Bonus mamma 2017: iniziano i pagamenti

Il nuovo bonus “mamma domani” di 800 euro  per le nascite dal 1.1.2017,  istituito dalla legge di stabilità 2017 è diventato  operativo  solo dal 4 maggio 2017 ma in queste   2 settimane, le richieste hanno raggiunto già le 100 mila unità.

L’Inps ha pubblicato ieri un comunicato in cui informa che   sono già stati erogati i primi bonus, in particolare dall’INPS di Cesena.

Dunque malgrado il ritardo della partenza della procedura informatica , rispetto  al momento di entrata in vigore della legge, la messa in pratica procede velocemente . non ci sono problemi nel sistema di richiesta e gli uffici dell’istituto evidentemente riescono a portare avanti  le procedure fino all’erogazione effettiva dal denaro alle mamme che ne hanno diritto .

Sulla pagina Facebook dell’Inps  arriva solo qualche  segnalazione da utenti che ricevono un diniego  da parte di CAF che non sono sufficientemente informati  o che richiedono il pagamento per il servizio, che invece dovrebbe essere gratuito. 

Ricordiamo che il bonus può essere richiesto da tutte le mamme che NEL 2017  hanno terminato il 7 ° mese oppure che  hanno già partorito o adottato un figlio . Ovviamente chi lo richiede alla fine del 7° mese non lo riceverà piu al momento del parto.

Sul punto  è intervenuto anche il Ministro della Famiglia Enrico Costa che ha rassicurato  sulla disponibilità dei fondi e sul fatto che  il bonus sarà retroattivo e quindi verrà erogato a tutte le richiedenti, aventi diritto,  a prescindere dal  momento   viene inviata la richiesta.

 La circolare INPS n. 39 del 27.2.2017 ha  riepilogato i requisiti generali della “futura madre”, le caratteristiche del premio alla nascita o all’adozione , i  termini di presentazione della domanda e  la documentazione necessaria. Nelle circolari n. 61  e n. 78 – 2017 vengono ulteriormente specificate le modalità di domanda e di pagamento del bonus.

VEDI L’AGGIORNAMENTO  del 2.5.2017 Bonus mamma dal 4 maggio  le domande

LE ISTRUZIONI INPS SUL BONUS MAMMA (CIRCOLARE N. 39/2017 )

DI COSA SI TRATTA

Il contributo di 800 euro  viene  concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

  • compimento (conclusione ) del 7° mese di gravidanza;
  • parto, anche prematuro;
  • adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per ogni evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.

Il premio alla nascita è corrisposto su domanda della madre all’INPS  entro un anno dal  compimento del 7° mese di gravidanza o dalla nascita-adozione, e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto.

ATTENZIONE : Chi avesse finito il 7° mese o partorito, dal 1 gennaio al 4 maggio 2017,  ha tempo per la domanda fino al 4 maggio 2018.

REQUISITI

Potranno goderne donne gestanti o alle madri che siano  in possesso dei seguenti requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):

  • residenza in Italia;
  • cittadinanza italiana o comunitaria;
  • cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’ art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
  • cittadine non comunitarie in  possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata già dopo la fine del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto.

Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.

In caso di adozione/o affidamento preadottivo, l’INPS  fa riferimento alla circolare INPS n. 47/2012, par. 2: ” se la richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario  – è necessario che nella domanda siano riportati gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all’Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene.”

Inoltre, se la domanda è presentata dalla cittadina non comunitaria  la richiedente deve allegare alla domanda copia di uno dei titoli di soggiorno  oppure indicare nella domanda gli elementi identificativi che consentano la verifica (tipologia del titolo, numero titolo, Questura che lo ha rilasciato).

Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e dalle altre Amministrazioni.

Fonte: Inps

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