Chiusura delle controversie fiscali pendenti al 1

La circolare n. 48/E del 24 ottobre dà tutte le indicazioni per chiudere le liti fiscali pendenti dinanzi agli organi della Giustizia tributaria (Commissioni tributarie provinciali e regionali, sezioni regionali della Commissione tributaria centrale e Corte di cassazione), che vedono coinvolta l’Agenzia.
L’opportunità è stata prevista dalla manovra di luglio per la stabilizzazione finanziaria (articolo 39, comma 12, decreto legge 98/2011).

La norma consente di definire tutte le liti fiscali in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, riguardanti atti impositivi (in particolare, avvisi di accertamento e atti di irrogazione sanzioni), il cui valore – al netto di sanzioni ed interessi – non superi i 20.000 euro, pendenti in ogni stato e grado del giudizio alla data del 1° maggio 2011 (vale a dire che, entro quella data, deve essere stato proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado) e per le quali, prima dell’entrata in vigore del Dl 98 (5 luglio 2011), non sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva.

Nel documento di prassi, viene in particolare chiarito il concetto di “lite pendente”, precludendo l’accesso alla definizione per le controversie relativamente alle quali si è formato giudicato nel periodo dal 1° maggio al 5 luglio 2011.

E’ poi indicato come determinare il valore delle “liti autonome” anche in caso di ricorso cumulativo, di impugnazione parziale e di impugnazione di avvisi di accertamento conseguenti a rettifica di perdite.
 
Molto dettagliato lo spazio dedicato all’“ambito di definibilità delle liti”, sia per quanto riguarda le tipologie di atti impugnati sia per quanto riguarda i diversi tributi oggetto della giurisdizione tributaria.
 
La circolare illustra poi le modalità procedurali della definizione, spiegando come calcolare e quando versare gli importi necessari, o come scomputare le somme già versate in pendenza di giudizio. Due gli adempimenti da porre in essere per perfezionare la procedura di definizione agevolata: pagare il dovuto entro il 30 novembre 2011 attraverso il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (codice tributo 8082) e presentare in via telematica la domanda di definizione entro il 2 aprile 2012.
 
Per le liti potenzialmente definibili opera la sospensione dei giudizi e dei termini processuali fino al 30 giugno 2012. La sospensione del giudizio sarà protratta fino al 30 settembre 2012 per le controversie in relazione alle quali gli uffici avranno accertato la presentazione della domanda di definizione. Entro quella data, l’Amministrazione fiscale verificherà il perfezionamento della domanda e, in caso di accoglimento, comunicherà al competente organo giurisdizionale l’avvenuta estinzione della lite.
 
In limitate ipotesi (condizioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo), al contribuente che, pur osservando una “normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti”, non ha versato esattamente quanto dovuto, l’ufficio potrà riconoscere la scusabilità dell’errore, invitandolo a versare la differenza entro 30 giorni, senza decadere dalla definizione.

 
Fonte: Agenzia delle Entrate
 

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