Condanna penale per coloro che superano la soglia di evasione

Con la sentenza 16312 del 17 aprile, la Corte di cassazione, sezione III penale, è intervenuta in tema di violazioni penalmente sanzionabili, derivanti da accertamento induttivo dei redditi di impresa, stabilendo che i dati documentali e contabili acquisiti, anche sull’ammontare dei movimenti bancari, inchiodano l’imprenditore accusato di dichiarazione infedele. Tali versamenti, infatti, costituiscono prova sufficiente per calcolare la soglia minima di punibilità richiesta dalle norme penaltributarie ai fini della condanna. La Suprema corte ha così confermato la pena detentiva nei confronti di un imprenditore che aveva eseguito ingenti versamenti sui propri conti correnti bancari, occultandone poi al fisco una parte rilevante.

Svolgimento del processo
Il titolare di una ditta individuale veniva imputato di avere omesso di dichiarare, per evadere l’imposta sul reddito, maggiori ricavi di ammontare superiore alla soglia di punibilità (103.291,38 euro) prevista per i reati tributari (Dlgs 74/2000), per cui veniva condannato in primo grado per il reato ascrittogli, la cui pena veniva rideterminata in sede di appello in un anno e mesi due di reclusione.
La Corte d’appello, in particolare, condividendo le argomentazioni della sentenza di primo grado, rilevava che il rinvenimento di documenti occulti attestanti l’avvenuto compimento di operazioni commerciali da parte dell’imprenditore, senza la relativa registrazione nei libri contabili, consentisse di delineare diversamente l’entità dei ricavi dell’impresa, e ciò sotto un duplice profilo: sia alla stregua delle loro risultanze sia in base ai versamenti eseguiti sul conto corrente intestato allo stesso imprenditore, per non avere quest’ultimo provato di avere inglobato tali versamenti nella determinazione del reddito dichiarato ai fini impositivi.
Quindi, concludeva disponendo che dalla "sicura inattendibilità dei libri contabili" era possibile procedere alla ricostruzione del reddito d’impresa tenendo conto di quanto emerso in sede amministrativa.

L’imputato proponeva ricorso in cassazione, censurando la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, poiché basata su presunzioni valide in ambito fiscale, ma non su indizi gravi precisi e concordanti in sede penale.
Prospettava, inoltre, che il metodo induttivo posto a base dell’accertamento, da cui ne è scaturita la rilevanza penale dell’addebito, se è legittimo in campo tributario, certamente non opera nel giudizio penale se non concorrono a tal fine validi elementi probatori.

La sentenza
La Suprema corte ritiene che il motivo principale di impugnazione sollevato dall’imputato non sia accoglibile perchè ripropone le stesse doglianze di fatto su questioni su cui si è già pronunciata con congrua motivazione la sentenza impugnata.
Quanto all’affermazione di responsabilità inerente il capo di imputazione, aggiunge che "i giudici di merito, senza procedere ad accertamento induttivo, hanno assolto l’obbligo della motivazione spiegando congruamente le ragioni del proprio convincimento sui punti enunciati in ricorso ritenendo che i dati documentali e contabili acquisiti, anche sull’ammontare di versamenti bancari, hanno delineato un quadro, esaustivo, del reddito d’impresa e dell’imposta evasa che supporta la ritenuta infedeltà della dichiarazione annuale sui redditi", come previsto dall’articolo 4 del Dlgs 74/2000.
Infatti, per la Corte, i versamenti bancari, in mancanza dell’indicazione di una diversa fonte reddituale, sono stati "correttamente" ricondotti dall’Amministrazione finanziaria all’unica attività imprenditoriale svolta dal ricorrente andando così a qualificare il reddito effettivo su cui calcolare l’ammontare dell’imposta evasa. Ciò, con conseguente superamento delle soglie di punibilità previste dalla legge, peraltro neppure contestate dall’imputato nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità.
"Non ha, quindi, alcun fondamento la censura del ricorrente che sollecita una valutazione del fatto diversa da quella adottata dai giudici dell’appello, che è inammissibile perchè il controllo di legittimità non può investire l’intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori, riservata al giudizio di merito" (cfr Cassazione, sez. III penale, 39176/2008 e sez. VI penale, 31463/2004 e 48527/2003).

Osservazioni
Conseguentemente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione e conferma della sentenza impugnata, è importante sottolineare l’univocità dei tre gradi del giudizio nel ritenere finalisticamente rilevanti i fatti tributari trasposti in sede penale per l’integrazione del reato di infedele dichiarazione.
Nel complessivo iter processuale, infatti, i collegi giudicanti non hanno minimamente revocato in dubbio il fatto che, nella specie, si trattava del rinvenimento durante la fase istruttoria tributaria di documenti inequivocabilmente attestanti l’avvenuto compimento da parte del contribuente di operazioni commerciali senza la relativa appostazione contabile. Circostanza, questa, corroborata dall’imputazione a ricavi anche delle risultanze delle movimentazioni bancarie non "giustificate" dall’imprenditore secondo il principio di prova legale (articolo 32, comma 1, n. 2), Dpr 600/1973). Infatti, i versamenti bancari, in mancanza dell’indicazione di una diversa fonte di provenienza, vengono correttamente ricondotti all’attività imprenditoriale svolta dal ricorrente e considerati reddito effettivo su cui commisurare l’imposta.
Và da sé che, per effetto della ricostruzione del reddito di impresa con superamento della soglia di punibilità, fondante la sussistenza del reato di dichiarazione infedele, il giudice penale è stato messo in condizione di infliggere, senza equivoco, la condanna all’imprenditore.

Si osserva al riguardo che l’articolo 4 del Dlgs 74/2000 disciplina al primo comma la "dichiarazione infedele", prevedendo che "è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni (103.291,38 euro)
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire quattro miliardi" (2.065.827,60 euro).

Premesso che il periodo contenuto nella norma "al fine di evadere le imposte" designa l’oggetto del dolo specifico che caratterizza, sotto il profilo psicologico, l’elemento oggettivo della figura delittuosa in esame, "l’imposta evasa, alla quale si commisurano alcune soglie di punibilità dei reati, è la differenza tra l’imposta dovuta e quella dichiarata, al netto di quanto versato dal contribuente o da terzi a titolo d’acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine. Tale differenza è determinabile al termine del procedimento istruttorio e trova rappresentazione nell’avviso di accertamento o di rettifica della dichiarazione" emesso dal competente ente impositore titolare della potestà (circolare n. 154/2000).

La fattispecie in esame si differenzia dalla "dichiarazione fraudolenta" per l’assenza di uno specifico intento artificioso, volto a ostacolare il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria (cfr Cassazione, sez. III penale, 39176/2008).
La consumazione del reato coincide anche in questa ipotesi con il momento della presentazione della dichiarazione annuale, nei modi e nei termini prescritti dalla legge e, comunque, con ritardo non superiore a novanta giorni.
Il reato può essere commesso da qualunque contribuente, anche senza obbligo di tenuta della contabilità, e si perfeziona solo se si superano i limiti quantitativi prima specificati.

Qu
anto sopra, naturalmente, nel rispetto del principio della piena e reciproca autonomia tra procedimento penale, da un lato, processo tributario e procedimento amministrativo di accertamento, dall’altro, escludendo qualsiasi rapporto di pregiudizialità, anche nel caso in cui sia in corso un procedimento penale avente a oggetto i medesimi fatti (cfr Cassazione, 1016/2008).

Fonte: Salvatore Servidio www.nuovofiscooggi.it

 

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