Commissioni Tributarie: cambiano gli importi per il rilascio di documenti

Cambiano gli importi dovuti per il rilascio di copie di atti e documenti da parte delle Commissioni tributarie.
Con la pubblicazione del decreto ministeriale 27 dicembre 2011 sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012, entrano in vigore dall’1 marzo le nuove tariffe da applicare alle diverse tipologie di atti e documenti inerenti il processo tributario.

Le spese per il rilascio di copie di atti o documenti da parte degli uffici di segreteria della Commissione tributaria centrale, delle Commissioni tributarie provinciali e regionali e delle Commissioni di primo e di secondo grado delle province di Trento e Bolzano sono a carico del richiedente e vengono riscosse, all’atto della presentazione della domanda, con l’applicazione di marche da bollo ordinarie sulla richiesta da parte dell’ufficio di segreteria a cui è stata inoltrata la domanda.

Parti integranti del decreto sono quattro tabelle in cui vengono riportate le diverse tariffe da applicare a seconda se si tratti di rilascio di copia cartacea senza certificazione di conformità (tabella 1) o di copie autentiche di documenti, per le quali è previsto un diritto aggiuntivo di 9 euro per ogni singolo documento (tabella 2).
Le altre due tabelle stabiliscono l’entità dei diritti dovuti per il rilascio di copie in formato elettronico di ogni singolo atto e documento informatico: la 3 di quelli prodotti dalle parti nel corso del processo tributario nel medesimo formato elettronico, la 4 di quelli trasferiti dall’archivio informatico degli uffici di segreteria delle Commissioni.

r.fo.Cambiano gli importi dovuti per il rilascio di copie di atti e documenti da parte delle Commissioni tributarie.
Con la pubblicazione del decreto ministeriale 27 dicembre 2011 sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012, entrano in vigore dall’1 marzo le nuove tariffe da applicare alle diverse tipologie di atti e documenti inerenti il processo tributario.

Le spese per il rilascio di copie di atti o documenti da parte degli uffici di segreteria della Commissione tributaria centrale, delle Commissioni tributarie provinciali e regionali e delle Commissioni di primo e di secondo grado delle province di Trento e Bolzano sono a carico del richiedente e vengono riscosse, all’atto della presentazione della domanda, con l’applicazione di marche da bollo ordinarie sulla richiesta da parte dell’ufficio di segreteria a cui è stata inoltrata la domanda.

Parti integranti del decreto sono quattro tabelle in cui vengono riportate le diverse tariffe da applicare a seconda se si tratti di rilascio di copia cartacea senza certificazione di conformità (tabella 1) o di copie autentiche di documenti, per le quali è previsto un diritto aggiuntivo di 9 euro per ogni singolo documento (tabella 2).
Le altre due tabelle stabiliscono l’entità dei diritti dovuti per il rilascio di copie in formato elettronico di ogni singolo atto e documento informatico: la 3 di quelli prodotti dalle parti nel corso del processo tributario nel medesimo formato elettronico, la 4 di quelli trasferiti dall’archivio informatico degli uffici di segreteria delle Commissioni.

Fonte: r.fo.

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