Country by country reporting: obbligo di rendicontazione per le multinazionali

La legge di stabilità 2016 ha introdotto l’obbligo per le società controllanti (residenti in Italia) di gruppi multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione paese per paese (Country-by-Country Reporting), che riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva , rimettendo le modalità attuative a un successivo decreto del MEF.

Ecco i principali contenuti del Decreto ministeriale del 23 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’8 marzo 2017

  • sono obbligate alla presentazione le società controllanti, a capo di gruppi multinazionali, residenti in Italia:
    • che hanno l’obbligo di redazione del bilancio consolidato
    • con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro che non sono a loro volta controllate da altre società o enti.

Tuttavia, l’obbligo di presentazione passa a una società controllata, residente in Italia, quando la controllante:

  • risiede in uno stato che non ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione
  • risiede in uno stato in cui non è in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione
  • è inadempiente all’obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione paese per paese.

Il decreto precisa che la società (controllante o controllata) tenuta alla presentazione deve, entro il termine per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta oggetto di rendicontazione, comunicare il proprio obbligo all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione va effettuata secondo le modalità e i termini previsti per la dichiarazione dei redditi.

La rendicontazione paese per paese con riferimento a un gruppo multinazionale contiene per ciascuno stato in cui lo stesso opera:

  • i dati aggregati di tutte le società appartenenti al gruppo riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti
  • l’identificazione di ogni entità appartenente al gruppo multinazionale, lo stato di costituzione o di organizzazione, se diverso da quello di residenza fiscale, la natura dell’attività o delle principali attività svolte. Le stabili organizzazioni devono essere elencate con riferimento al paese in cui sono situate, precisando l’entità giuridica a cui fanno capo.

La rendicontazione deve essere presentata entro i dodici mesi successivi all’ultimo giorno del periodo d’imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale.

L’Agenzia delle Entrate è tenuta a trasmettere a ogni altro Stato membro dell’Ue (e agli Stati extra-Ue con i quali sono in vigore accordi di scambio) le informazioni acquisite attraverso la rendicontazione e relative a società negli stessi residenti (o ivi aventi una stabile organizzazione). Per la trasmissione, da effettuare, a regime, entro quindici mesi dall’ultimo giorno del periodo d’imposta oggetto di rendicontazione, l’Agenzia utilizza il modello allegato al decreto. Con riferimento alla prima rendicontazione relativa al periodo d’imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, le informazioni sono trasmesse entro 18 mesi.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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