Dal 28 aprile è possibile presentare le istanze per il credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza

Lunedì 28 aprile, dalle ore 10, scatta l’operazione "bonus sicurezza". Da quel momento sarà possibile presentare l’istanza per l’attribuzione del credito d’imposta per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di comportamento di atti illeciti da parte di terzi.
Con provvedimento 31 marzo 2008 del direttore dell’agenzia delle Entrate, è stato infatti approvato il modello IMS, con le relative istruzioni.

Il credito d’imposta può essere richiesto da:

soggetti esercenti attività commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande, rientranti nella definizione di piccole e medie imprese di cui al decreto del ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005
soggetti esercenti, esclusivamente o prevalentemente, attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa ai sensi della legge 1293/1957 e del relativo regolamento di esecuzione (Dpr 1074/1958).
La Finanziaria 2008 (articolo 1, commi 228 e 233) prevede la concessione per gli anni 2008, 2009 e 2010 di un credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza, inclusi i costi sostenuti per la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.
Per le piccole e medie imprese commerciali, il credito d’imposta spetta in misura pari all’80% delle spese sostenute e, comunque, per un importo non superiore, nel triennio, a 3mila euro.
Per gli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, l’agevolazione spetta, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, in misura pari all’80% delle spese sostenute e, comunque, entro il limite massimo di 1.000 euro.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/1997).

Fonte: Agenzia delle Entrate

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