Chiarimenti sulla rottamazione delle cartelle esattoriali

Uno dei temi di maggior interesse, chiariti nel corso di telefisco 2018 riguarda la rottamazione delle cartelle esattoriali. In particolare sono stati presentati tre quesiti all’Agenzia delle Entrate inerenti la possibilità di riprendere la precedente dilazione, la facoltà di rateizzare l’importo e l’omessa indicazione delle rate nella domanda di definizione agevolata.
In particolare il primo quesito muove dal fatto che nel caso in cui non si versi la prima rata della definizione agevolata è comunque possibile riprendere la dilazione in essere alla data di presentazione della domanda di definizione. E’ stato così chiesto se:

  • il debito residuo venga d’ufficio ripartito nel numero di rate non pagate del piano originario.
  • in tal numero sono comprese le rate sospese in scadenza successivamente alla presentazione della domanda di definizione?

Nel rispondere l’Agenzia ha chiarito che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima o unica rata della definizione agevolata di carichi interessati da rateizzazione in essere alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, potranno essere ripresi i pagamenti della precedente rateizzazione.  A tal fine, agenzia delle Entrate – Riscossione, relativamente a questi carichi, trasmetterà al contribuente una comunicazione con l’aggiornamento del piano di rateizzazione che riporterà la ripartizione del debito residuo nel numero di rate ancora da pagare le nuove scadenze delle rate e i bollettini Rav per il pagamento delle prime 12 rate.
Si ponga il seguente esempio:

  • Dilazione originaria di 72 rate mensili.
  • Alla data di presentazione della domanda, residuavano 60 rate mensili.
  • Alla scadenza della rata di definizione agevolata di ottobre 2018, residuano ancora 52 rate mensili, senza tenere conto delle rate sospese in scadenza dopo la presentazione della domanda e comunque non pagate.

Se non si paga la rata di ottobre della rottamazione il debito residuo viene suddiviso in 60 rate mensili.

Nel secondo quesito, inerente la facoltà di rateizzazione, l’Agenzia ha confermato che il divieto di dilazione futura dei carichi rottamati, previsto in caso di abbandono della definizione agevolata, non opera anche nei riguardi di tutti i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, non avevano ancora ricevuto la cartella di pagamento.

Infine, l’ultimo quesito riguarda la possibilità di indicare successivamente il numero di rate nella domanda di definizione agevolata, nel caso di omissione di tale indicazione nel modello. L’agenzia ha risposto negativamente, precisando che la dichiarazione di adesione può essere modificata/integrata, anche con riferimento alla scelta del numero di rate, esclusivamente fino all’ultimo giorno utile per la presentazione (15 maggio 2018).

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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