Certificazione utili 2017: CUPE entro il 31 marzo 2017

Entro venerdì 31 marzo 2017 i soggetti che nel 2016 hanno corrisposto utili o proventi ad essi equiparati, devono rilasciare ai soggetti che li hanno percepiti, l’apposito modello di certificazione CUPE. Coloro che ricevono la certificazione dovranno conservarla e utilizzare i dati in essa contenuti per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi 730/2017 o REDDITI 2017. L’obbligo di certificazione riguarda la corresponsione di:

utili:

  • per la partecipazione in soggetti Ires, residenti o non residenti, in qualunque forma corrisposti;
  • distribuzioni di riserve di capitale che sono considerate utili e riserve di utili (art. 47, c. 1 Tuir);

esclusi:

  • gli utili e altri proventi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva (di cui agli artt. 27 e 27-ter del D.p.r. 600/1973);
  • gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito delle gestioni individuali di portafoglio (art. 7 D. Lgs. 461/1997).

proventi equiparati agli utili:

  • proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
  • proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza esclusi quelli con apporto di solo lavoro;
  • remunerazione dei finanziamenti eccedenti, di cui all’art. 98 del tuir (in vigore fino al 31.12.2007) direttamente erogati dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili.

Il trattamento fiscale in capo ai soci che percepiscono gli utili deliberati dall’assemblea dipende dalla natura del soggetto, e dalla tipologia della partecipazione posseduta. Si ricorda che:

  • la partecipazione si intende qualificata se rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o al 25% del capitale o patrimonio sociale;
  • la partecipazione si intende non qualificata se rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale;
  • il contratto di associazione in partecipazione è qualificato, se il valore dell’apporto è superiore al 25% del patrimonio dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della stipula del contratto;
  • il contratto di associazione in partecipazione è non qualificato, se il valore dell’apporto è pari o inferiore al 25% del patrimonio dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della stipula del contratto.

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