Bonus rottamazione auto: il credito non rientra nel tetto compensabile

Il decreto “salva consumi” prevede, nell’ambito delle disposizioni che disciplinano la nuova “rottamazione” auto per l’anno 2009, una norma di natura interpretativa che fa chiarezza su taluni aspetti relativi al limite annuale utilizzabile dei crediti d’imposta nascenti da agevolazioni concesse alle imprese.

In particolare, il comma 10 dell’articolo 1 del decreto legge 5/2009 prevede che“il comma 53 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 – che, unitamente al comma 54, ha regolamentato i criteri di impiego dei crediti d’imposta che confluiscono nel quadro RU della dichiarazione annuale dei redditi – si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto (pari a 250mila euro) non si applica ai crediti d’imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio”.
Nella sostanza, il tetto annuale riferito alle compensazioni non trova applicazione per una particolare tipologia di crediti d’imposta in cui i soggetti che si avvalgono in compensazione dell’incentivo non costituiscono i veri destinatari della misura agevolativa.

I crediti coinvolti
Si fa richiamo, tra gli altri, agli incentivi diretti agli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (ex decreto legge 324/1997), alle agevolazioni poste a favore dei gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica (articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 448/1998 e articolo 29 della legge 388/2000), al contributo per l’acquisto delle autoambulanze e dei mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 20 del decreto legge 269/2003), nonché agli interventi succedutisi nel tempo per la rottamazione o l’acquisto di veicoli (articolo 1, comma 226 e seguenti, della legge 296/2006; articolo 29, comma 1, del decreto legge 248/2007, e, in ultimo, articolo 1 del decreto legge 5/2009).

Il bonus rottamazione
Questi, in altri termini, sono i crediti d’imposta che prevedono la concessione di contributi a vantaggio dei consumatori/clienti finali, tramite riduzione sul prezzo della prestazione di un servizio o della cessione di un bene. Si pensi, ad esempio, al meccanismo degli incentivi alla rottamazione, dove, per sostituire, con demolizione, o per acquistare un veicolo nuovo che rispetti gli eco-standard più elevati, all’acquirente del mezzo è riconosciuto un contributo da parte del venditore, il quale poi riottiene la somma dalla società costruttrice o importatrice del veicolo nuovo; quest’ultima, a sua volta, recupera il contributo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione. Ne consegue che l’uso in compensazione delle somme equivalenti agli sconti praticati ai consumatori finali costituisce, per gli operatori economici, un vero e proprio rimborso di contributi anticipati per conto dello Stato. In pratica, il contributo, anticipato dal concessionario – ovvero dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione nel caso di semplice demolizione – viene da questi recuperato attraverso il meccanismo fiscale del credito d’imposta da utilizzare in ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997.

La circolare delle Entrate
Sul punto, l’agenzia delle Entrate si era già espressa, in linea col dettato normativo, relativamente al bonus diretto a favore dei gestori del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica, precisando, nella circolare 95/2001, che, per il fornitore di energia, il credito d’imposta costituisce un vero e proprio credito nei confronti dell’erario e non un’agevolazione concessa a fronte di un onere sostenuto.
Nel medesimo documento, inoltre, è stato ribadito che l’eventuale credito residuo, oltre che utilizzato in compensazione, può anche essere chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi.
La norma interpretativa in commento, pertanto, si propone l’obiettivo di evitare che gli operatori economici, nell’anticipare il contributo fruibile dai consumatori attraverso la riduzione del prezzo di vendita del bene o del servizio a essi destinato, vengano penalizzati.

La finanziaria 2008 e il “milleproroghe”
Per completezza, occorre ricordare che il tetto annuale di 250mila euro può essere superato da altri specifici bonus agevolativi.
Il comma 53 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008 (legge 244/2007) prevede, infatti, delle deroghe con riguardo al credito d’imposta concesso alle imprese che sostengono costi per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nonché al credito d’imposta concernente gli investimenti effettuati nelle zone svantaggiate.
Il successivo comma 54, inoltre, esclude l’applicazione del limite alla compensazione dei crediti per le imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo ubicate nelle zone svantaggiate dell’Italia (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise), a patto che abbiano un fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro, che fruiscano degli incentivi fiscali per le operazioni di aggregazione aziendale e le cui azioni siano ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Con espresso riferimento alla rottamazione e per l’acquisto, con demolizione, di veicoli, il decreto legge 248/2007 aveva specificamente derogato al tetto annuale alle compensazioni per gli incentivi previsti o prorogati dall’articolo 29 dello stesso decreto. Quest’ultima previsione ora si considera, tuttavia, implicitamente abrogata poiché rientrante nella nuova disciplina di cui al comma 10 del Dl 5/2009.

La risoluzione DF
Resta salva, infine, la possibilità (prevista dal comma 53 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008) che l’importo non utilizzato in un determinato anno, in quanto eccedente la soglia annuale di 250mila euro, è riportabile in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e, comunque, è compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza.
Sul punto, il dipartimento delle Finanze, con la risoluzione 9/2008, ha chiarito alcune perplessità circa la portata applicativa del (nuovo) regime limitativo. Tali dubbi si erano palesati sia in ordine al coordinamento del limite annuale di 250mila euro previsto dalla Finanziaria 2008 col tetto generale delle compensazione di 516mila euro previsto dall’articolo 25, comma 2, del Dlgs 241/1997, sia in ordine alle modalità di funzionamento del meccanismo del riporto in avanti delle eccedenze di crediti d’imposta non compensate nell’anno.

Fisco Oggi

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