Dal 1° febbraio i contribuenti possono richiedere la restituzione del credito relativo all’anno d’imposta 2009
1° febbraio – 30 settembre 2010. E’ l’intervallo temporale a disposizione dei contribuenti che vogliono richiedere il rimborso del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per il 2009. A tal fine, devono presentare, in due esemplari sottoscritti in originale, all’agente della riscossione competente territorialmente, lo specifico
modello VR/2010, approvato con provvedimento 15 gennaio 2010 del direttore dell’Agenzia delle entrate. Tuttavia, si considerano validi anche i modelli presentati nei 90 giorni successivi alla scadenza indicata.
Per ottenere il rimborso, occorre prestare idonea garanzia: fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto di credito, polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Per le piccole e medie imprese, la garanzia può essere prestata anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.
Dall’obbligo di prestazione della garanzia sono esclusi:
- i contribuenti che richiedono un rimborso non superiore a 5.164,57 euro
- i contribuenti che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la richiesta (esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo), al netto dei rimborsi già erogati
- le imprese "virtuose", quelle cioè finanziariamente affidabili e solvibili e in regola con il fisco e i versamenti previdenziali e assistenziali
- i curatori e i commissari liquidatori per rimborsi di ammontare complessivo non superiore a 258.228,40 euro
- i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi.
L’unica novità sostanziale del modello VR/2010 rispetto alla versione dello scorso anno è la previsione di una nuova sezione 4 (rigo VR8), denominata "Eccedenze di credito non trasferibili al gruppo Iva". Riguarda i soggetti che nel 2008 hanno aderito alla procedura Iva di gruppo e non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dalla dichiarazione annuale per il 2007, e quelli che nel 2007 partecipavano alla procedura di gruppo in qualità di controllanti e nel 2008, avendo aderito a una procedura di gruppo in qualità di controllate, non hanno potuto trasferire al gruppo il credito risultante dal prospetto Iva 26PR relativo al 2007.
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