Con lo scudo stop a redditometro e inversione dell’onere della prova

Lo scudo "salva" dall’inversione dell’onere della prova anche per le attività detenute illegalmente nei "paradisi" negli anni passati. No all’utilizzo delle operazioni di emersione ai fini del controllo fiscale nei confronti della società riconducibile al contribuente in qualità di dominus.
Sono alcune delle novità contenute nella circolare n. 43/E del 10 ottobre, con cui l’agenzia delle Entrate detta le istruzioni operative per aderire alla procedura di emersione.

Chi emerge evita l’inversione dell’onere della prova – L’adesione allo scudo consente di evitare, in caso di successivo accertamento della detenzione di attività all’estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, la presunzione introdotta dall’articolo 12 del Dl 78/2009, in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in paradisi fiscali si considerano costituiti mediante redditi sottratti a imposizione in Italia, salvo la prova contraria.

Lo scudo si allarga alle società riconducibili al "dominus" – Le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione effettuate dal contribuente, dominus di una società di capitali, non possono essere utilizzate per l’avvio di un accertamento o nell’ambito di un’attività di controllo fiscale nei confronti dell’impresa. Ai soli fini tributari, dunque, sotto la protezione dello scudo, entrano pure i soggetti che possono essere ricondotti al dominus dell’impresa. L’ombrello dello scudo copre, inoltre, i soggetti interposti attraverso cui il contribuente dichiarante ha detenuto all’estero le attività rimpatriate o regolarizzate.
La circolare precisa, inoltre, che dalla previsione di non utilizzabilità delle operazioni di emersione a sfavore del contribuente in ogni sede amministrativa o giudiziaria sono esclusi i procedimenti in corso al 4 ottobre 2009, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 103/2009.

Trust "finti" interposti e trust reali – La circolare conferma che l’emersione delle attività detenute al di fuori del territorio dello Stato è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nell’ipotesi di attività intestate a società fiduciarie o possedute dal contribuente tramite interposta persona.
In questo contesto si inserisce anche l’ipotesi di attività detenute all’estero attraverso il trust. A questo proposito, il documento di prassi distingue tra trust fittiziamente interposti e trust reali. Nel primo caso – ad esempio, quando il trust è revocabile per cui il titolare va identificato nel disponente o settlor, o quando il trust non è discrezionale e il trustee è di fatto privato dei poteri dispositivi sui beni attribuiti al trust, che risultano invece esercitati dai beneficiari – la dichiarazione di emersione deve essere presentata dal soggetto (disponente o beneficiario) che è l’effettivo possessore dei beni. Diversamente, i trust reali, soggetti all’Ires e tenuti quindi agli adempimenti sul monitoraggio fiscale, qualora non abbiano osservato tali disposizioni, possono utilizzare le modalità indicate nell’articolo 13-bis del Dl 78/2009 per l’emersione delle attività da essi irregolarmente detenute all’estero.

Cfc e rimpatrio, tra soggetti ed effetti – Anche le imprese estere controllate da o collegate a un soggetto residente in Italia (Cfc) possono effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione. In questo caso, la circolare chiarisce che l’accesso allo scudo è previsto in capo alla Cfc, mentre a usufruire degli effetti dell’emersione è, in qualità di interponente detentore del reale "dominio" delle attività rimpatriate o regolarizzate, il contribuente residente nel nostro Paese.

Protezione nei confronti del redditometro – Anche l’accertamento sintetico resta off limits nei confronti dello "scudante". E’ il caso, ad esempio, di contestazione di un maggior reddito complessivo riferibile anche astrattamente alle attività oggetto di emersione.

All’appuntamento del 15 dicembre dichiarazione e versamento. Tempi "ragionevoli" per gli altri adempimenti – Ferma restando la data del 15 dicembre come termine ultimo per presentare la dichiarazione riservata e fornire all’intermediario la provvista necessaria al pagamento dell’imposta straordinaria dovuta, la circolare apre alla possibilità che eventuali ulteriori complessi adempimenti – da parte del contribuente o degli intermediari – legati all’operazione di emersione siano perfezionati "entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla norma".

Regolarizzazione: ampliata la lista dei Paesi – La regolarizzazione guarda fuori dalla Unione europea: in aggiunta ai Paesi della Ue e a quelli dello Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa (Islanda e Norvegia), è consentito regolarizzare da tutti i Paesi dell’OCSE che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie. Si tratta, in particolare, di: Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Turchia.

Obblighi in materia di antiriciclaggio – La circolare conferma, per gli intermediari, l’obbligo di segnalare le operazioni sospette nei casi in cui gli stessi sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto della procedura di emersione sono frutto di reati diversi da quelli per i quali l’adesione allo "scudo" determina la causa di non punibilità.

 
Fonte: Chiara Ciranda e Giulia Marconi da nuovofiscooggi.it

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