi danni</strong></div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">Rafforzamento dell&rsquo;attivit&agrave; di riscossione e della lotta all&rsquo;evasione contributiva, sono queste le linee guida che ispireranno l&rsquo;azione dell&rsquo;Inps nei prossimi mesi, cos&igrave; come disposto dal Dl 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.</div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">&nbsp;</div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">E&rsquo; la circolare n. 108 del 9 agosto, il documento con cui l&rsquo;ente fa il punto della situazione sulle novit&agrave; introdotte dalla manovra finanziaria e detta le istruzioni operative ai nuovi uffici mentre, in una nota diramata nei giorni scorsi, il presidente dell&rsquo;Inps, Antonio Mastrapasqua, ha dichiarato che &ldquo;<i>nel mese di settembre costituiremo una nuova unit&agrave; antitruffe presso la Direzione generale dell&rsquo;Istituto per coordinare le operazioni su tutto il territorio nazionale</i>&rdquo;. Uno strumento importante contro le frodi perpetrate ai danni dell&rsquo;Istituto da parte di falsi invalidi, finti braccianti agricoli, persone che riscuotono prestazioni di defunti, imprenditori che assumono dipendenti in modo fittizio solo per ottenere prestazioni a sostegno del reddito. Una moltitudine di truffe che nel 2010 ha comportato almeno 100 milioni di euro di somme indebitamente pagate dall&rsquo;ente di previdenza.</div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">&nbsp;</div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">La circolare n. 108, invece, ha ricordato come la manovra finanziaria ha rafforzato l&rsquo;attivit&agrave; di riscossione dei crediti contributivi, attraverso nuove regole che entreranno in vigore dal 1&deg; gennaio 2011 e che riguarderanno tutti i crediti accertati a partire da tale data, anche se di competenza di periodi anteriori. Il recupero delle somme avverr&agrave; attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.</div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">Inoltre, dal 31 maggio 2010 l&rsquo;Inps non pu&ograve; pi&ugrave; richiedere la sospensione delle cartelle esattoriali in seguito alla presentazione di un riscorso amministrativo o per ricorsi amministrativi ancora pendenti.</div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">I provvedimenti di sospensione dell&rsquo;attivit&agrave; di recupero dei crediti relativi a causali contabili, amministrative o giudiziarie, invece, continueranno a essere comunicati agli agenti della riscossione con le consuete modalit&agrave;.</div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">La circolare sottolinea la necessit&agrave; che le nuove disposizioni siano applicate al pi&ugrave; presto per evitare situazioni in cui l&rsquo;avviso di addebito, modificato per un eventuale ricorso, possa comunque essere esecutivo nelle more della decisione stessa.</div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">&nbsp;</div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">Il documento di prassi illustra anche le modifiche ai termini di decadenza.</div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">In generale (come previsto dal Dlgs 46/1999), gli enti di previdenza devono iscrivere a ruolo contributi o premi non versati entro il 31 dicembre dell&rsquo;anno successivo al termine per il versamento.</div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">Il Dl 78/2010 ha stabilito che tali disposizioni non si applicano, per il periodo che dal 1&deg; gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall&rsquo;ente a partire dal 1&deg; gennaio 2004.</div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">In questo modo l&rsquo;Inps pu&ograve; iscrivere a ruolo tutti i crediti, anche di competenza di periodi antecedenti, che siano stati omessi, accertati e notificati dal 1&deg; gennaio 2004 (nel rispetto dei termini di prescrizione). A tal fine, ribadisce il documento di prassi, le sedi Inps dovranno con urgenza attivare una ricerca nei propri archivi dei crediti per cui, sulla base delle regole sopra descritte, si ritiene necessaria l&rsquo;iscrizione a ruolo.&nbsp;</div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">Fonte : IlFiscoOggi&nbsp;</div><br /><div id="technorati">
<img src="/dblog/template/pino/gfx/technorati.gif" alt="Technorati" />&nbsp;Tag:&nbsp;
<a href='http://www.technorati.com/tag/Inps: più potere alla riscossione. In arrivo una task force antitruffe' target='_blank' rel='tag'>Inps: più potere alla riscossione. In arrivo una task force antitruffe</a>&nbsp;
</div>
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1106]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1106</guid>
	<dc:date>2010-08-13T11:46:02+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Agenzia Entrate e Inail in tandem per vincere contro l’evasione]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="testoesteso_sottotitolo"><strong><img src="/public/Agenzia22.jpg" align="left" alt="" />Archivi condivisi e strategie di controllo congiunte, nell'intesa firmata dai due enti</strong></div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">
<div>Banche dati che comunicano. Un&rsquo;arma potentissima contro gli evasori. Un&rsquo;arma che hanno deciso di utilizzare Agenzia delle Entrate e Inail che da settembre avvieranno le procedure di condivisione di parti consistenti dei propri rispettivi database. Tanto prevede l&rsquo;intesa quinquennale firmata dai vertici dei due enti, Attilio Befera e Marco Fabio Sartori, cos&igrave; illustrata dal direttore dell&rsquo;Agenzia: &ldquo;<i>Questa convenzione segna una tappa importante sulla strada di una lotta all&rsquo;evasione sempre pi&ugrave; condivisa, in sinergia con altri enti, per scovare gli illeciti fiscali con analisi di rischio puntuali e coordinate. L&rsquo;utilizzo efficace delle banche dati, l&rsquo;incrocio delle informazioni e la gestione strutturata degli archivi con l&rsquo;Inail, infatti, consentono di intercettare in maniera sempre pi&ugrave; mirata le sacche di evasione, potenziando la selettivit&agrave; dei controlli e incoraggiando la tax compliance dei contribuenti</i>&rdquo;.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><b>Scambio di dati e rispetto della privacy</b></div>
<div>Nel bacino comune da cui attingere per potenziare le rispettive attivit&agrave; di verifica confluiranno l&rsquo;archivio di Gestione del rapporto assicurativo (Gra) e tutta la documentazione relativa alle ispezioni, di fonte Inail. L&rsquo;Agenzia delle Entrate, da parte sua, metter&agrave; a disposizione i propri &ldquo;file&rdquo; su Anagrafe tributaria (AT), accertamenti e studi di settore.</div>
<div>Lo scambio sar&agrave;, comunque, condotto in linea con quanto prescritto del Garante della privacy, a tutela della sicurezza del trattamento delle informazioni contenute in AT.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><b>L&rsquo;unione fa la forza</b></div>
<div>L&rsquo;incrocio e la comparazione delle informazioni &ndash; alla base di una sempre pi&ugrave; puntuale analisi del rischio e, di conseguenza, selezione delle posizioni da verificare - sar&agrave; condita, ovviamente, da un coordinamento fra i due enti. I controlli messi in campo da Agenzia delle Entrate e Inail produrranno, infatti, a loro volta, informazioni da porre in condivisione, in modo da evitare inutili sovrapposizioni. Incontri periodici delle rispettive strutture regionali, sulla base delle indicazioni pervenute a livello centrale, faranno il resto.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Insomma, una spinta verso l&rsquo;efficacia e la produttivit&agrave; delle azioni di contrasto all&rsquo;evasione fiscale e contributiva, resa esplicita dalle parole del presidente dell&rsquo;Inail: &ldquo;<i>l&rsquo;intesa garantir&agrave; ai due enti la capacit&agrave; di monitorare come mai fatto prima la reale attivit&agrave; di tutte le imprese italiane: sar&agrave; individuato con certezza cosa viene denunciato e cosa no e, dunque, emergeranno anche situazioni eventualmente non in regola. Metteremo a disposizione dell&rsquo;Agenzia i dati di cui siamo in possesso e che portano alla determinazione, per ogni singola azienda, delle voci di tariffa. Da parte sua, invece, l&rsquo;Agenzia risponder&agrave; concedendoci l&rsquo;accesso a tutte le informazioni presenti negli studi di settore affini ai nostri</i>&rdquo;.</div>
<div>&nbsp;</div>
Contribuente avvisato&hellip; </div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">Fonte : IlFiscoOggi</div><br /><div id="technorati">
<img src="/dblog/template/pino/gfx/technorati.gif" alt="Technorati" />&nbsp;Tag:&nbsp;
<a href='http://www.technorati.com/tag/Agenzia+Entrate+e+Inail+in+tandem+per+vincere+contro+evasione' target='_blank' rel='tag'>Agenzia Entrate e Inail in tandem per vincere contro evasione</a>&nbsp;
</div>
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1105]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1105</guid>
	<dc:date>2010-08-12T09:40:10+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Slancio alla fattura elettronica dai ritocchi alla direttiva rifusa ]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="testoesteso_sottotitolo"><strong><img src="/public/investimenti.jpg" align="left" alt="" />Equiparati documento elettronico e cartaceo. L&rsquo;accordo con il destinatario sar&agrave; obbligatorio e vincolante</strong></div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">
<div>Con la direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010, le cui disposizioni dovranno essere recepite entro il 31 dicembre 2012, il Consiglio dell&rsquo;Unione europea annuncia una serie di novit&agrave; volte a semplificare l&rsquo;utilizzo della fatturazione elettronica negli Stati membri. Va ricordato che la n. 45/2010 modifica la cosiddetta &ldquo;direttiva rifusa&rdquo; (direttiva 2006/112/Ce) che armonizza e semplifica le numerose prescrizioni in materia di Iva susseguitesi nel tempo.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Il documento, tra l&rsquo;altro, al fine di aiutare le imprese a ridurre i costi ed essere pi&ugrave; competitive, si prefigge di rimuovere gli ostacoli che ci sono tra la fatturazione elettronica e quella cartacea, equiparando le due tipologie di documenti. Grazie a questa parit&agrave; di trattamento, i piccoli ostacoli, che hanno rallentato lo sviluppo dei documenti digitali, dovrebbero essere totalmente rimossi.</div>
<div><b>&nbsp;</b></div>
<div><b>Le principali novit&agrave; </b></div>
<div>La vera grande semplificazione la si evince in modo particolare dal nuovo articolo 233 che dispone: &ldquo;<i>L'autenticit&agrave; dell'origine, l'integrit&agrave; del contenuto e la leggibilit&agrave; di una fattura, sia essa cartacea o elettronica, sono assicurate dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura. Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticit&agrave; dell'origine, l'integrit&agrave; del contenuto e la leggibilit&agrave; della fattura. Tale obiettivo pu&ograve; essere raggiunto attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi</i>&rdquo;.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>In pratica, si aprono all&rsquo;orizzonte tre scenari differenti che hanno come protagonisti: il controllo di gestione, la firma digitale e i sistemi di trasmissione elettronica dei dati (EDI).</div>
<div>A prescindere dal sistema adottato, la cosa importante &egrave; garantire <i>l&rsquo;autenticit&agrave;</i> dell&rsquo;origine (attestare la paternit&agrave; delle fatture) e l&rsquo;integrit&agrave; del contenuto (evitare che qualcuno le possa modificare a posteriori).</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Detto questo, rivolgendo l&rsquo;attenzione alle imprese italiane, ricordiamo che la fatturazione elettronica nel nostro Paese &egrave; stata introdotta con il Dlgs 52/2004, il quale, modificando integralmente l&rsquo;articolo 21 del Dpr 633/1972, ha previsto, per effettuare la fatturazione, due diverse modalit&agrave; operative:</div>
<ul>
    <li>apponendo su ogni fattura un riferimento temporale (data e ora) e una firma digitale </li>
    <li>utilizzando sistemi EDI. </li>
</ul>
<div>Senza scendere troppo nei tecnicismi, definiremo quella del primo caso fatturazione elettronica &ldquo;destrutturata&rdquo;, che consiste nel generare un documento informatico (solitamente in formato Pdf) e apporvi il riferimento temporale e la firma digitale; quella del secondo caso fatturazione elettronica &ldquo;strutturata&rdquo; che consente, al mittente e al destinatario, una gestione completamente automatizzata dei documenti, come, ad esempio, la registrazione automatica nel sistema gestionale, senza l&rsquo;intervento dell&rsquo;operatore.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Pertanto, per le imprese che gi&agrave; adottano uno dei sistemi sopra descritti non dovrebbe cambiare nulla, in quanto i requisiti prescritti dall&rsquo;attuale direttiva sono gi&agrave; garantiti dall&rsquo;assetto normativo previgente.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><b>Accordo tra le parti obbligatorio</b></div>
<div>La direttiva prevede all&rsquo;articolo 232 che il ricorso alla fatturazione elettronica sia subordinato all&rsquo;accordo del destinatario. Ricordiamo che tale disposizione &egrave; gi&agrave; in vigore nel nostro ordinamento (<i>cfr</i> articolo 21, comma 3, del Dpr 633/1972), ma questa ulteriore puntualizzazione potrebbe comportare dei cambiamenti nel modo di operare delle nostre imprese. In particolare, ci riferiamo a quelle che, pur non avendo stipulato un accordo col cliente, creano comunque le fatture in formato elettronico, per evitare di doverle stampare, provvedendo a inviarle al cliente tramite posta elettronica o a mezzo posta ordinaria.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Questo modo di operare genera una sorta di &ldquo;asimmetria&rdquo; nel processo di fatturazione elettronica, nel senso che viene effettuato solo da una parte, in questo caso da chi emette i documenti.</div>
<div>&nbsp;</div>
Ebbene, se tale disposizione verr&agrave; recepita senza ulteriori integrazioni, questo <i>modus operandi</i>, che si &egrave; venuto a consolidare nel tempo, non sar&agrave; pi&ugrave; possibile e chiss&agrave; che non sia proprio questa la giusta strada per far decollare definitivamente la fatturazione elettronica nel nostro Paese. </div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">Fonte : IlFiscoOggi</div><br /><div id="technorati">
<img src="/dblog/template/pino/gfx/technorati.gif" alt="Technorati" />&nbsp;Tag:&nbsp;
<a href='http://www.technorati.com/tag/Slancio+alla+fattura+elettronica+dai+ritocchi+alla+direttiva+rifusa' target='_blank' rel='tag'>Slancio alla fattura elettronica dai ritocchi alla direttiva rifusa</a>&nbsp;
</div>
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1104]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1104</guid>
	<dc:date>2010-08-11T10:57:00+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Il Fisco estivo mette alle strette l’evasione in riva al mare ]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="testoesteso_sottotitolo"><img src="/public/Agenzia22.jpg" align="left" alt="" />I controlli dell&rsquo;Agenzia approdano lungo le coste di tutta la penisola, passando al vaglio le attivit&agrave; balneari</div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">
<div>Il barometro del Fisco segna tempesta per gli evasori in ciabatte e pareo che si nascondono tra sdraie e pedal&ograve;. Ad agosto, infatti, gli 007 dell&rsquo;Agenzia delle Entrate non vanno in vacanza, ma sono protagonisti di un&rsquo;intensa campagna di controlli da Nord a Sud della penisola. Al setaccio spiagge, porti turistici, stabilimenti balneari e, pi&ugrave; i generale, tutte le attivit&agrave; economiche esercitate sul territorio del demanio marittimo, dai ristoranti ai bar, passando per club nautici e discoteche. Un tour estivo che fa tappa nelle localit&agrave; pi&ugrave; rinomate e a vocazione vacanziera dello Stivale, facendo impennare la colonnina di mercurio per i furbetti che nascondono incassi e guadagni all&rsquo;Erario.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><b>Controlli sotto il solleone &ndash; </b>Sulla costa di Salerno sono sotto osservazione i pontili degli scali commerciali pi&ugrave; importanti come Amalfi, Agropoli e Casalvelino, che spesso risultano gestiti da associazioni no profit. A Venezia, invece, il Fisco concentra la sua attenzione sui bungalow, le cosiddette &ldquo;capanne&rdquo;, che costellano il famoso lido e il cui affitto pu&ograve; arrivare a toccare la cifra record di 10 mila euro a stagione. Nell&rsquo;Italia centrale, sui litorali del Lazio sono al vaglio i posti barca disseminati lungo la costa, da Ostia a Nettuno passando per Anzio, che possono raggiungere prezzi record, fino a 200 mila euro. Nel mirino anche le discoteche e i principali locali notturni della zona. Spiagge sotto esame in Sardegna ad Alghero, San Teodoro, Villasimius, Orosei, in Costa Smeralda e in altri 60 rinomati centri turistici dell&rsquo;isola, dove gli ispettori del Fisco sono scesi in campo per stanare gli evasori che non rilasciano scontrini e ricevute, dichiarano dati sottostimati per gli studi di settore e assumono personale in nero.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><b>Gli obiettivi all&rsquo;orizzonte - </b>La campagna fiscale estiva, che scatta in tutte le sue varianti regionali nel pieno della stagione, punta a raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire il reddito dei villeggianti in forma sintetica, ossia considerando le spese sostenute per ferie e vacanze, dall&rsquo;acquisto di pacchetti di viaggio al noleggio di cabine, lettini e ombrelloni, dall&rsquo;affitto di posti barca alla frequenza di corsi di vela e sub. L&rsquo;amo &egrave; stato lanciato anche verso gli operatori economici che gestiscono un&rsquo;ampia gamma di servizi legati alle attivit&agrave; balneari, dalla ristorazione al nolo di gommoni e pattini, dall&rsquo;animazione alle discoteche ai giochi per bambini.</div>
<div>L&rsquo;operazione anti evasione in riva al mare lanciata dalle Entrate si inserisce nel piano straordinario di accertamenti sintetici previsto dalla manovra d&rsquo;estate 2008, che ha previsto 25 mila controlli da realizzare con questo metodo nel 2010, mentre sono 35 mila quelli in agenda per l&rsquo;anno prossimo. Lo strumento dell&rsquo;accertamento sintetico consente di ricostruire i redditi dei contribuenti tenendo conto delle spese sostenute, puntando i riflettori non tanto sul modo in cui viene prodotta la ricchezza, ma sul modo in cui viene usata per mantenere un certo tenore di vita.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><b>Fisco di vedetta nei porti e nei circoli esclusivi</b> &ndash; Sono 805 i porti turistici sparsi lungo i circa 8mila km di coste italiane interessati dal piano estivo delle verifiche e degli accessi. Nello specifico, i controlli sui gestori-concessionari di approdi commerciali hanno l&rsquo;obiettivo di acquisire notizie sulla capacit&agrave; ricettiva, sui clienti che utilizzano il posto barca e sugli operatori che agiscono, a vario titolo, nell&rsquo;ambito del porto, a caccia di situazioni ad alto rischio di evasione. Come quelle intercettate, in particolare, nelle Marche e in Campania, dove sono stati &ldquo;pizzicati&rdquo; circoli esclusivi e approdi di lusso travestiti da enti no profit, che sulla carta offrono servizi soltanto ai soci, ma in realt&agrave; gestiscono vere e proprie attivit&agrave; commerciali, soprattutto bar e ristoranti, aperte al pubblico e talvolta pubblicizzate addirittura sulla rete. Uno stratagemma per sfuggire alle maglie del Fisco che trova seguito anche tra le associazioni sportive. A La Spezia, per esempio, un club abbinava all&rsquo;attivit&agrave; del gioco del calcio quella del rimessaggio di barche, affittando spazi a clienti non soci.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><b>Cabine, bar, ristoranti e disco all&rsquo;accertamento &ndash;</b> Esca pronta anche per gli stabilimenti balneari, che vengono passati ai raggi X sia per riscontrare la veridicit&agrave; dei dati dichiarati per lo specifico studio di settore (UG60U per il periodo d&rsquo;imposta 2008) sia per raccogliere elementi spia della capacit&agrave; contributiva dei clienti. Caso emblematico quello individuato sul litorale domizio, in Campania, dove il gestore di un lido dichiarava pi&ugrave; incassi in autunno che in estate. Nella riviera adriatica, a Cervia, uno stabilimento dichiarava un attivo di 411 euro, mentre l&rsquo;Agenzia ha accertato un reddito di 36 mila euro. Nell&rsquo;agenda dei verificatori uno spazio &egrave; riservato anche ai controlli sulle attivit&agrave; alberghiere e di ristorazione. A Napoli, per esempio, gli uomini dell&rsquo;Agenzia hanno piantonato pizzerie e gelaterie e scovato un hotel <i>all black</i>, che affittava camere senza emettere fatture n&eacute; ricevute. Reddito zero anche per diversi bar e ristoranti romagnoli, cui le Entrate di Ravenna hanno contestato un&rsquo;evasione totale di circa 1,5 milioni di euro.</div>
Movida a ritmo di Fisco nelle discoteche del Veneto, del Lazio e della Romagna. Qui i funzionari dell&rsquo;Agenzia hanno puntato i riflettori su decine di locali notturni, che dichiaravano falsi conti in rosso, non emettevano i biglietti di ingresso e impiegavano lavoratori irregolari. </div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">Fonte : IlFiscoOggi</div><br /><div id="technorati">
<img src="/dblog/template/pino/gfx/technorati.gif" alt="Technorati" />&nbsp;Tag:&nbsp;
<a href='http://www.technorati.com/tag/Il+Fisco+estivo+mette+alle+strette+evasione+in+riva+al+mare' target='_blank' rel='tag'>Il Fisco estivo mette alle strette evasione in riva al mare</a>&nbsp;
</div>
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1103]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1103</guid>
	<dc:date>2010-08-09T10:41:03+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Proroga di Ferragosto per il fisco. Versamenti e 770 rinvio al 20 agosto]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="testoesteso_sottotitolo"><font size="2"><strong><img align="left" src="/public/770-2010.jpg" alt="" />Resta invece ferma la scadenza del 5 agosto, per i contribuenti &quot;interessati&quot; dagli studi di settore</strong></font></div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">Cambia l'agenda dei contribuenti fiscali per il mese del solleone. Lo stabilisce il <a class="blank" href="http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&amp;datagu=2010-08-03&amp;task=dettaglio&amp;numgu=179&amp;redaz=10A09405&amp;tmstp=1280905372216" target="_blank">Dpcm</a> del 27 luglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto, che fa slittare al 20 agosto gli adempimenti fiscali e i versamenti in scadenza a partire dal 1&deg; dello stesso mese. L'effetto &quot;trascinamento&quot; della norma modifica anche i termini di presentazione del modello 770 semplificato e ordinario di quest'anno. Mini differimento dei termini anche per i contribuenti che intendono avvalersi del ravvedimento. Per loro la scadenza &quot;passa&quot; dal 16 al 20 agosto.<br /><br />Per il 2010 arriva la proroga di Ferragosto disposta per consentire ai contribuenti, in corrispondenza delle vacanze estive, di usufruire di un periodo di tempo pi&ugrave; lungo per effettuare i versamenti senza alcuna maggiorazione.<br /><br />Nessuno slittamento dei termini, invece, &egrave; previsto per gli &quot;interessati&quot; dagli studi di settore per i quali resta confermata la data del 5 agosto come termine ultimo per provvedere ai versamenti risultanti da Unico 2010, compreso il primo acconto per il 2010, con la maggiorazione dello 0,40 per cento, nel caso non abbiano provveduto entro il 6 luglio.<br /><br />Il Dpcm del 27 luglio, prevedendo che gli adempimenti fiscali e i versamenti che ricadono nel periodo dal 1&deg; al 20 agosto possono essere effettuati entro il giorno 20, senza alcuna maggiorazione, produce un &quot;effetto domino&quot; che investe anche la presentazione in via telematica del modello 770. La scadenza &quot;naturale&quot; per la presentazione on line del modello 770 semplificato e ordinario &egrave; quella del 31luglio, che quest'anno cade di sabato e aveva gi&agrave; usufruito di un mini-slittamento a luned&igrave; 2 agosto, e ora, in virt&ugrave; della stesura dell'articolo 1 del decreto, rientra nella proroga generale del 20 agosto. </div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">Fonte : Ilfiscooggi</div><br /><div id="technorati">
<img src="/dblog/template/pino/gfx/technorati.gif" alt="Technorati" />&nbsp;Tag:&nbsp;
<a href='http://www.technorati.com/tag/Proroga+di+Ferragosto+per+il+fisco+Versamenti+e+770+rinvio+al+20+agosto' target='_blank' rel='tag'>Proroga di Ferragosto per il fisco Versamenti e 770 rinvio al 20 agosto</a>&nbsp;
</div>
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1102]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1102</guid>
	<dc:date>2010-08-04T14:53:39+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Stop aiuto telefonico di Entratel. Parte un piano d’emergenza ad hoc ]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="testoesteso_sottotitolo"><img src="/public/agenzia-delle-entrate1.jpg" align="left" alt="" />Alla base della decisione di sospendere momentaneamente il servizio motivi di carattere tecnico</div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">L'Agenzia delle Entrate comunica che, per motivazioni di carattere tecnico, l'assistenza telefonica per il canale Entratel, (numero verde <strong>848836526</strong>) e coinvolge tutti i contribuenti tenuti a trasmettere per via telematica dichiarazioni e atti, &egrave; momentaneamente sospeso.<br /><br />Per venire incontro alle necessit&agrave; dei contribuenti, e in attesa che possa essere ripristinata al pi&ugrave; presto la funzionalit&agrave; del servizio, l'Agenzia ha messo a punto un piano straordinario di intervento che si articola su tre fronti:<br /><br />&#9658;collaborazione da parte dei dipendenti di Sogei (inserire numero di telefono o casella di posta)<br /><br />&#9658;potenziamento dell'attivit&agrave; dei centri di assistenza multicanale con l'attivazione di una linea verde dedicata (numero <strong>848800444</strong>) con assistenza di un operatore per area tematica<br /><br />&#9658;creazione di una casella di posta elettronica dedicata che risponde all'indirizzo e-mail <a href="mailto:dc.sac.assistenzaentratel@agenziaentrate.it">dc.sac.assistenzaentratel@agenziaentrate.it</a> a cui &egrave; possibile trasmettere tutti gli opportuni quesiti. </div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">Fonte : IlfiscoOggi</div><br /><div id="technorati">
<img src="/dblog/template/pino/gfx/technorati.gif" alt="Technorati" />&nbsp;Tag:&nbsp;
<a href='http://www.technorati.com/tag/Stop+aiuto+telefonici+di+Entratel+Parte+un+piano+emergenza+ad+hoc ' target='_blank' rel='tag'>Stop aiuto telefonici di Entratel Parte un piano emergenza ad hoc </a>&nbsp;
</div>
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1101]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1101</guid>
	<dc:date>2010-07-26T12:18:28+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Imposta di registro complementare. Valido l'accertamento al venditore]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="testoesteso_sottotitolo"><strong><img src="/public/agricoltura_g.jpg" align="left" alt="" />La pretesa erariale grava su entrambe le parti, a meno che non &egrave; dovuta per un fatto imputabile a una sola</strong></div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">
<p>&Egrave; legittimo l'avviso di accertamento della maggiore imposta di registro notificato al venditore dell'immobile. Acquirente e venditore sono tenuti in solido, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, al pagamento del tributo. Il fisco non pu&ograve; avanzare alcuna pretesa nei confronti di chi vende, soltanto se l'imposta &egrave; liquidata a seguito di un'istanza di condono presentata dall'acquirente. &Egrave; in sintesi quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 16743 del 16 luglio.</p>
<p>La pronuncia in esame, infatti, si sofferma sulla solidariet&agrave; passiva in materia di imposta di registro, con particolare riferimento all'articolo 55, comma 4 del Dpr 634/1972, in base al quale &quot;<em>l'imposta dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti &egrave; a carico esclusivamente di questa</em>&quot;.</p>
<p>Secondo i fatti esposti, un ente ecclesiastico aveva ricevuto un avviso di accertamento, per la rettifica del valore di un terreno venduto a una societ&agrave; di capitali, con il quale si richiedeva il pagamento di un'imposta di registro complementare rispetto a quella gi&agrave; corrisposta per l'atto di compravendita.</p>
<p>L'ente proponeva ricorso dinanzi alla Ctp competente, che veniva per&ograve; respinto. A seguito della decisione di primo grado, l'ente ricorreva in appello ottenendo l'accoglimento della domanda dalla Commissione tributaria regionale.<br />La Ctr fondava la sua decisione sulla considerazione che l'iscrizione a ruolo scaturiva da un fatto riferibile esclusivamente all'acquirente; di conseguenza non poteva produrre effetti fiscali nei confronti dell'altra parte contraente, vale a dire l'ente ecclesiastico venditore.</p>
<p>Contro tale pronuncia l'Amministrazione finanziaria propone il ricorso in Cassazione, lamentando l'erronea applicazione dell'articolo 55 del Dpr 634/1972. La Corte accoglie il ricorso pervenendo alle seguenti conclusioni.</p>
<p>Il venditore e l'acquirente sono tenuti in solido nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per il pagamento dell'imposta di registro (articolo 55 del Dpr 634/1972). Inoltre, in capo al compratore sussiste l'obbligo di rivalere il venditore (articolo 1475 del codice civile) ove l'amministrazione finanziaria abbia ricevuto il pagamento dell'imposta. <br />L'Amministrazione pu&ograve;, pertanto, rivolgersi indistintamente a ciascuna delle parti per ottenere il pagamento dell'imposta dovuta, non essendo consentito al venditore o al compratore invocare il cosiddetto &quot;<em>beneficium excussionis</em>&quot;.</p>
<p>Ci&ograve; posto, la Corte di cassazione si &egrave; pronunciata sull'ambito applicativo del richiamato comma 4 dell'articolo 55 precisando che, soltanto se la pretesa tributaria riguarda l'imposta liquidata a seguito di istanza di condono presentata dalla parte acquirente, l'Amministrazione finanziaria non pu&ograve; chiedere il pagamento del tributo anche al venditore.<br />In base al comma 4, infatti, l'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto a una delle parti contraenti, grava esclusivamente su detta parte.</p>
<p>Tuttavia, nel caso in esame, tale condizione non sussiste, dal momento che il condono non era stato applicato. Pertanto, considerato che la pretesa erariale non era stata determinata da un comportamento dell'acquirente, il Fisco &egrave; legittimato a pretendere l'adempimento del debito tributario anche dal venditore dell'immobile.<br />Fonte : IlFiscoOggi</p>
</div><br /><div id="technorati">
<img src="/dblog/template/pino/gfx/technorati.gif" alt="Technorati" />&nbsp;Tag:&nbsp;
<a href='http://www.technorati.com/tag/Imposta+di+registro+complementare+valido+accertamento+al+venditore' target='_blank' rel='tag'>Imposta di registro complementare valido accertamento al venditore</a>&nbsp;
</div>
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1100]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1100</guid>
	<dc:date>2010-07-23T11:50:31+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Detraibilità dell'Iva in fattura secondo la Ue: il caso ungherese ]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="testoesteso_sottotitolo"><strong><img src="/public/camera.jpg" align="left" alt="" />La Corte di Giustizia si &egrave; pronunziata su una questione che riguarda direttamente la normativa fiscale nazionale</strong></div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">La normativa ungherese prevede alcuni requisiti di carattere formale e sostanziale per l'emissione della fattura tali da rendere identificabile l'operazione ai fini tributari. In particolare, l'articolo 35 della legge del 1992 dispone che la detrazione dell'Iva pu&ograve; essere esercitata &quot;soltanto se si dispone di documenti attendibili che attestino l'importo dell'imposta a monte&quot;. In senso conforme si esprimeva anche il regolamento n. 24 del 1995del ministro delle Finanze.<br />Infine, se la fattura (come nel caso in esame) &egrave; redatta con mezzi informatici la detrazione &egrave; consentita se sia riscontrabile una rigorosa gestione contabile fondata sulla numerazione progressiva dei documenti.
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La questione posta dal giudice ungherese</strong><br />La Corte di Giustizia, con la sentenza n. C-368/09, si &egrave; pronunciata su una questione interpretativa pregiudiziale posta dai giudici ungheresi sulla compatibilit&agrave; della normativa nazionale (articolo 13 legge n. LXXIV del 1992 abrogata dal 1&deg; gennaio 2008 ma applicabile ai fatti in causa) con l'articolo 22 della VI direttiva Ce n. 388 del 1977 in materia di imposta sulla cifra d'affari (in vigore pro tempore), sostituito con gli articoli 167, 178 lett. a), 220, p. 1 e 226 della direttiva n. 112/2006/CE attualmente in vigore.</p>
<p><strong>La normativa comunitaria </strong><br />La normativa comune vigente, in materia di fatturazione, &egrave; regolata dagli articoli 167, 178 lett. a), 220, p. 1 e 226 della direttiva n. 112/2006/CE. L'articolo 178 lett. a) dispone :<br />&quot;per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti:<br />a) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, essere in possesso di una fattura redatta conformemente agli articoli da 220 a 236 e agli articoli 238, 239 e 240&quot;<br />L'articolo 226 disciplina le caratteristiche che deve possedere la fattura, concernenti: la qualit&agrave; dei soggetti che pongono in essere l'operazione, la data di emissione, il numero progressivo della fattura. Infine, l'articolo 273 della direttiva n. 112/2006/CE - esprimendosi in termini identici rispetto all'articolo 22, n. 8), della sesta direttiva CE n. 388 del 1977 - prevede che &quot;Gli Stati membri hanno la facolta' di stabilire, subordinatamente al rispetto del principio della parita' di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e ad evitare le frodi&quot;.</p>
<p><strong>L'oggetto della controversia</strong><br />L'Amministrazione finanziaria ungherese aveva negato il diritto alla detrazione a una impresa che aveva eseguito lavori in subappalto poich&eacute; le fatture originariamente emesse recavano delle date di fine lavori errate. I documenti erano quindi ritenuti inidonei sia dal punto di vista formale che sostanziale ai fini della detrazione. Le fatture erano state successivamente rettificate, indicando fedelmente questa volta le date di effettuazione delle operazioni. Tuttavia le fatture emesse e le note di accredito che le hanno rettificate, emesse lo stesso giorno, non possedevano una numerazione continua. Tale circostanza, secondo l'Amministrazione, comportava, da un punto di vista formale, che non erano stati rispettati gli standard previsti dalla normativa nazionale sulla fatturazione, che avrebbero consentito l'esercizio del diritto alla detrazione.</p>
<p><strong>La questione pregiudiziale</strong><br />Portata la questione davanti al giudice per la soluzione del conflitto, quest'ultimo sollevava la questione pregiudiziale (ex art. 234 del Trattato CE) sulla compatibilit&agrave; della normativa ungherese con le norme delle direttive comunitarie in materia di Iva:</p>
<ul>
    <li>in primis, se la normativa interna applicabile pro tempore sull'identificazione della fattura fosse compatibile con le norme comunitarie in materia di fatturazione; </li>
    <li>data risposta affermativa al quesito, se delle prescrizioni di natura formale della normativa interna siano compatibili con il sistema comunitario; </li>
    <li>se, ai fini formali, siano sufficienti le indicazioni contenute nell'art. 22 n. 3), della VI direttiva n. 388/77 (cfr. art. 226 della direttiva n. 112/2006/CE in vigore). </li>
</ul>
<p><strong>La decisione della Corte di Giustizia<br /></strong>In via preliminare, spetta alla Corte di Giustizia statuire (ex articolo 234 Trattato) sulla corretta interpretazione del Trattato e della normativa derivata, mentre al giudice del rinvio &quot;spetta la valutazione della compatibilit&agrave; della normativa o della prassi nazionale con il diritto dell'Unione per definire la controversia della quale &egrave; investito&quot; (cfr. sent. 31 gennaio 2008 C-380/05).<br />La Corte ha precisato che, in linea di principio, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta per operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi, utilizzati ai fini di operazioni soggette ad imposta, adeguatamente documentate con emissione di fattura, &egrave; la regola fondamentale nell'applicazione dell'Iva, le limitazioni sono invece casi eccezionali.</p>
<p><strong>Le conclusioni</strong><br />Per quanto concerne gli elementi obbligatori della fattura, si osserva, sono soltanto quelli previsti dall'articolo 226 della direttiva n. 112/2006/CE. L'articolo 226, nel prevedere una serie di requisiti identificativi del documento, richiede la numerazione progressiva del documento in modo da renderlo identificabile. Tale requisito, unitamente agli altri previsti dalla norma comunitaria, &egrave; sufficiente a garantire la correttezza dell'operazione. <br />Ne consegue che una normativa nazionale, come quella ungherese, che elimini o renda difficoltoso l'esercizio del diritto alla detrazione non &egrave; compatibile con il sistema comune in materia di imposta sul valore aggiunto. Non ha rilevanza infatti la mancanza di una numerazione continua tra la fattura e la nota di accredito che annulla la fattura iniziale.</p>
<p>Fonte : IlFiscoOggi</p>
</div><br /><div id="technorati">
<img src="/dblog/template/pino/gfx/technorati.gif" alt="Technorati" />&nbsp;Tag:&nbsp;
<a href='http://www.technorati.com/tag/Detraibilità+Iva+in+fattura+secondo+la+Ue+il+caso+ungherese ' target='_blank' rel='tag'>Detraibilità Iva in fattura secondo la Ue il caso ungherese </a>&nbsp;
</div>
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1099]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1099</guid>
	<dc:date>2010-07-22T09:47:24+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Admin</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Ricetta on line: in Lombardia dal primo ottobre una realtà]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="testoesteso_testoarticolo" align="justify"><img alt="" align="left" src="/public/integratori_alimentari.jpg" />Avvio a regime dal 1&deg; ottobre nella Regione Lombardia della piena operativit&agrave; del sistema di ricetta elettronica grazie al collegamento telematico in rete dei medici prescrittori. Sono le due novit&agrave; contenute nel provvedimento firmato dal Ragioniere Generale dello Stato che, secondo quanto indicato in una nota diffusa dal Dipartimento, certificano l'evoluzione del progetto di tessera sanitaria introdotto dall'articolo 50 delle legge 326 del 2003. Una evoluzione significativa che sar&agrave; gestita dal Mef-Ragioneria Generale dello Stato unitamente al ministero della Salute. </div>
<p class="testoesteso_testoarticolo" align="justify"><strong>Dalla Lombardia il primo nuovo passo</strong><br />Il progetto evolutivo, che dal 1&deg; ottobre coinvolger&agrave; inizialmente la Regione Lombardia ma di cui si sta verificando l'avvio a regime anche presso altre Regioni, prevede la disponibilit&agrave; quotidiana on line dei dati delle ricette elettroniche di farmaceutica e specialistica compilate dal medico di base. Ci&ograve; consentir&agrave; di potenziare in modo significativo gli strumenti di monitoraggio della spesa sanitaria da parte di ogni singola Regione. <span id="more"></span><br />In fase altrettanto avanzata &egrave; il progetto che permetter&agrave; di mettere a disposizione di tutte le Regioni i dati che consentiranno il controllo puntuale del diritto all'esenzione per reddito dalla compartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per prestazioni di specialistica.</p>
<p class="testoesteso_testoarticolo" align="justify"><strong>La situazione attuale</strong><br />Verifica dell'appropriatezza prescrittiva e dell'efficienza finanziaria nell'utilizzo delle risorse; confronto tra le regioni su specifici indicatori che riguardano le soglie di appropriatezza prescrittiva basate essenzialmente sul comportamento registrato nelle regioni con il miglior risultato. Sono i due obiettivi che l'attuale sistema permette di conseguire con riferimento alla spesa farmaceutica. E questo grazie anche a strumenti informatizzati che le singole Regioni hanno a disposizione, entro 20 giorni dalla fine di ogni mese, per un monitoraggio puntuale, standardizzato e tempestivo delle prescrizioni mediche.</p>
<p class="testoesteso_testoarticolo" align="justify"><strong>La normativa di riferimento</strong><br />&quot;Potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni e per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza&nbsp; e sorveglianza epidemiologica&hellip;&quot; &egrave; il principale obiettivo che si propone di raggiungere l'articolo 50 della legge 326 del 2003. Per farlo fondamentale &egrave; il nuovo sistema di raccolta dei dati di tutte le ricette, con prescrizioni di farmaci e prestazioni specialistiche, trasmesse in regime di servizio sanitario nazionale e i tre strumenti: la tessera sanitaria di cui sono dotati tutti i cittadini italiani che contiene sul retro il codice fiscale in formato codice a barre, la nuova ricetta a lettura ottica in vigore dal 2005 e la realizzazione di una rete informatica che tramite internet collega direttamente al ministero Economia e Finanze le strutture del Servizio sanitario nazionale (Asl, ospedali) comprese quelle convenzionate (farmacie e laboratori di analisi).</p>
<div id="node-2363" class="node node-type-autore">
<div class="content">
<div class="field-field-nome-autore" align="justify"><strong>Fonte: Gianluca Di Muro da nuovofiscooggi.it</strong></div>
<div class="field-field-nome-autore" align="justify">&nbsp;</div>
<div class="field-field-nome-autore">&nbsp;</div>
</div>
</div><br /><div id="technorati">
<img src="/dblog/template/pino/gfx/technorati.gif" alt="Technorati" />&nbsp;Tag:&nbsp;

</div>
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1098]]></link>
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	<dc:date>2010-07-21T15:07:53+01:00</dc:date>
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