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casa19Un nostro cliente proprietario di unità immobiliare diversa dall’abitazione principale ci chiede se può concederla gratuitamente ad una parente con il pagamento delle sole spese di consumo e a quali obblighi fiscali è soggetta tale operazione.

Risposta:

La tipologia prospettata riguarda il cosiddetto comodato d’uso gratuito, ossia dare in uso una cosa posseduta senza alcun corrispettivo. La concessione può essere fatta sia sulla parola, sia per iscritto.
I contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all’obbligo della registrazione. (continua… »)

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Un nostro cliente entrato in possesso per successione nel 2000 di un terreno agricolo di modesto valore ci chiede se la vendita del medesimo è tassabile e in quale maniera.

Risposta:

La vendita di terreni agricoli posseduti al di fuori dell’ambito dell’attività d’impresa, di arti o professioni, generano plusvalenze imponibili se acquistati da non più di cinque anni (fanno eccezione le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni non edificabili acquisiti per successione, che sono escluse dalla tassazione indipendentemente dalla data di acquisizione). (continua… »)

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Pubblicato on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate il Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia relativo agli ultimi tre mesi del 2012.
L’indagine si basa su interviste poste agli agenti immobiliari di ciascuna Regione. Hanno partecipato al sondaggio 1.515 agenzie, che hanno risposto a domande sull’andamento delle compravendite e dei canoni d’affitto e sulle prospettive del settore. (continua… »)

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Corrispettivo inferiore al valore di perizia

Domanda
L’attuale situazione di crisi comporta sovente che la cessione delle partecipazioni o dei terreni avvenga per un corrispettivo inferiore al valore di perizia. Per quanto riguarda le partecipazioni tale circostanza non dovrebbe comportare conseguenze nel presupposto che la cessione ad un prezzo inferiore comunque non genera minusvalenza deducibile (articolo 5 legge n. 448/2001). Per quanto riguarda i terreni dovrebbe comunque essere possibile fermo restando l’obbligo di assolvere le imposte di registro ed ipocatastali sul valore di perizia (articolo 7 legge n. 448/2001). Solo a scelta del contribuente si potrebbe procedere a nuova perizia con un valore inferiore al precedente senza assolvere alcuna imposta sostitutiva ai sensi della lettera ee) dell’articolo 7, comma 2, del Dl n. 70/2011.
Sono corrette queste considerazioni? (continua… »)

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L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 13/02/2013 n. 11 ha espressamente eliminato l’obbligo di allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti catastali” come previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 346 del 1990.
Riportiamo di seguito il testo integrale della suddetta Risoluzione.

Testo:

Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti in ordine alla documentazione da allegare alla dichiarazione di successione, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. (continua… »)

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Ad un anno dall’entrata in vigore della norma che prevede l’obbligo della certificazione energetica degli edifici in vendita o in affitto, solo il 53% degli annunci di vendita e appena il 37% di quelli in affitto è in regola. 

Questo dato emerge da una recente analisi del portale Immobiliare.it

“Quello che emerge dalla nostra indagine, – spiega Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it – è che per evitare i costi della perizia, sovente si ricorre ad un’autocertificazione in classe G, pratica peraltro non legalmente valida né consentita, con l’intento di classificare realmente l’immobile solo all’atto del rogito; questo è espressione di una forte resistenza da parte dei proprietari che, scoraggiati dai lunghi tempi di vendita, sono disposti a spendere solo dopo aver trovato l’acquirente”. (continua… »)

Da utilizzare quando le parti, in assenza di opzione per la cedolare secca, devono liquidare registro e bollo
Continua il percorso di semplificazione della registrazione dei contratti di locazione iniziato lo scorso aprile con "Siria" (Servizio Internet per la Registrazione dei contratti relativi a Immobili adibiti ad Abitazione).
E’ da oggi disponibile, sul sito dell’Agenzia, il modello (continua… »)
Un vero e proprio vademecum sulla cedolare secca. Questa è la circolare n. 26/E del 1° giugno, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha sciolto i dubbi sulla nuova modalità di tassazione delle locazioni di immobili a uso abitativo. Il documento si concentra, in particolare, sui destinatari e sulla scelta del regime, sulle modalità di pagamento e su quali sanzioni attendersi se non si rispettano le regole.

 
Fra i chiarimenti più rilevanti, l’esclusione dalla possibilità di optare per la “tassa piatta” in relazione a locazioni di immobili situati all’estero e di quelli condominiali. Porte chiuse anche ai “subaffitti”. Riguardo, poi, alla comunicazione al conduttore della rinuncia agli aumenti, per il periodo di validità dell’opzione, la circolare ha precisato che, nel caso di più locatori, occorrono più raccomandate. (continua… »)
Arrivano i codici tributo che consentono di versare, con il modello F24, l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunale e regionale, nonché delle imposte di registro e di bollo, sui canoni di locazione di immobili abitativi.

 
Chi ha scelto il nuovo regime di tassazione, deve ricordare i numeri 1840, 1841 e 1842. A battezzarli, la risoluzione 59/E del 25 maggio.
 
Come è noto, da quest’anno, i proprietari, persone fisiche che affittano immobili (al di fuori dall’attività di impresa o di lavoro autonomo) a uso abitativo, possono scegliere di tassare i relativi canoni in modo semplificato, pagando cioè un’unica imposta in luogo di quelle ordinariamente previste per questo tipo di reddito.
Due le aliquote previste: 21% e 19%, quest’ultima per i contratti a canone concordato relativi a immobili siti nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (Dl 551/1988, articolo 1, comma 1, lettere a e b) e in quelli ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe). (continua… »)
I bonifici ordinati dai contribuenti in favore dei fondi immobiliari per l’acquisto di box pertinenziali già realizzati (per i quali compete la detrazione del 36%) devono essere compilati secondo precise modalità, al fine di evitare che i fondi stessi subiscano la ritenuta d’acconto del 10%, prevista dall’articolo 25 del Dl 78/2010. La precisazione dell’Agenzia delle Entrate è arrivata con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile e va nel solco dell’indicazione fornita con la risoluzione 3/2011, in relazione ai bonifici disposti in favore dei Comuni per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, ammessi alla detrazione fiscale del 36 per cento.

In particolare, l’ordinante deve indicare, nella motivazione del bonifico, il fondo immobiliare come soggetto beneficiario e specificare che il versamento è effettuato per l’acquisto di box o posto auto pertinenziale presso un fondo immobiliare, non riportando il riferimento alle disposizioni agevolative e non utilizzando, ove predisposto dalla banca o dall’ufficio postale, l’apposito modulo. In tal modo, la banca o l’ufficio postale non codificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10 per cento. (continua… »)

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