Dal 1

Operativa dal 1° luglio la tassazione agevolata su straordinari, lavoro supplementare e premi di produttività. Il datore di lavoro, fino al termine della fase sperimentale di sei mesi e salvo espressa rinuncia del dipendente, è dunque chiamato ad applicare in busta paga un’imposta sostitutiva Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme complessivamente erogate, nel limite di 3.000 euro lordi, per prestazioni di lavoro straordinario e di lavoro supplementare e per i premi correlati all’incremento di produttività dell’impresa.
Gli importi detassati non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore a fini fiscali e Isee sia del percettore che del suo nucleo familiare. Tali redditi rilevano tuttavia per accedere alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

L’analisi

Il sostituto di imposta deve innanzitutto analizzare se le prestazioni rese dai propri dipendenti rientrino o meno tra quelle astrattamente agevolabili. Le prestazioni possono riguardare il lavoro straordinario effettuato oltre l’orario normale di lavoro fissato in 40 ore settimanali ai sensi del Dlgs 66/2003. Il richiamo operato a questa norma sembrerebbe escludere dal beneficio gli importi corrisposti a titolo di straordinario per prestazioni rese oltre l’orario di lavoro contrattualmente concordato se il normale svolgimento dell’attività è inferiore al tempo pieno settimanale individuato ex lege. I contratti collettivi di lavoro possono, infatti, stabilire una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve in ogni caso essere contenuto. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso infatti soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il ricorso allo straordinario è ammesso anche per eccezionali esigenze tecnico-produttive, per casi di forza maggiore quando la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario può creare un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione.

Le prestazioni supplementari

Con esclusivo riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima dell’entrata in vigore del Dl 93/2008 che introduce la detassazione, possono beneficare dell’imposta sostitutiva le prestazioni di lavoro supplementare, oltre l’orario originariamente pattuito nel contratto ma entro il limite del tempo pieno, ossia delle 40 ore settimanali fissate per legge o dell’eventuale minore orario del contratto di categoria applicato quelle rese in funzione di clausole elastiche.

Gli adempimenti del sostituto

Una volta riconosciuta come agevolabile la prestazione, occorre monitorare costantemente il superamento o meno della soglia quantitativa di 3.000 euro lordi, al di sopra della quale occorre procedere alla tassazione ordinaria. A tal fine, sarà necessario predisporre delle modalità ad hoc di contabilizzazione delle somme erogate a tale titolo, tenendo altresì conto della data di effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario, supplementare o in base a clausole elastiche in quanto la tassazione agevolata, derogando al criterio di cassa, riguarda unicamente quelle effettuate nel periodo di riferimento.
Eventuali somme erogate successivamente al 1° luglio ma relative a prestazioni precedenti saranno quindi assoggettate a tassazione ordinaria. Infine, il sostituto di imposta deve verificare il reddito di lavoro dipendente erogato nel 2007 in quanto, se superiore a 30.000 euro, non troverà applicazione la tassazione agevolata. Se nel 2007, il lavoratore era invece alle dipendenze di un datore diverso, al sostituto deve essere comunicato, a cura del dipendente, l’importo del reddito a tale titolo percepito nell’anno precedente. Analogamente, se il lavoratore non ha percepito alcun reddito di lavoro dipendente nell’anno 2007, è tenuto a comunicare tale circostanza al sostituto d’imposta che nell’anno 2008 gli eroga redditi di lavoro dipendente.

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