Cessazione Partite IVA inattive: regolarizzazione facile entro il 31/03/2012

Definizione delle liti fiscali pendenti, chiusura agevolata delle partite Iva inattive, franchigia per i lavoratori “frontalieri”, detrazioni per carichi di famiglia a favore dei non residenti, proroga fino a tutto il 2015 degli incentivi fiscali per il rientro in Italia dei giovani “cervelli”, sospensione fino al 30 giugno degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi per i contribuenti colpiti da eccezionali eventi atmosferici. Sono alcuni degli argomenti “trattati” dall’articolo 29 (“proroghe di termini in materia fiscale”) del decreto n. 216/2011, la cui legge di conversione (n. 14/2012) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, Supplemento ordinario n. 36.
 
Definibili le liti pendenti al 31 dicembre 2011
Riaperta e allargata la possibilità di definire in via agevolata le liti pendenti “minori”, di valore (dato dalla sola imposta richiesta, senza considerare sanzioni e interessi) fino a 20.000 euro.
Il Dl 98/2011 (“manovra di luglio”) aveva disposto che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui era parte l’Agenzia delle entrate, pendenti al 1° maggio 2011, potessero essere definite con il pagamento, entro il 30 novembre 2011, di una somma variabile – dipendente dal valore della lite e dall’esito provvisorio del giudizio – e con la presentazione, entro il 31 marzo 2012 (termine, che cadendo di sabato, slitta a lunedì 2 aprile), della domanda di definizione.
Due le novità recate dal “milleproroghe”:

  • è allargata la platea di contribuenti interessati, essendo ora possibile definire le liti pendenti al 31 dicembre 2011
  • il pagamento può essere effettuato entro il 2 aprile 2012.

In pratica, chi poteva chiudere le controversie prima, e non lo ha fatto, è ora di nuovo in tempo, mentre, con la previsione che sono definibili le liti pendenti al 31 dicembre 2011 (non più quelle al 1° maggio 2011), possono avvalersi dell’opportunità anche contribuenti che prima non potevano.
 
Ancora una chance per chi non ha comunicato la cessata attività
Riaperta, con lo stesso termine fissato al prossimo 31 marzo, anche la possibilità di sanare l’omessa comunicazione della cessazione dell’attività, adempimento che deve essere effettuato entro 30 giorni dall’evento. Per definire la violazione, è sufficiente il pagamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (codice tributo “8110”), di ¼ della sanzione minima di516 euro, quindi 129 euro, e non occorre comunicare la cessata attività tramite lo specifico modello AA9/10 (imprese individuali e lavoratori autonomi) o AA7/10 (soggetti diversi dalle persone fisiche). La risoluzione n. 93/2011 ha precisato che il pagamento sana anche eventuali irregolarità legate alla mancata presentazione delle dichiarazioni Iva e dei redditi limitatamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività indicato nel modello F24.
 
Confermata, con riduzione, la franchigia per i frontalieri
Confermata per il 2012, ma in misura ridotta (6.700 euro) rispetto a quella fissata per gli anni precedenti (8.000 euro), la franchigia di esenzione per i “frontalieri”. Il beneficio spetta per i redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi (ad esempio, Francia, Austria, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro.
 
Non residenti, ok alle detrazioni per i familiari a carico
Ribadita anche per il 2012 la detrazione per carichi di famiglia in favore dei non residenti, introdotta dalla Finanziaria 2007 (in deroga a quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del Tuir) e prorogata di anno in anno. Gli interessati, per poter fruire dell’agevolazione, devono dimostrare che le persone dichiarate a carico non possiedono un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale collegato ai carichi familiari.
 
Alluvioni 2011: versamenti sospesi fino al 30 giugno
Proroghe (con un tetto di spesa) per i contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici che, nel 2011, hanno colpito il territorio delle province di La Spezia, Massa Carrara, Genova, Livorno, Messina, Matera e del comune di Ginosa.
I termini per gli adempimenti e i versamenti tributari nonché per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sono sospesi fino al 30 giugno 2012. Il pagamento di tale somme avverrà a partire dal 16 luglio in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo.
 
Due anni di proroga per il rientro incentivato dei “cervelli”
Le agevolazioni fiscali finalizzate a incentivare il rientro in Italia di cittadini dell’Unione europea che hanno maturato esperienze culturali e professionali all’estero sono prorogate fino al 2015. Attualmente, la legge 238/2010 attribuisce, fino al 2013, una riduzione dell’Irpef (redditi imponibili al 20% per le donne e al 30% per gli uomini) ai lavoratori, laureati, nati dopo il 1° gennaio 1969, che vengono assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, trasferendovi contestualmente il domicilio o la residenza. Tra le condizioni, è previsto il possesso, al 20 gennaio 2009, di un titolo accademico (anche post lauream) e la residenza continuativa per almeno due anni in Italia, avendo svolto negli ultimi 24 mesi al di fuori del Paese di origine un’attività lavorativa ovvero d’impresa. Il “milleproroghe” ha prorogato di due anni gli incentivi fiscali, portandoli al 31 dicembre 2015. Inoltre, i destinatari dell’agevolazione sono ora identificati nei cittadini dell’Unione europea che possiedono i requisiti di legge a partire dalla data del 20 gennaio 2009 (e non più solo chi possiede il titolo a quella data).

Fonte: r.fo. da nuovofiscooggi.it
 
 

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