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<title>Studio Commerciale Spidalieri</title><link>http://www.studiospidalieri.it/dblog/</link>
<description>Studio Commerciale Spidalieri</description><language>it</language>
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	<title><![CDATA[Il report sulle entrate fiscali mondiali del 1 trimestre 2012]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="testoesteso_testoarticolo"><img align="left" src="/public/class_action.jpg" alt="" />L'Irlanda cresce a ritmi sostenuti mentre la Germania e la Francia a ritmi moderati. Segnali negativi, invece, per Spagna, Portogallo e Regno Unito. Sono le due indicazioni di rilievo che emergono dalla lettura dei dati sulle entrate tributarie internazionali relative a Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna, pubblicati oggi dal Dipartimento delle Finanze nel tradizionale <a href="http://www.finanze.it/export/download/entrate_tributarie/Entrate_Tributarie_Internazionali_-_2012-03.pdf">bollettino</a> periodico e relativi al primo trimestre 2012. L'andamento del gettito nei Paesi considerati, evidenzia poi il Rapporto, &ldquo;riflette i segnali negativi legati al peggioramento del ciclo economico nelle principali economie europeee&rdquo;. Un fatto questo, ricorda il documento, &ldquo;in parte causato dalla prosecuzione della crisi sui debiti sovrani e dalle tensioni sul credito&rdquo;.<span id="more"></span><br /><br /><strong>Il dato tendenziale a livello generale</strong><br />Corrisponde a pi&ugrave; di 22 punti percentuali la forbice di variazione che divide la Spagna, il Paese con la minore crescita (-5,9%) e quello con la crescita pi&ugrave; elevata (Irlanda, +16,2%). Rispettivamente al primo posto si classifica, per ritmi di crescita robusta, l&rsquo;Irlanda con un +16,2%, seguita, rispettivamente al secondo posto e al terzo posto, per ritmi di crescita pi&ugrave; moderati, dalla&nbsp; Germania con un +6,1% e dala Francia (+3%). Negativi invece i risultati esibiti in sequenza dalla Spagna con un -5,9%, Portogallo (- 5,8%) e Regno Unito (- 0,2%). L&rsquo;Irlanda presenta il tasso di variazione pi&ugrave; elevato (+16,2%) anche se in flessione rispetto al dato di gennaio (-0,8%) e una contrazione maggiore rispetto a febbraio (-5,6%). La Francia, rispetto a gennaio (-5%) e febbraio (-7,2%) appare in consistente flessione mentre la Spagna, pur avendo registrato, nel periodo gennaio-marzo 2011, un tasso di variazione tendenziale pi&ugrave; basso (-5,9%) mostra un netto recupero rispetto ai dati di febbraio (-8,4%) e gennaio (-12,9%).<br /><br /><strong>Il dato relativo all&rsquo;Iva</strong><br />Il dato generale indicato nel bollettino &egrave; la forte oscillazione del tasso di variazione dell&rsquo;Iva che va dal -9,1% della Spagna al +5,8% dell'Irlanda con una forbice di 14,9 punti percentuali.&nbsp; In linea generale, rileva il documento, tutti i Paesi presi in considerazione presentano tassi di variazione tendenziali positivi con alcune eccezioni. In particolare la Spagna e il Portogallo, tra gli Stati aderenti all&rsquo;area dell&rsquo;euro, presentano, nel periodo di riferimento, tassi di variazione negativi con un -9,1% e un -3,2%. Moderati tassi di crescita&nbsp; per Irlanda (+5,8%), Regno Unito (+3,9%), Germania (+3,3%) e Francia (+3,1%). Riguardo alla Spagna poi il tasso di variazione del gettito, pari a -9,1% rispetto al -63,4% di gennaio, &egrave; superiore a 54 punti percentuali. Un dato questo su cui hanno pesato le differenti scadenze di versamento rispetto al 2011 e l&rsquo;elevato gettito registrato a gennaio dello scorso anno (+56,4%).<br /><br /><strong>La Francia: imposta sul reddito e Iva tra i protagonisti</strong><br />Imposta sul reddito e sul valore aggiunto sono i due protagonisti del maggior gettito conseguito. La prima ha contribuito per 17 miliardi di euro mentre la seconda per 33,1 miliardi di euro. Nel primo trimestre&nbsp; le entrate tributarie, al netto di rimborsi e sgravi, hanno raggiunto la quota di 65,6 miliardi di euro contro i 63,7 dello stesso periodo del 2011.<br /><br /><strong>La Germania: in crescita le entrate tributarie</strong><br />In crescita le entrate tributarie del mese di marzo (+7,2%) che porta a un risultato complessivo registrato nel trimestre superiore a quello&nbsp; dello scorso anno (+6,1%). Dal confronto con il periodo 2010-2011 emerge, secondo il documento, nel periodo 2012-11 una flessione del ritmo di crescita delle entrate causato dall'indebolimento generale. Due i dati di rilievo evidenziati nel trimestre: la crescita del gettito dell'imposta sui salari (+5%) e dell'imposta sulle societ&agrave; (+120,1%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A marzo entrate Iva in aumento rispetto al 2011 (+3,1%) con riferimento al prelievo dell'imposta sulle importazioni (12,5%).<br /><br /><strong>Irlanda: in pole imposte sui redditi e societ&agrave;</strong><br />Nel primo trimestre dell'anno il gettito tributario ha raggiunto quota 8,7 miliardi di euro con un incremento tendenziale di 1,2 miliardi (+16,2%). Il confronto con il primo trimestre dello scorso anno evidenzia una crescita di tutte le voci d'imposta. In particolare l'imposta sui redditi aumenta del 25,8%&nbsp; (740 milioni di euro) seguita dall'incremento di gettito (250 milioni di euro) dell'imposta sulle societ&agrave; che il Rapporto attribuisce a disallineamenti contabili e a minori rimborsi erogati. In forte ripresa poi nel trimestre le entrate Iva (+5,8%).<br />&nbsp;<br /><strong>Portogallo: flessione per imposte dirette e indirette</strong><br />Diminuiscono del 5,8% le entrate tributarie nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2011. Una flessione significativa &egrave; stata registrata nel settore delle imposte dirette (-5,4%) e in quelle indirette&nbsp; (-6,1%). Sul risultato hanno influito: la contrazione registrata, rispetto allo stesso periodo del 2011, dell&rsquo;imposta sui redditi delle societ&agrave; (-27,6%) anche se in recupero rispetto al &ndash; 46,2% registrato in febbraio; la riduzione delle imposte indirette (-6,1%) che scontano l&rsquo;andamento negativo dell&rsquo;Iva (-3,2%) su cui ha pesato la flessione del gettito lordo (-1,9%), l&rsquo;andamento negativo dell&rsquo;imposta sulle auto (-47,5%) e dell&rsquo;imposta sui prodotti petroliferi (-6,9%). In leggera ripresa, rispetto allo stesso periodo del 2011, con un +1,2%, l&rsquo;imposta sui redditi delle persone fisiche.<br /><br /><strong>La Spagna: calo delle entrate ma segnali di recupero</strong><br />Nuova flessione delle entrate nel trimestre (-5,9%) ma in recupero di 2,5 punti percentuali rispetto all'ultimo valore registrato in febbraio (-8,4%). Negativo risulta ancora il gettito lordo (-2,4%) anche se a marzo sono stati evidenziati i primi segnali di una variazione positiva (+1,9) connessi agli effetti delle misure di risanamento messe in atto dal governo. Le entrate Iva segnano nel trimestre di riferimento una contrazione significativa (-9,1%) anche se in recupero rispetto al dato di febbraio (-9.8%). Particolarmente negativa risulta poi l'Iva delle Pmi rispetto allo stesso periodo del 2011 (-9,1%) mentre meno accentuata &egrave; la flessione dell'imposta da importazioni (-4,6%) e quella versata dalle grandi imprese (-3,3%). </div>
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<div class="field-field-nome-autore" jquery1337173148700="54"><strong>Fonte: Gianluca Di Muro da nuovofiscooggi.it</strong></div>
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</div><br /><div id="technorati">
<img src="/dblog/template/pino/gfx/technorati.gif" alt="Technorati" />&nbsp;Tag:&nbsp;

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	<link><![CDATA[http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1575]]></link>
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	<title><![CDATA[Omessa dichiarazione: è responsabile sempre il contribuente]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="testoesteso_testoarticolo" jquery1337084932384="53"><img align="left" src="/public/bilancio.jpg" alt="" />Il contribuente risponde del reato di omessa dichiarazione dei redditi o Iva, anche nel caso in cui l&rsquo;omissione sia imputabile al comportamento negligente del professionista (nello specifico, commercialista).<br />Questo il principio ribadito dalla terza sezione penale della Cassazione nella pronuncia 16958 dell&rsquo;8 maggio.<br />&nbsp;<br /><strong>I fatti</strong><br />Un contribuente impugna in Cassazione la sentenza emessa dalla Corte d&rsquo;appello capitolina che, nel confermare la sentenza di primo grado, lo aveva condannato per il reato di omessa dichiarazione Iva, anni 2002 e 2003, ai sensi dell&rsquo;articolo 5 del Dlgs 74/2000 che, nella versione in vigore dal 17 settembre 2011, testualmente dispone: &ldquo;<em>&Egrave; punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l&rsquo;imposta evasa &egrave; superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro trentamila</em>&rdquo;.<br />Nello specifico, il ricorrente lamenta la violazione di tale norma in quanto, a suo dire, non ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi del reato contestatogli.<span id="more"></span><br />&nbsp;<br />In ordine al requisito soggettivo, infatti, l&rsquo;omessa trasmissione della dichiarazione Iva all&rsquo;Amministrazione finanziaria era da imputarsi alla colpa/negligenza del commercialista incaricato (peraltro, depositario della contabilit&agrave; sociale). In altri termini, il comportamento del contribuente non era finalizzato all&rsquo;evasione di imposta.<br />Con riferimento all&rsquo;elemento oggettivo, invece, non era stato accertato il superamento della soglia di punibilit&agrave;, pari a 77.468,53 euro per ogni anno d&rsquo;imposta, prevista dall&rsquo;articolo 5 del Dlgs 74/2000, vigente <em>ratione temporis</em>.<br />&nbsp;<br /><strong>La decisione</strong><br />Secondo i magistrati di legittimit&agrave; il ricorso &egrave; infondato, atteso che i giudici di merito &ndash; attraverso un esame analitico ed esaustivo della documentazione processuale &ndash; hanno correttamente motivato in ordine agli elementi integranti la fattispecie delittuosa.<br />Infatti, per un verso, il contribuente &ndash; nella sua qualit&agrave; di rappresentante legale di una Srl &ndash; aveva omesso di presentare la prescritta dichiarazione Iva per gli anni 2002 e 2003, con relativa evasione d&rsquo;imposta per importi ben superiori al limite previsto dalla legge, dall&rsquo;altro, non assume rilievo, al fine di escludere l&rsquo;elemento soggettivo della fattispecie delittuosa in parola, la circostanza che la mancata presentazione fosse imputabile a responsabilit&agrave; esclusiva del commercialista.<br />&nbsp;<br />A questo riguardo, la Cassazione ribadisce che &ldquo;<em>&hellip;l&rsquo;affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate&hellip;ai sensi dell&rsquo;art. 3, comma 8, d.P.R. n. 322/1988, come modificato dal d.P.R. n. 435/2001 &ndash; non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione dei redditi a vigilare affinch&eacute; tale mandato sia puntualmente adempiuto&hellip;[conforme Sez. III n. 9163 del 29/10/2009 (depositata 08/03/2010)&hellip;</em>&rdquo;.<br />&nbsp;<br /><strong>Osservazioni</strong><br />La pronuncia in esame affronta una questione assai delicata e di stretta attualit&agrave;, ossia il rapporto tra contribuente e professionista incaricato &ndash; disciplinato dalle norme codicistiche &ndash; nell&rsquo;ambito delle violazioni connesse alla mancata presentazione della dichiarazione fiscale e dal mancato versamento delle relative imposte.<br />In generale, a seguito del conferimento dell&rsquo;incarico, si instaura tra il professionista e il cliente un rapporto che attribuisce a quest&rsquo;ultimo la pretesa di esigere lo svolgimento della specifica attivit&agrave; oggetto del contratto. Ne deriva che il consulente fiscale ha nei confronti del proprio cliente una responsabilit&agrave; di natura contrattuale che determina, in caso di inadempimento, l&rsquo;obbligo da parte del consulente di risarcire i danni sub&igrave;ti dal cliente.<br />&nbsp;<br />Al riguardo, in dottrina e giurisprudenza, si &egrave; soliti distinguere le prestazioni contrattuali tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, intendendo, per le prime, quelle in cui il prestatore d&rsquo;opera si impegna a fornire un risultato specifico e oggettivamente determinato, per le seconde, invece, quelle in cui questi si impegna semplicemente a una attivit&agrave; diligente in vista del risultato stesso (che potrebbe anche non essere conseguito).<br />Ovviamente, la diversa natura della prestazione incide sul grado di responsabilit&agrave; che &egrave;, evidentemente, maggiore nell&rsquo;ipotesi di obbligazione di risultato, nella quale il debitore, per essere considerato adempiente, deve provare l&rsquo;attuazione completa dell&rsquo;obbligazione e non solamente la sua diligente esecuzione.<br />&nbsp;<br />Nell&rsquo;ambito delle attivit&agrave; professionali cosiddette intellettuali, l&rsquo;obbligazione deve considerarsi come obbligazione di mezzi, in quanto, con l&rsquo;assunzione dell&rsquo;incarico, il professionista si impegna a prestare l&rsquo;opera intellettuale solo al fine di raggiungere il risultato sperato ma non a conseguirlo.<br />Nel caso del commercialista, tuttavia, sebbene l&rsquo;impegno a predisporre una dichiarazione dei redditi configura, senza dubbio, un&rsquo;obbligazione di mezzi e, quindi, l&rsquo;inadempimento del professionista dovr&agrave; essere valutato alla stregua del dovere di diligenza (e non dal mancato raggiungimento del risultato utile, cio&egrave; evitare atti impositivi tributari, in tal senso, <em>cfr</em> Tribunale di Genova, sentenza 80000 del 20 gennaio 2012, secondo cui &ldquo;<em>L&rsquo;invio di una cartella esattoriale non &egrave; sempre sintomo inequivocabile di un inadempimento professionale del commercialista incaricato dalla societ&agrave; destinataria dell&rsquo;atto di tenere la contabilit&agrave;. Infatti, non &egrave; escluso che una societ&agrave;, sia pure assistita da un commercialista diligente, possa essere destinataria di pretese tributarie da parte dell&rsquo;Amministrazione Finanziaria</em>&rdquo;), lo stesso non vale per l&rsquo;attivit&agrave; di trasmissione telematica della dichiarazione che, per i suoi caratteri meramente materiali, raffigura un&rsquo;obbligazione di risultato.<br />&nbsp;<br />In quest&rsquo;ultima ipotesi, peraltro argomento della sentenza in esame, il contribuente, quantunque responsabile in prima persona innanzi all&rsquo;Amministrazione finanziaria, potr&agrave; agire, in via civilistica, nei confronti del commercialista negligente per il risarcimento danni.<br />&nbsp;<br />A tal riguardo, la Cassazione, nel confermare la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali a carico del consulente, ha precisato &ndash; in una fattispecie in cui un contribuente aveva proposto domanda di risarcimento danni nei confronti del proprio commercialista in quanto quest&rsquo;ultimo aveva esposto in dichiarazione costi non documentati o non di competenza da cui era scaturito un accertamento fiscale &ndash; che &egrave; &ldquo;<em>&hellip;preciso obbligo di diligenza del professionista non appostare costi privi di documentazione o non inerenti all&rsquo;anno della dichiarazione</em>&rdquo;, con la conseguenza che il commercialista &ldquo;<em>&hellip;avrebbe dovuto escludere i costi dalla dichiarazione dei redditi, qualora il cliente non avesse provveduto a fornire la relativa documentazione</em>&rdquo; (Cassazione, sentenza 9916 del 2010).<br /></div>
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<div class="field-field-nome-autore" jquery1337084932384="54"><strong>Fonte. Marco Denaro da nuovofiscooggi.it</strong></div>
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</div><br /><div id="technorati">
<img src="/dblog/template/pino/gfx/technorati.gif" alt="Technorati" />&nbsp;Tag:&nbsp;

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	<link><![CDATA[http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1574]]></link>
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	<dc:date>2012-05-15T14:29:27+01:00</dc:date>
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	<title><![CDATA[In scadenza la comunicazione dei compensi riscossi dal personale medico]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="testoesteso_testoarticolo" jquery1335605678516="54"><img align="left" src="/public/medico_ambulatorio.jpg" alt="" />Si avvicina il termine entro il quale le strutture sanitarie private devono rendere noti al Fisco i compensi complessivamente riscossi, nel corso dell&rsquo;anno 2011, in nome e per conto degli operatori sanitari che vi hanno svolto la propria attivit&agrave; lavorativa.<br />&Egrave; luned&igrave; 30 aprile l&rsquo;ultimo giorno utile per inviare telematicamente all&rsquo;Agenzia delle Entrate la comunicazione obbligatoria introdotta dalla Finanziaria del 2007.<br />&nbsp;<br /><strong>Facciamo un po&rsquo; di storia</strong><br />Per favorire la tracciabilit&agrave; e la trasparenza dei pagamenti la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, nei commi da 38 a 42 dell&rsquo;unico articolo, ha introdotto, a partire dal 1&deg; marzo 2007, la riscossione accentrata dei compensi dovuti per attivit&agrave; di lavoro autonomo mediche e paramendiche svolte nell&rsquo;ambito delle strutture sanitarie private.<span id="more"></span><br />L&rsquo;obbligo di comunicazione riguarda, in particolare, le societ&agrave;, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari e ospitano, mettono a disposizione, o concedono in affitto i propri locali per l&rsquo;esercizio di attivit&agrave; di lavoro autonomo mediche e paramediche.<br />Va ricordato che le prestazioni eseguite <em>intramoenia</em>, non rientrano nel novero di quelle oggetto dell&rsquo;obbligo di comunicazione, poich&eacute; l&rsquo;attivit&agrave; svolta dall&rsquo;operatore sanitario rientra nell&rsquo;ambito di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente e, nei fatti, la prestazione &egrave; resa al paziente dall&rsquo;ente di cui il professionista &egrave; dipendente.<br />&nbsp;<br /><strong>La comunicazione al via</strong><br />Le strutture ospitanti, che fungono da tramite tra i l paziente e il professionista, sono obbligate alla riscossione in nome e per conto di quest&rsquo;ultimo e devono seguire un &ldquo;iter&rdquo; operativo ben definito:<br />
<ul>
    <li>i compensi riscossi vanno riportati nelle scritture contabili obbligatorie o in apposito registro, indicando la data di pagamento, gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalit&agrave; e il codice fiscale del destinatario del compenso, l&rsquo;ammontare del corrispettivo e le modalit&agrave; di pagamento </li>
    <li>riversare al professionista interessato le somme riscosse, per le quali sono state rilasciate dalla struttura le relative ricevute </li>
    <li>inviare all&rsquo;Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica entro il 30 aprile di ciascun anno, la comunicazione riguardante i compensi complessivamente riscossi per conto di ciascun percipiente nel periodo dal 1&deg; gennaio al 31 dicembre dell&rsquo;anno precedente. </li>
</ul>
&nbsp;<br />La <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d30a1300426db5f38a419bc065cef0e8/Modello+SSP.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d30a1300426db5f38a419bc065cef0e8" target="_blank"><em>Comunicazione dei compensi riscossi da parte delle strutture sanitarie private (modello SSP)</em></a>, con le relative istruzioni, &egrave; reperibile sul sito dell&rsquo;Agenzia delle Entrate: sul modulo vanno indicati l&rsquo;anno di riferimento, il tipo di comunicazione, i dati identificativi della struttura e di chi sottoscrive la comunicazione, i dati di ciascun percipiente e l&rsquo;importo dei compensi.<br />&nbsp;<br />Una volta compilato il modello in ogni sua parte il soggetto obbligato, ossia la struttura sanitaria privata, deve provvedere, direttamente o tramite intermediario abilitato, all&rsquo;invio attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline.<br />&nbsp;<br /></div>
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<div class="field-field-nome-autore" jquery1335605678516="55"><strong>Fonte: Agenzia delle Entrate</strong></div>
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</div>
</div>
</div><br /><div id="technorati">
<img src="/dblog/template/pino/gfx/technorati.gif" alt="Technorati" />&nbsp;Tag:&nbsp;

</div>
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1573]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1573</guid>
	<dc:date>2012-04-28T11:36:56+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Peppeter</dc:creator>
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<item>
	<title><![CDATA[Falsa fatturazione: il condono non elimina la responsabilità penale]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="testoesteso_testoarticolo" jquery1335605324152="54"><img align="left" src="/public/finanza21.jpg" alt="" />Con la sentenza 14855 del 18 aprile, la terza sezione penale della Corte di cassazione, consolidando l&rsquo;orientamento sull&rsquo;argomento, ha affermato che il condono tombale non fa cadere la responsabilit&agrave; penale per le fatture false emesse in acconto e dichiarate l&rsquo;anno successivo. Non solo. Nell&rsquo;ambito del processo penale nessuna rilevanza pu&ograve; avere, fra l&rsquo;altro, la decisione della Commissione tributaria provinciale che annulla l&rsquo;accertamento.<br />&nbsp;<br /><strong>Il fatto</strong><br />Il rappresentante legale di una societ&agrave; di capitali veniva condannato dal giudice per le indagini preliminari del competente tribunale alla pena della reclusione per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all&rsquo;articolo 2 del Dlgs 74/2000, per aver utilizzato nell&rsquo;anno in contestazione (2003) fatture emesse nell&rsquo;anno precedente da una ditta individuale nei suoi confronti, al fine di dedurre costi inesistenti e ottenere un consistente risparmio fiscale.<span id="more"></span> Ne seguiva la conferma della condanna anche in appello<br />La Commissione tributaria regionale in precedenza aveva annullato l&rsquo;avviso di accertamento notificato all'imprenditore ai fini fiscali per l&rsquo;anno 2002, per avere quest&rsquo;ultimo presentato il cosiddetto &ldquo;condono tombale&rdquo; previsto dall&rsquo;articolo 9 della legge 289/2002, atteso che tale definizione copriva temporalmente gli illeciti contestati.<br />&nbsp;<br />Nel conseguente ricorso per Cassazione l'imputato riteneva di andare indenne anche da responsabilit&agrave; penale ritenendo che gli effetti del condono fiscale, come previsto espressamente dal comma 10, lettera c), dell&rsquo;articolo 9 citato, si estendevano automaticamente alla punibilit&agrave; del reato previsto dall'articolo 2 del Dlgs 74/2000, poich&eacute; &ldquo;<em>le fatture e le correlate transazioni economiche, in quanto registrate nell'anno di imposta 2002, non potevano pi&ugrave; essere sindacate nel corso del successivo periodo di imposta</em>&rdquo;.<br />&nbsp;<br /><strong>La decisione</strong><br />Con una pronuncia tanto breve quanto interessante, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso del contribuente, chiarendo preliminarmente che la questione va inquadrata nel modello scelto dal legislatore del 2000 con il Dlgs 74 per il nuovo sistema penale tributario, fondato appunto sul &ldquo;modello dichiarativo&rdquo; - da cui far discendere la consumazione del reato - a differenza del modello del &ldquo;reato prodromico&rdquo; recepito dalla precedente normativa di cui alla legge 516/1982, che puniva anche il semplice inserimento di fatture fittizie dell&rsquo;annotazione in contabilit&agrave; (&ldquo;<em>Agli effetti della configurazione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti falsi non ha rilevanza la falsit&agrave; materiale o ideologica del documento utilizzato</em>&rdquo;: Cassazione 10987/2012).<br /><br />Quanto poi al recepimento, da parte del giudice penale, dell'accertamento contenuto in una sentenza tributaria irrevocabile, &egrave; un atto consentito &ldquo;ma deve accompagnarsi a una verifica della compatibilit&agrave; degli elementi su cui si fonda con le risultanze del processo penale&rdquo;. Quindi al giudice penale deve riconoscersi piena autonomia nella valutazione del giudicato &quot;extraprocessuale&quot;.<br />Il giudicato tributario non pu&ograve; incidere nel processo penale radicato sugli stessi fatti, sia perch&eacute; sono diversi gli strumenti probatori e di difesa, sia perch&eacute; il principio del &quot;libero convincimento&quot; del giudice penale non si concilia con la presenza di altri giudicati vincolanti.<br />In sostanza, con la sentenza n. 14855/2012, la Suprema corte ribadisce l'indipendenza del procedimento penale rispetto a quello tributario, anche sotto l'aspetto dell'autonoma valutazione del materiale probatorio - e dei suoi effetti giuridici - raccolto nel giudizio davanti alle Commissioni tributarie.<br /><br />Nel caso di specie, poi, l&rsquo;errore di prospettiva della difesa dell&rsquo;imputato &egrave; consistita nella pretesa di voler estendere la definizione fiscale per l&rsquo;anno 2002 agli effetti penali verificatisi invece nell&rsquo;anno successivo. Infatti, le fatture incriminate sono state s&igrave; emesse nel 2002, ma le stesse sono state poi &ldquo;consumate&rdquo; (dedotte) &ndash; per il principio di competenza che involge le societ&agrave; &ndash; nell&rsquo;anno 2003. Pertanto il reato tributario &egrave; da contestualizzare, nella fattispecie, con la dichiarazione del 2003, in relazione a cui era stato poi notificato l'accertamento.<br />A parte questo rilevante presupposto di fatto, il giudice di legittimit&agrave; ha gi&agrave; affermato al riguardo che il reato di fatture false non cade anche in presenza di condono tombale (Cassazione, sentenza&nbsp;3052/2008).<br />Inoltre, in relazione a periodi di imposta coperti da condono tombale, l&rsquo;Amministrazione finanziaria pu&ograve; sempre indagare e dimostrare che le fatture emesse dal contribuente erano false (Cassazione, ordinanza 18942/2010). &nbsp;<br />Infine, la definizione automatica della legge n. 289/2002 preclude al contribuente ogni possibilit&agrave; di rimborso per le annualit&agrave; d&rsquo;imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte inapplicabili per mancanza del relativo presupposto (Cassazione, ordinanza 12665/2011).<br /><br /></div>
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<div class="field-field-nome-autore" jquery1335605324152="55"><strong>Fonte: Salvatore Servidio da nuovofiscooggi.it</strong></div>
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<div class="field-field-nome-autore" jquery1335605324152="55">&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div><br /><div id="technorati">
<img src="/dblog/template/pino/gfx/technorati.gif" alt="Technorati" />&nbsp;Tag:&nbsp;

</div>
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1572]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1572</guid>
	<dc:date>2012-04-28T11:29:13+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Peppeter</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Proroga dei termini per la presentazione del modello 730/2012]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="testoesteso_testoarticolo"><img align="left" src="/public/730.jpg" alt="" />Pi&ugrave; tempo a disposizione del contribuente per presentare il modello 730 relativo ai redditi percepiti nel 2011. Anche per le imprese di assicurazione si dilatano i tempi per la presentazione della denuncia annuale dell'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nell'esercizio annuale precedente. La proroga dei termini &egrave; stabilita da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato oggi.<br />&nbsp;<br /><strong>La presentazione del 730</strong><br />Chi lo &ldquo;affida&rdquo; al proprio datore di lavoro o ente pensionistico che funge da sostituto d&rsquo;imposta lo pu&ograve; consegnare entro il prossimo 16 maggio avendo a disposizione, quindi, 16 giorni in pi&ugrave; rispetto alla naturale scadenza prevista per il prossimo luned&igrave; 30 aprile.<br />Anche chi si avvale del Caf o di un professionista abilitato usufruisce di un prolungamento dei termini poich&eacute; il Dpcm ha previsto che il tempo per la presentazione, naturalmente stabilito al 31 maggio, si &ldquo;dilata&rdquo; fino al prossimo 20 giugno.<span id="more"></span><br />&nbsp;<br />Conseguenze naturali dello proroga dei termini di presentazione del modello 730/2012 sono gli &ldquo;slittamenti&rdquo; delle scadenze per i sostituti d&rsquo;imposta e per i Caf che devono assolvere agli adempimenti successivi alla presentazione da parte del contribuente.<br />Entro il 15 giugno i sostituti d&rsquo;imposta devono consegnare all&rsquo;interessato copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3), mentre i Caf o i professionisti abilitati devono provvedervi entro il 2 luglio.<br />Il risultato finale delle dichiarazioni e la trasmissione telematica all&rsquo;Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate, va inviato dai Caf o dai professionisti abilitati entro il 12 luglio.<br />&nbsp;<br /><strong>Imposta sulle assicurazioni: denuncia annuale</strong><br />Le imprese di assicurazione hanno tempo fino al 2 luglio per presentare esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nell&rsquo;anno 2011, su cui &egrave; dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni. Anche in questo caso il Dpcm ha previsto una proroga dei termini naturalmente previsti entro il 31 maggio. </div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">&nbsp;</div>
<div class="testoesteso_autore">
<div id="node-2131" class="node node-type-autore build-mode-full clearfix">
<div class="content">
<div class="field-field-nome-autore"><strong>Fonte: Agenzia delle Entrate</strong></div>
<div class="field-field-nome-autore"><strong></strong></div>
<div class="field-field-nome-autore"><strong></strong></div>
</div>
</div>
</div><br /><div id="technorati">
<img src="/dblog/template/pino/gfx/technorati.gif" alt="Technorati" />&nbsp;Tag:&nbsp;

</div>
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1571]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1571</guid>
	<dc:date>2012-04-28T11:25:30+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Peppeter</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Spesometro: comunicazione in arrivo]]></title>
	<description><![CDATA[<p><img align="left" src="/public/lotta-evasione.jpg" alt="" />In prossimit&agrave; della scadenza del 30 aprile, ultimo giorno utile alla comunicazione dei dati relativi alle operazioni IVA superiori a 3.600,00 Euro, ci sembra utile rammentare i fondamentali di un adempimento importante per la lotta all'evasione fiscale. &nbsp;</p>
<div class="testoesteso_testoarticolo" jquery1335187518044="55">
<div>L&rsquo;Agenzia fornisce i chiarimenti sull&rsquo;obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro. Dalla definizione dell&rsquo;ambito soggettivo e oggettivo ai casi particolari di esonero, la <a class="blank" href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={3CD235F9-F98D-4CA8-A2DD-DFD9C62C74D8}" target="_blank">circolare n. 24/E</a> del 30 maggio fa il punto sulle modalit&agrave; di applicazione dello strumento pensato per contrastare le forme pi&ugrave; rilevanti di frode ed evasione fiscale in materia di Iva e per individuare la reale capacit&agrave; contributiva delle persone fisiche (<a class="blank" href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id={0130C7BB-FC32-40EA-A2B9-38F9D35B20EA}&amp;FROM_SEARCH=true&amp;codiceOrdinamento=200002100000000&amp;numeroArticolo=Articolo 21&amp;idAttoNormativo={147A06D6-9990-42F4-ADF0-C57A278A9C82}" target="_blank" jquery1335187518044="54">articolo 21</a> del Dl 78/2010).<span id="more"></span></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><b>Il provvedimento attuativo</b></div>
<div>Il <a class="blank" href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id={E45F43FF-CAC6-48C9-8C1F-E3D4F372F7A0}" target="_blank">provvedimento</a> del 22 dicembre 2010, in linea con il Dl 78/2010, ha messo sotto la lente di ingrandimento i pagamenti che superano una certa soglia, prevedendo, per tutti i soggetti Iva, l&rsquo;obbligo di comunicare in via telematica all&rsquo;Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell&rsquo;Iva.</div>
<div>Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale), il limite &egrave; stato fissato a 3.600 euro, al lordo dell&rsquo;Iva.</div>
<div>Il provvedimento ha previsto che siano comunicate:</div>
<ul>
    <li>entro il 31 ottobre 2011, le operazioni di importo pari o superiore a 25mila euro, al netto dell&rsquo;Iva, rese e ricevute nel periodo d&rsquo;imposta 2010, per le quali &egrave; previsto l&rsquo;obbligo di emettere fattura </li>
    <li>entro il 30 aprile 2012,le operazioni di importo pari o superiore a 3mila euro, al netto dell&rsquo;Iva, rese e ricevute nel periodo d&rsquo;imposta 2011, per le quali &egrave; previsto l&rsquo;obbligo di emettere fattura </li>
    <li>entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell&rsquo;Iva, per le quali non &egrave; previsto l&rsquo;obbligo di emettere fattura, con riferimento soltanto a quelle rese e ricevute dal 1&deg; luglio 2011. </li>
</ul>
<div>&nbsp;</div>
<div><b>Soggetti obbligati</b></div>
<div>Devono trasmettere la comunicazione tutti i soggetti passivi Iva per le operazioni rilevanti ai fini dell&rsquo;imposta:</div>
<ul>
    <li>per le quali hanno emesso fattura nei confronti dei clienti </li>
    <li>ricevute da soggetti titolari di partita Iva (acquisti da fornitori) </li>
    <li>per le quali non hanno emesso fattura (consumatori finali, compresi imprenditori e professionisti per gli acquisti di beni e servizi no rientranti nell&rsquo;attivit&agrave; d&rsquo;impresa o di lavoro autonomo). </li>
</ul>
<div>Sono tenuti all&rsquo;invio dei dati anche i contribuenti in regime di contabilit&agrave; semplificata, gli enti non commerciali (per le operazioni commerciali o agricole), i non residenti con stabile organizzazione in Italia, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, chi si avvale della dispensa da adempimenti per operazioni esenti (articolo 36-<i>bis</i> del Dpr 633/1972), chi applica il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000).</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><b>Oggetto della comunicazione</b></div>
<div>Le operazioni per le quali vige l&rsquo;obbligo di trasmettere i dati sono quelle rilevanti ai fini Iva: imponibili, non imponibili (se si tratta di cessioni all&rsquo;esportazione - con esclusione di quelle soggette all&rsquo;obbligo di emissione della bolletta doganale -, operazioni assimilate e servizi internazionali), esenti (articolo 10 del decreto).</div>
<div>Sono invece esonerati i contribuenti &ldquo;minimi&rdquo;, i quali, per&ograve;, se fuoriescono dal regime in corso d&rsquo;anno, devono presentare la comunicazione per tutte le operazioni compiute nell&rsquo;intero periodo d&rsquo;imposta che hanno superato le soglie previste dallo &ldquo;spesometro&rdquo;.</div>
<div>Rientrano, inoltre, nell&rsquo;obbligo della comunicazione sia le operazioni soggette al regime del margine sia quelle cui si applica il meccanismo del <i>reverse charge</i>.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><b>Le soglie di spesa</b></div>
<div>Dunque, sono soggette all&rsquo;obbligo di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi Iva, di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell&rsquo;Iva. Se non vi &egrave; obbligo di emissione della fattura (perch&eacute;, ad esempio, le operazioni sono documentate tramite ricevuta o scontrino fiscale), i<span>l limite &egrave; elevato a 3.600 euro al lordo dell&rsquo;Iva. </span></div>
<div>Anche per i soggetti che, pur avendo l&rsquo;obbligo di documentare le operazioni mediante fattura, non hanno l&rsquo;obbligo di indicare separatamente l'imposta (ad esempio, le agenzie di viaggi),<span> il limite &egrave; di 3.600 euro.</span></div>
<div>Per la determinazione delle soglie (3.000 o 3.600 euro), non devono essere considerate le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile Iva.</div>
<div>In relazione ai contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (locazione, noleggio, concessione eccetera), per i quali l&rsquo;obbligo di comunicazione scatta se i corrispettivi dovuti nell&rsquo;intero anno solare sono complessivamente non inferiori a 3mila euro.</div>
<div><b>&nbsp;</b></div>
<div><b>Per il 2010 adempimento light</b></div>
<div>Per garantire un&rsquo;introduzione graduale dell&rsquo;adempimento, il provvedimento del 22 dicembre 2010 ha previsto, per l&rsquo;anno d&rsquo;imposta 2010, l&rsquo;obbligo di comunicare le sole operazioni per le quali &egrave; stata emessa o ricevuta una fattura di importo non inferiore a 25mila euro.</div>
<div>Il termine per trasmettere la comunicazione relativa a queste operazioni &egrave; il 31 ottobre 2011.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><b>Operazioni escluse dalla comunicazione</b></div>
<div>La circolare, poi, riepiloga le operazioni per le quali non vanno inviate le informazioni:</div>
<ul>
    <li>importazioni </li>
    <li>esportazioni gi&agrave; soggette all&rsquo;obbligo di emissione della bolletta doganale (articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 633/1972) </li>
    <li>operazioni con soggetti <i>black</i> <i>list</i>, gi&agrave; monitorate con apposita comunicazione telematica </li>
    <li>operazioni che hanno gi&agrave; costituito oggetto di comunicazione all&rsquo;Anagrafe tributaria (ad esempio, contratti di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica, di mutuo, atti di compravendita di immobili) </li>
    <li>operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva se il pagamento &egrave; avvenuto con carte di credito, di debito o prepagate (a meno che tali strumenti non siano emessi da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; in tali casi, l&rsquo;obbligo di comunicazione sussiste) </li>
    <li>operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, gi&agrave; monitorate attraverso i modelli Intra e il sistema Vies (Vat information exchange system) </li>
    <li>passaggi interni di beni tra rami d&rsquo;azienda, documentati con fattura. </li>
</ul>
<div>&nbsp;</div>
<div><b>Dati da indicare nella comunicazione</b></div>
<div>La comunicazione, effettuata per via telematica attraverso Fisconline o Entratel oppure avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni, deve contenere, per ciascuna cessione, acquisto o prestazione di servizi:</div>
<ul>
    <li>la partita Iva o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente </li>
    <li>l&rsquo;importo delle operazioni effettuate, evidenziando l&rsquo;imponibile e l&rsquo;imposta oppure specificando che si tratta di operazioni non imponibili o esenti (per verificare se &egrave; necessario o meno inviare i dati, bisogna tener conto delle eventuali note di variazione). Per le operazioni per le quali non c&rsquo;&egrave; obbligo di fattura, vanno riportati i corrispettivi comprensivi dell&rsquo;Iva applicata. </li>
</ul>
<div>Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, vanno indicati, per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all&rsquo;estero, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><b>Rettifiche e sanzioni</b></div>
<div>La comunicazione va inviata entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento alle operazioni effettuate nell&rsquo;anno d&rsquo;imposta precedente.</div>
<div>Come accennato, soltanto per il 2010 l&rsquo;adempimento &egrave; posticipato al 31 ottobre 2011 e riguarda unicamente le operazioni di importo non inferiore a 25mila euro per le quali sussiste l&rsquo;obbligo di fatturazione.</div>
<div>Superati i termini, il contribuente pu&ograve; integrare la comunicazione presentandone una nuova entro l&rsquo;ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza incorrere in alcuna sanzione.</div>
L&rsquo;omesso invio della comunicazione comporta l&rsquo;applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro. Stessa penalit&agrave; per la trasmissione di dati incompleti o non veritieri. </div>
<div class="testoesteso_autore">
<div id="node-2336" class="node node-type-autore build-mode-full clearfix">
<div class="content">
<div class="field-field-nome-autore" jquery1335187518044="56">Patrizia De Juliis</div>
</div>
</div>
</div><br /><div id="technorati">
<img src="/dblog/template/pino/gfx/technorati.gif" alt="Technorati" />&nbsp;Tag:&nbsp;

</div>
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1570]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1570</guid>
	<dc:date>2012-04-23T15:26:09+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Peppeter</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Mediazione Tributaria: tutti i codici tributo utili al perfezionamento]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="testoesteso_testoarticolo" jquery1335187171148="54"><img alt="" align="left" src="/public/aggregazione.jpg" />Mediazione tributaria conclusa positivamente: con la <a class="blank" href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={6671A984-72C9-445C-AE20-7053467C994B}" target="_blank">risoluzione 37/E</a> arrivano puntuali i codici tributo utili al perfezionamento dell&rsquo;accordo. Il nuovo istituto deflativo del contenzioso, riguardante le controversie di valore non superiore a 20mila euro, entrato in vigore per gli atti dell&rsquo;Agenzia delle Entrate notificati a decorrere dal 1&deg; aprile scorso, si definisce, infatti, con il pagamento dell&rsquo;importo dovuto entro 20 giorni dalla sottoscrizione. La somma pu&ograve; essere versata per intero o anche suddivisa fino a un massimo di otto rate trimestrali &ndash; in tale ipotesi l&rsquo;intesa &egrave; validata con il pagamento della prima rata &ndash; attraverso un versamento diretto, anche tramite compensazione, comunque utilizzando l&rsquo;F24. Ed &egrave; in questo modello che trovano giusta collocazione i 20 nuovi codici tributo.&nbsp;&nbsp;<span id="more"></span><br />&nbsp;<br />In breve ricordiamo che la disciplina relativa al &ldquo;reclamo e alla mediazione tributaria&rdquo; &ndash; i nuovi strumenti in grado di dare il via a un dialogo proficuo tra Agenzia e contribuente, allontanando il rischio di lunghe e gravose controversie da dirimere in tribunale &ndash; &egrave; rintracciabile nell&rsquo;articolo 17-<em>bis</em> del Dlgs 546/1992, cos&igrave; come modificato dall&rsquo;articolo 39, comma 9, del Dl 98/2011.<br />In sostanza, la norma prevede che il ricorso in Commissione tributaria, da parte del contribuente destinatario dell&rsquo;atto, sia preceduto obbligatoriamente dalla presentazione, entro 60 giorni dalla notifica dell&rsquo;avviso d&rsquo;accertamento o altro atto impugnabile alla direzione provinciale o regionale delle Entrate che lo ha emesso, di un&rsquo;istanza di &ldquo;reclamo&rdquo;. La stessa deve contenere la richiesta di annullamento dell&rsquo;atto sulla base degli elementi che trovano posto nel ricorso. Al suo interno il contribuente pu&ograve; formulare anche una proposta di mediazione. Una volta ricevuta la domanda, l&rsquo;Agenzia ha 90 giorni di tempo per decidere se accoglierla o &ldquo;mediare&rdquo;. Se l&rsquo;accordo non viene raggiunto o l&rsquo;Amministrazione rifiuta l&rsquo;istanza, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo cos&igrave; la via al contenzioso.<br />&nbsp;<br />Perch&eacute; 20 nuovi codici tributo? La risposta &egrave; nel provvedimento direttoriale del 22 marzo scorso, con il quale sono state estese, limitatamente all&rsquo;istituto del reclamo e della mediazione, le modalit&agrave; di versamento con F24 anche alle imposte di bollo, di registro, sulle successioni e donazioni, ipotecaria, catastale, sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale su contratti di locazione finanziaria di immobili, alla tassa ipotecaria e a quella sulle concessioni governative.<br />&nbsp;<br />Conosciamoli:<br /></div>
<div class="testoesteso_testoarticolo" jquery1335187171148="54">
<table style="WIDTH: 531px; HEIGHT: 1899px" border="2" cellspacing="1" cellpadding="1" width="531">
    <tbody>
        <tr>
            <td width="76">
            <div align="center"><font size="-1"><b>Codice ufficio </b></font></div>
            </td>
            <td width="73">
            <div align="center"><font size="-1"><b>Codice atto</b></font></div>
            </td>
            <td width="41">
            <div align="center"><font size="-1"><b>Codice tributo</b></font></div>
            </td>
            <td width="185">
            <div align="center"><font size="-1"><b>Denominazione<br />codice tributo</b></font></div>
            </td>
            <td width="147">
            <div align="center"><font size="-1"><b>Rateazione/Regione/ Prov/mese riferimento</b></font></div>
            </td>
            <td width="63">
            <div align="center"><font size="-1"><b>Anno di riferimento</b></font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE </font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center">9950</div>
            </td>
            <td>
            <div align="left">IRPEF e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-<i>bis</i> d.lgs. 546/1992</div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">NON COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">AAAA</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE </font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center">9951</div>
            </td>
            <td>
            <div align="left">IRES e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-<i>bis</i> d.lgs. 546/1992</div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">NON COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">AAAA</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE </font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center">9952</div>
            </td>
            <td>
            <div align="left">Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi<br />- reclamo e mediazione di cui all'art. 17-<i>bis</i> d.lgs. 546/1992</div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">NON COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">AAAA</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center">9953</div>
            </td>
            <td>
            <div align="left">Iva e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-<i>bis</i> d.lgs. 546/1992</div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">NON COMPILARE </font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">AAAA</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center">9954</div>
            </td>
            <td>
            <div align="left">Sanzioni dovute relative ai tributi erariali - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-<i>bis</i> d.lgs. 546/1992</div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">NON COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">AAAA</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center">9955</div>
            </td>
            <td>
            <div align="left">IRAP e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-<i>bis</i> d.lgs. 546/1992</div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">CODICE REGIONE(tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome)</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">AAAA</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center">9956</div>
            </td>
            <td>
            <div align="left">Sanzioni dovute relative all'IRAP - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-<i>bis</i> d.lgs. 546/1992</div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">CODICE REGIONE(tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome)</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">AAAA</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center">9957</div>
            </td>
            <td>
            <div align="left">Addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-<i>bis</i> d.lgs. 546/1992</div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">CODICE REGIONE(tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome)</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">AAAA</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center">9958</div>
            </td>
            <td>
            <div align="left">Sanzioni dovute relative all'addizionale regionale all'IRPEF - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-<i>bis</i> d.lgs. 546/1992</div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">CODICE REGIONE(tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome)</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">AAAA</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center">9959</div>
            </td>
            <td>
            <div align="left">Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-<i>bis</i> d.lgs. 546/1992</div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">CODICE ENTE LOCALE (tabella T1-codici degli enti locali)</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">AAAA</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center">9960</div>
            </td>
            <td>
            <div align="left">Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-<i>bis</i> d.lgs. 546/1992</div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">CODICE ENTE LOCALE (tabella T1-codici degli enti locali)</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">AAAA</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center">9961</div>
            </td>
            <td>
            <div align="left">Imposta di bollo e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-<i>bis</i> d.lgs. 546/1992</div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">NON COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">AAAA</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center">9962</div>
            </td>
            <td>
            <div align="left">Imposta di registro e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-<i>bis</i> d.lgs. 546/1992</div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">NON COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">AAAA</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center">9963</div>
            </td>
            <td>
            <div align="left">Imposta sulle successioni e donazioni e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-<i>bis</i> d.lgs. 546/1992</div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">NON COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">AAAA</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center">9964</div>
            </td>
            <td>
            <div align="left">Imposta ipotecaria e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-<i>bis</i> d.lgs. 546/1992</div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">NON COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">AAAA</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center">9965</div>
            </td>
            <td>
            <div align="left">Imposta catastale e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-<i>bis</i> d.lgs. 546/1992</div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">NON COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">AAAA</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center">9966</div>
            </td>
            <td>
            <div align="left">Imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale sui contratti di locazione finanziaria di immobili e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-<i>bis</i> d.lgs. 546/1992</div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">NON COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">AAAA</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center">9967</div>
            </td>
            <td>
            <div align="left">Tassa ipotecaria e relativi interessi- reclamo e mediazione di cui all'art. 17-<i>bis</i> d.lgs. 546/1992</div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">NON COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">AAAA</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center">9968</div>
            </td>
            <td>
            <div align="left">Tasse sulle concessioni governative e relativi interessi - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-<i>bis</i> d.lgs. 546/1992</div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">NON COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">AAAA</font></div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center">9969</div>
            </td>
            <td>
            <div align="left">Sanzioni dovute relative ad altri tributi erariali indiretti - reclamo e mediazione di cui all'art. 17-<i>bis</i> d.lgs. 546/199</div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">NON COMPILARE</font></div>
            </td>
            <td>
            <div align="center"><font size="-1">AAAA</font></div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
<div class="testoesteso_testoarticolo" jquery1335187171148="54"><br />Per riempire correttamente i campi &ldquo;<em>codice ufficio</em>&rdquo;, &ldquo;<em>codice atto</em>&rdquo;, &ldquo;<em>codice tributo</em>&rdquo; e &ldquo;<em>anno di riferimento</em>&rdquo;, basta leggere l&rsquo;atto di mediazione.</div>
<div class="testoesteso_testoarticolo" jquery1335187171148="54"><br /></div>
<div class="testoesteso_autore">
<div id="node-2647" class="node node-type-autore build-mode-full clearfix">
<div class="content">
<div class="field-field-nome-autore"><strong>Fonte: Paola Pullella Lucano da nuovofiscooggi.it</strong></div>
<div class="field-field-nome-autore">&nbsp;</div>
<div class="field-field-nome-autore">&nbsp;</div>
</div>
</div>
<!-- /.node --></div><br /><div id="technorati">
<img src="/dblog/template/pino/gfx/technorati.gif" alt="Technorati" />&nbsp;Tag:&nbsp;

</div>
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1569]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1569</guid>
	<dc:date>2012-04-23T15:20:29+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Peppeter</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Nell'anagrafe tributaria i dati delle utenze telefoniche]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="testoesteso_testoarticolo" jquery1334926608208="54"><img align="left" src="/public/telefono.jpg" alt="" />Aggiornate le specifiche tecniche per le comunicazioni all&rsquo;Anagrafe tributaria dei dati sui contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare delle utenze domestiche e ad uso pubblico (articolo 6, comma 1, lettera g-<em>ter</em> Dpr 605/1973). La novit&agrave; arriva con un <a class="blank" href="https://www.fiscooggi.it/files/provvedimento_utenze_telefoniche.pdf" target="_blank">provvedimento</a> del direttore dell&rsquo;Agenzia del 18 aprile, che prevede, fra l&rsquo;altro, l&rsquo;obbligo della comunicazione negativa e la possibilit&agrave; di sostituire un file inviato, migliorando, cos&igrave;, i flussi di trasmissione e il controllo sulla qualit&agrave; dei dati.<br /><br />I nuovi tracciati dovranno contenere&nbsp;le informazioni&nbsp;relative alle utenze esistenti, ai consumi fatturati e al credito del traffico telefonico sia ad uso pubblico&nbsp;sia domestico. Prima, invece, erano richiesti solo i dati dell&rsquo;area &ldquo;business&rdquo;. Le altre novit&agrave;, come accennato, sono l&rsquo;obbligo di comunicazione negativa in assenza di dati da trasmettere per l&rsquo;anno di riferimento e la possibilit&agrave; di inviare una comunicazione sostitutiva una volta che sia decorso il termine utile per l&rsquo;annullamento, cio&eacute; dopo 30 giorni dalla ricezione del primo file.<span id="more"></span><br />&nbsp;<br />Le comunicazioni relative all&rsquo;anno 2011 vanno inviate entro il 30 settembre 2012. A partire dal 2012, invece, le comunicazioni dell&rsquo;anno precedente vanno presentate entro il 30 aprile. L&rsquo;invio &egrave; effettuato tramite il servizio telematico Entratel.<br /><br />La segretezza dei dati trasmessi &egrave; garantita da un sistema di autorizzazione per gli accessi che possono essere eseguiti solo in caso di controlli fiscali.<br />&nbsp;<br />Nel caso in cui il file sia stato scartato (ad esempio, per mancato riconoscimento del codice di autenticazione per Entratel o del soggetto tenuto all&rsquo;invio) va ripresentato entro trenta giorni. L&rsquo;Agenzia delle Entrate fornir&agrave; la ricevuta contenuta in un file con data e ora di ricezione, numero identificativo, protocollo, numero delle comunicazioni riportate nel file.<br /></div>
<div class="testoesteso_autore">
<div id="node-2336" class="node node-type-autore build-mode-full clearfix">
<div class="content">
<div class="field-field-nome-autore" jquery1334926608208="55"><strong>Fonte: Patrizia De Juliis da nuovofiscooggi.it</strong></div>
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<div class="field-field-nome-autore" jquery1334926608208="55">&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div><br /><div id="technorati">
<img src="/dblog/template/pino/gfx/technorati.gif" alt="Technorati" />&nbsp;Tag:&nbsp;

</div>
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1568]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1568</guid>
	<dc:date>2012-04-20T14:57:23+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Peppeter</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[I codici per affrancare i maggiori valori degli strumenti finanziari ]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="testoesteso_testoarticolo" jquery1334926383614="53"><img align="left" src="/public/cred_imposta.jpg" alt="" />Istituiti i codici tributo 1133, 1134, 1135, 1064, per il versamento, tramite F24, dell&rsquo;imposta sostitutiva del 12,5%, per affrancare i maggiori valori degli strumenti finanziari posseduti al di fuori dell&rsquo;esercizio di impresa commerciale al 31 dicembre 2011 (Dl 138/2011). &Egrave; quanto prevede la <a class="blank" href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={A11DFA3B-9243-472A-906F-EF7D00A092C1}" target="_blank">risoluzione n. 36/E</a> del 19 aprile.<br /><br />Dal 1&deg; gennaio 2012 la tassazione delle plusvalenze e rendite finanziarie, infatti, si &egrave; attestata al 20 per cento. Il decreto legge &ldquo;stabilizzazione e sviluppo&rdquo; ha, quindi, previsto la possibilit&agrave;, per i contribuenti, di chiudere i conti al 31 dicembre 2011, tassando gli eventuali &ldquo;guadagni latenti&rdquo;, cio&egrave; non ancora realizzati, su azioni, obbligazioni, fondi comuni, eccetera, con la vecchia aliquota del 12,5%, ottenendo cos&igrave; il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati a fine 2011.<br /><span id="more"></span><br />L'opzione si esercita:<br />
<ul>
    <li>per i contribuenti in regime dichiarativo (e per le quote o azioni di organismi di investimento collettivo non incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto), direttamente nel modello Unico 2012. Il 12,5% va versato entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione </li>
    <li>per le quote o azioni di organismi di investimento collettivo incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, mediante apposita comunicazione scritta resa entro il 31 marzo 2012 all'intermediario con cui il contribuente intrattiene il rapporto. In tal caso, il prelievo &egrave; applicato dall'intermediario depositario e versato entro il 16 maggio 2012 </li>
    <li>per i contribuenti in regime amministrato, entro il 31 marzo 2012, mediante comunicazione scritta resa all'intermediario abilitato con cui &egrave; intrattenuto il rapporto, che poi applicher&agrave; e verser&agrave; l'imposta secondo le ordinarie modalit&agrave; e gli ordinari termini previsti (entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui &egrave; applicata la ritenuta). </li>
</ul>
&nbsp;Per consentire il versamento di tali somme, la risoluzione in esame ha istituito i seguenti codici tributo:<br />
<ul>
    <li>1113, <em>Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all&rsquo;art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del T.U.I.R. a seguito dell&rsquo;opzione per l&rsquo;affrancamento - art. 1, c. 3, lett. a), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011</em> </li>
    <li>1134, <em>Imposta sostitutiva sui redditi di capitale di cui all&rsquo;art. 44, c. 1, lett. g), del T.U.I.R. a seguito dell&rsquo;opzione per l&rsquo;affrancamento - art. 1, c. 3, lett. a), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011</em> </li>
    <li>1135, <em>Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all&rsquo;art. 67, c. 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del T.U.I.R. a seguito dell&rsquo;opzione per l&rsquo;affrancamento - art. 1, c. 3, lett. b) e c), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011</em> </li>
    <li>1064, <em>Ritenuta sui redditi di capitale di cui all&rsquo;art. 44, c. 1, lett. g), del T.U.I.R. a seguito dell&rsquo;opzione per l&rsquo;affrancamento - art. 1, c. 3, lett. b) e c) del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011.</em> </li>
</ul>
&nbsp;I nuovi codici vanno indicati nella sezione &ldquo;Erario&rdquo; in corrispondenza delle somme riportate nella colonna &ldquo;Importi a debito versati&rdquo;.<br /><br /></div>
<div class="testoesteso_autore">
<div id="node-2131" class="node node-type-autore build-mode-full clearfix">
<div class="content">
<div class="field-field-nome-autore" jquery1334926383614="56"><strong>Fonte: r.fo. da nuovofiscooggi.it</strong></div>
<div class="field-field-nome-autore" jquery1334926383614="56">&nbsp;</div>
<div class="field-field-nome-autore" jquery1334926383614="56">&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div><br /><div id="technorati">
<img src="/dblog/template/pino/gfx/technorati.gif" alt="Technorati" />&nbsp;Tag:&nbsp;

</div>
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1567]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1567</guid>
	<dc:date>2012-04-20T14:53:24+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Peppeter</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Studio super tecnologico: il titolare paga l'IRAP]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="testoesteso_testoarticolo" jquery1334745490859="53"><img align="left" src="/public/commercialista.jpg" alt="" />Il professionista che impiega beni strumentali sofisticati e tecnologicamente avanzati e che utilizza prestazioni fornite da terzi diventa soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle attivit&agrave; produttive: lo ha sancito la Corte di cassazione con l'ordinanza 5320 del 3 aprile, accogliendo il ricorso dell'Amministrazione finanziaria.<br /><br /><b>Il fatto</b><br />A fronte dell'istanza di rimborso presentata per il recupero dell'Irap versata da un libero professionista, l'Agenzia delle Entrate rispondeva con diniego.<br />Il successivo ricorso del contribuente era accolto sia in sede di primo grado sia in appello: la Commissione tributaria regionale, in particolare, affermava il diritto del professionista alla restituzione dell'imposta versata, giustificando insussistente il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.<span id="more"></span></div>
<div class="testoesteso_testoarticolo" jquery1334745490859="53"><br />L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, si rivolgeva alla Cassazione contro la decisione dei giudici di merito, fondando il ricorso su due motivi.<br />Con il primo motivo l'ufficio denunciava violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 3 del Dlgs 446/1997, avendo i giudici di secondo grado negato che l'attivit&agrave; professionale del contribuente presentasse i requisiti dell'autonoma organizzazione, sebbene venisse svolta con l'utilizzo di macchinari sofisticati e tecnologicamente avanzati avvalendosi, altres&igrave;, di prestazioni fornite da terzi, a fronte delle quali il contribuente corrispondeva compensi in misura rilevante.<br /><br />Con il secondo motivo lamentava il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in merito al punto decisivo della controversia, ossia, la sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione: a tale scopo, i giudici della Ctr non avrebbero dato conto dei rilievi posti a fondamento dell'appello circa il rilevante valore dei beni ammortizzabili utilizzati dal professionista, regolarmente dichiarati, e il cospicuo ammontare dei compensi relativi ai servizi esternalizzati.<br /><br />I giudici della Corte suprema, giudicando fondati i motivi di ricorso, hanno cassato la sentenza impugnata rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale competente in diversa composizione ai fini del riesame.<br /><br /><b>La decisione</b><br />Con la pronuncia in commento, la Corte di cassazione torna a esprimersi in tema di assoggettabilit&agrave; all'Irap del reddito prodotto dagli esercenti arti e professioni, chiarendo ulteriormente il concetto di &quot;<i>autonoma organizzazione</i>&quot; dell'attivit&agrave; professionale posto alla base della debenza dell'imposta.<br />Come enunciato dall'articolo 2 del Dlgs 446/1997, il presupposto impositivo &egrave; costituito dall'esercizio &quot;<i>abituale di una attivit&agrave; diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi</i>&quot;.<br />La Corte costituzionale, con la sentenza 165 del 2001, ha precisato che costituisce materia imponibile &quot;<i>il valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attivit&agrave; autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale</i>&quot;; se ne deduce, pertanto, che &egrave; il requisito dell'autonoma organizzazione a determinare l'assoggettamento impositivo del <i>plus</i> di ricchezza prodotto dall'esercizio dell'attivit&agrave; d'impresa o professionale.<br /><br />Ma, se da un lato l'elemento organizzativo &egrave; connaturato alla nozione di attivit&agrave; d'impresa, lo stesso non pu&ograve; dirsi con riferimento all'attivit&agrave; professionale, perch&eacute; in tal caso &egrave; pur sempre ipotizzabile un'attivit&agrave; esercitata in assenza di un'autonoma organizzazione, il che renderebbe non applicabile l'imposta.<br />In mancanza di specifiche disposizioni normative, l'accertamento di tale condizione costituisce questione di fatto da verificare caso per caso da parte del giudice di merito e il suo giudizio &quot;<i>&egrave; insindacabile in sede di legittimit&agrave;, se congruamente motivato</i>&quot;.<br /><br />La Corte suprema, riprendendo l'interpretazione costituzionalmente fornita con la sentenza 165/2001, ha pi&ugrave; volte ribadito che, in tema di Irap &quot;<i>l'esercizio per professione abituale, ancorch&eacute; non esclusiva, di attivit&agrave; di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce presupposto dell'imposta soltanto quando si tratti di attivit&agrave; autonomamente organizzata</i>&quot; (<i>cfr</i> sentenze nn. 3672/2007, 12108/2009, 10240/2010, 21122/2010 e 8556/2011). Peraltro, tale interpretazione &egrave; perfettamente in linea con le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 45/2008.<br /><br />Proseguendo nell'<i>iter</i> logico-giuridico fornito dai giudici di legittimit&agrave;, il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente che eserciti attivit&agrave; di lavoro autonomo: &quot;<i>a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilit&agrave; ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantit&agrave; che &hellip; costituiscono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivit&agrave; anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui</i>&quot;.<br /><br />In altre parole, sussiste un'autonoma organizzazione quando ricorrono i seguenti presupposti, da valutare caso per caso: </div>
<div class="testoesteso_testoarticolo" jquery1334745490859="53">
<ol>
    <li>impiego, &quot;<i>in modo non occasionale, di lavoro altrui</i>&quot;, da intendersi quale affidamento a terzi di incombenze tipiche dell'attivit&agrave; professionale, normalmente svolte all'interno dello studio</li>
    <li>utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantit&agrave; o valore, le necessit&agrave; minime per l'esercizio dell'attivit&agrave;, anche qualora non vengano acquisiti direttamente, ma siano forniti da terzi, a qualunque titolo (cos&igrave; la circolare 45/2008).</li>
</ol>
</div>
<br />L'onere di dar prova dell'assenza delle predette condizioni spetta al contribuente in sede di richiesta di rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta. In altri termini, sul contribuente che agisce per il rimborso ricade l'onere di descrivere l'organizzazione della sua attivit&agrave; e provare l'assenza dei presupposti per l'assoggettamento all'imposta, in coerenza con le scritture contabili tenute e con le dichiarazioni presentate (<i>cfr</i> Cassazione, sentenze nn. 3673, 3676, 3677, 3680 e 5012 del 2007 e 1414/2008).<br /><br />Alla stregua di tali consolidati principi giurisprudenziali, si pu&ograve; ben affermare che, in caso di esercente arti o professioni, il requisito dell'autonoma organizzazione non si realizza soltanto nell'ipotesi in cui il contribuente si doti di una struttura, formalmente costituita, posta a sostegno e potenziamento dell'attivit&agrave; professionale attraverso l'impiego di personale dipendente o di terzi sulla base di contratti di fornitura.<br />Infatti, pur in assenza di una formale struttura organizzativa, l'utilizzo di attrezzature di rilevante valore e l'impiego non occasionale di lavoro altrui, anche se non prestate nelle forme del contratto di lavoro dipendente, costituiscono elementi integrativi del requisito dell'autonoma organizzazione (<i>cfr</i> Cassazione, sentenza 10151/2010).<br /><br />Nel caso in esame erano ravvisabili entrambi gli elementi, derivandone la legittima assoggettabilit&agrave; del reddito professionale all'Irap. Infatti, l'utilizzo di beni sofisticati e tecnologicamente avanzati e l'esistenza di collaboratori terzi, a fronte dei quali il professionista corrispondeva compensi, costituiscono condizioni tali da realizzare un'autonoma organizzazione, secondo l'accezione fornita dalla giurisprudenza di legittimit&agrave; e dalla stessa Amministrazione finanziaria.<br /><br />
<div class="testoesteso_autore">
<div id="node-2544" class="node node-type-autore build-mode-full clearfix">
<div class="content">
<div class="field-field-nome-autore" jquery1334745490859="54"><strong>Fonte: Emiliano Marvulli da nuovofiscooggi.it</strong></div>
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<div class="field-field-nome-autore" jquery1334745490859="54">&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div><br /><div id="technorati">
<img src="/dblog/template/pino/gfx/technorati.gif" alt="Technorati" />&nbsp;Tag:&nbsp;

</div>
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1566]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1566</guid>
	<dc:date>2012-04-18T12:40:53+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Peppeter</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Spesometro: comunicazione rinviata per gli operatori finanziari]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="testoesteso_testoarticolo"><img align="left" src="/public/salari.jpg" alt="" />Lo &ldquo;spesometro&rdquo; allunga i tempi per gli acquisti via <em>Pos</em>. Gli operatori finanziari tenuti a comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a 3.600 euro, relative al periodo 6 luglio - 31 dicembre 2011, in cui l&rsquo;acquirente &egrave; un consumatore finale che ha pagato con moneta elettronica, potranno provvedere al primo invio entro il 15 ottobre 2012.<br />&nbsp;<br />La nuova <em>deadline</em>, che proroga quella originariamente fissata al prossimo 30 aprile, &egrave; stabilita da un <a class="blank" href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7ddf25004ae7a801a34bebd7340685b2/Provv+Proroga+operazioni+con+Carte+e+POS.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=7ddf25004ae7a801a34bebd7340685b2" target="_blank">provvedimento</a> firmato oggi dal direttore dell&rsquo;Agenzia delle Entrate. Lo slittamento si &egrave; reso necessario per consentire agli operatori finanziari di predisporre gli opportuni adeguamenti tecnici, anche in seguito alle modifiche apportate al tracciato record per la comunicazione. Il provvedimento annuncia inoltre la pubblicazione, sul sito internet dell&rsquo;Agenzia, di nuove specifiche tecniche per la trasmissione, che vanno a sostituire quelle allegate al provvedimento del 29 dicembre 2011, che vengono soppresse.<span id="more"></span><br />&nbsp;<br /><strong>Cosa prevede la norma</strong><br />Il decreto legge 98/2011 ha spostato l&rsquo;obbligo di comunicazione relativo allo &ldquo;spesometro&rdquo; dal venditore all&rsquo;operatore finanziario che emette la carta di credito, di debito o prepagata, nei casi in cui la vendita o la prestazione del servizio sia effettuata nei confronti di un consumatore finale (che, cio&egrave;, non agisce come imprenditore o professionista) che provvede a pagare utilizzando moneta elettronica.<br />&nbsp;<br /><strong>I dati da comunicare</strong><br />All&rsquo;Anagrafe tributaria, gli operatori finanziari devono comunicare, entro il nuovo termine del 15 ottobre, sia i dati relativi alle operazioni rilevate nel periodo 6 luglio - 31 dicembre 2011, sia il numero di codice fiscale dei soggetti associati ovvero con i quali hanno stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi <em>Pos</em> (<em>Point of sale</em>) per la ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o prepagate, comprese le eventuali cessazioni, con la specifica evidenza del codice identificativo di ciascun terminale.<br />&nbsp;<br /><strong>I tempi a regime</strong> - A partire dalle operazioni effettuate nel 2012, le comunicazioni dovranno essere inviate entro il 30 aprile dell&rsquo;anno successivo a quello di riferimento. </div>
<div class="testoesteso_testoarticolo">&nbsp;</div>
<div class="testoesteso_autore">
<div id="node-2283" class="node node-type-autore build-mode-full clearfix">
<div class="content">
<div class="field-field-nome-autore" jquery1334667659349="54"><strong>Fonte: Chiara Ciranda da nuovofiscooggi.it</strong></div>
<div class="field-field-nome-autore" jquery1334667659349="54">&nbsp;</div>
<div class="field-field-nome-autore" jquery1334667659349="54">&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div><br /><div id="technorati">
<img src="/dblog/template/pino/gfx/technorati.gif" alt="Technorati" />&nbsp;Tag:&nbsp;

</div>
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1565]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.studiospidalieri.it/dblog/articolo.asp?articolo=1565</guid>
	<dc:date>2012-04-17T15:01:10+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Peppeter</dc:creator>
</item>
	</channel></rss>
